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Ordinanza

Ordinanza n. 18/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della delibera di revoca prot. n. 0314606 del 28/09/2025, pervenuta a mezzo pec del 28/09/2025, avente ad oggetto revoca delle agevolazioni di cui all'art. 1, d.l. 91/2017 e D.M. 174/2017 (misura “Resto al Sud”) già concesse in relazione alla domanda n. RSUD0027310, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto, conseguenziale e/o collegato, ivi compreso la 'comunicazione di revoca con restituzione dei contributi' pervenuta, unitamente alla suindicata delibera di revoca, a mezzo della medesima pec del 28/09/2025.

Giustizia amministrativa202501385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera di revoca delle agevolazioni "Resto al Sud" e comunicazione di revoca con restituzione dei contributi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La società beneficiaria ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la delibera con cui sono state revocate le agevolazioni già concesse nell'ambito della misura "Resto al Sud", con contestuale richiesta di restituzione dei contributi. Il ricorso pone questioni fattuali e giuridiche, tra cui l'effettiva data di invio della domanda di ammissione alle agevolazioni. È stata inoltre esaminata d'ufficio la competenza territoriale del TAR adito, in presenza di una clausola convenzionale che individuava il Foro di Roma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza territoriale, applicando il criterio inderogabile dell'art. 13, comma 1, c.p.a.: la competenza del giudice amministrativo non può essere derogata da una previsione convenzionale relativa al Foro di Roma. In sede cautelare, il Collegio ha ritenuto necessario un ulteriore approfondimento delle complesse questioni fattuali e giuridiche, anche per consentire una decisione di merito re adhuc integra. Ha ravvisato inoltre un pregiudizio grave e irreparabile in ragione della rilevanza delle somme oggetto di recupero. L'istanza cautelare è stata pertanto accolta e sono stati sospesi gli effetti degli atti impugnati. La trattazione di merito è stata fissata per il 22 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1 d.l. 91/2017

    Richiamato quale base normativa delle agevolazioni oggetto di revoca; il testo dell'ordinanza non sviluppa un'interpretazione specifica della disposizione.

  • D.M. 174/2017

    Richiamato quale disciplina attuativa della misura "Resto al Sud"; il testo dell'ordinanza non sviluppa un'interpretazione specifica del decreto.

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede

    Il criterio di competenza territoriale previsto dalla norma è inderogabile; una clausola convenzionale che individui il Foro di Roma non può modificarlo.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato per la decisione sulla domanda cautelare; la sospensione interinale è stata concessa in presenza di un pregiudizio grave e irreparabile e della necessità di un ulteriore approfondimento delle questioni.

Massime di principio

  • La competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale determinata dall'art. 13, comma 1, c.p.a. è inderogabile e non può essere modificata da una clausola convenzionale che individui un diverso foro.
  • In sede cautelare, la complessità delle questioni fattuali e giuridiche e la necessità di preservare la possibilità di una decisione di merito re adhuc integra possono giustificare la sospensione interinale degli atti impugnati, quando ricorra anche un pregiudizio grave e irreparabile.
  • Il recupero di somme di rilevante entità può integrare, in concreto, il requisito del pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiTutela cautelareCompetenza
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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