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Circolare

Circolare numero 123 del 06-08-2021

Il CCNL stipulato in data 19 dicembre 2018 da Federdistribuzione e dalle Organizzazioni sindacali FILCAMS – CGIL, FISASCAT - CISL e UILTuCS – UIL ha previsto l’erogazione di un importo una tantum che comporta la rideterminazione delle prestazioni economiche di maternità, di malattia, di congedo matrimoniale e delle integrazioni salariali di cui al D.lgs n. 148/2015. La presente circolare fornisce le istruzioni di prassi, operative e contabili.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'impatto dell'una tantum prevista dall'art.21 del CCNL DMO (euro 500 lordi in febbraio 2019 e euro 389 lordi in marzo 2020) sulle prestazioni economiche erogate nel periodo 1/4/2015-30/11/2018 (malattia, maternità, congedo matrimoniale e integrazioni salariali ai sensi del D.lgs. n.148/2015). Definisce i soggetti interessati (datori associati Federdistribuzione e lavoratori in forza nelle date indicate), le modalità di ricalcolo, i termini per conguaglio/rimborso, l'obbligo di versamento del contributo addizionale e le istruzioni operative e contabili (codici Uniemens e conti GAU).

Ricalcolo integrazioni salariali e istruzioni operative/contabili per l'una tantum prevista dall'art.21 del CCNL DMO (19/12/2018)

Punti principali

Premessa e natura dell'una tantum

CCNL DMO sottoscritto 19/12/2018 prevede: euro 500 lordi con paga febbraio 2019 (a copertura apr.2015-nov.2018) e euro 389 lordi con paga marzo 2020; importi frazionati in 44 quote e ricalcolati per part-time e assenze

Beneficiari

Dirigenti e lavoratori dipendenti delle aziende associate Federdistribuzione alla data del 19/12/2018, in forza a tale data, disciplinati dal CCNL vigente al 31/12/2013 e ancora in servizio alle scadenze di erogazione (e in alcuni casi al 28/02/2019)

Effetti sulle prestazioni previdenziali

L'una tantum (solo la quota di 500€ riferita al periodo indicato) incide sul calcolo di malattia, maternità, congedo matrimoniale e sulle integrazioni salariali relative al periodo 1/4/2015-30/11/2018; la somma di 389€ non incide sulle prestazioni già erogate

Ambito del ricalcolo

Il ricalcolo interessa esclusivamente i datori che applicano il CCNL DMO e sono associati Federdistribuzione alla data di sottoscrizione; le prestazioni considerate sono quelle erogate nel periodo di paga compreso tra 1/4/2015 e 30/11/2018 per lavoratori in forza alle date indicate

Integrazioni salariali (D.lgs. n.148/2015) — rimborso o conguaglio

Per aziende autorizzate alla CIGS nel periodo indicato è possibile ricalcolare l'integrazione per tener conto dell'una tantum effettivamente spettante al lavoratore; l'importo va rapportato alle ore autorizzate; se il ricalcolo genera un maggior importo nei limiti dei massimali il datore può chiedere rimborso o conguaglio ai sensi dell'art.7 del D.lgs.148/2015

Condizioni per richiedere il rimborso/conguaglio

Il lavoratore deve risultare in forza e disciplinato dal CCNL richiesto e non deve aver cessato la matricola aziendale prima del 28/02/2019; se la matricola è cessata dopo tale data il credito è ripetibile solo da aziende ancora iscritte alla CCIAA

Termine di decadenza

Di norma il conguaglio/rimborso va effettuato entro sei mesi dalla fine del periodo di paga di concessione (art.7, c.3 D.lgs.148/2015); il Ministero consente comunque ai datori interessati di operare entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare, salvo chi abbia già decaduto

Contributo addizionale

L'aumento della retribuzione integrabile per effetto dell'una tantum comporta l'obbligo di versare il contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale rapportata alle ore di integrazione; il contributo va versato nel mese in cui si espone il conguaglio nel flusso Uniemens

Istruzioni operative (Uniemens)

Da flussi di competenza agosto 2021 i datori autorizzati possono conguagliare l'una tantum usando il codice causale L998 in AltrePartiteACredito con l'importo; il contributo addizionale va esposto con il codice E998 in AltrePartiteADebito; per conguagli su malattia/maternità rimangono i codici già in uso (E778, E779, D900, S111, L055, S113)

Istruzioni contabili

Il conguaglio L998 sarà imputato ai conti GAU30160 e GAU30260 (anni precedenti/anno in corso); il contributo addizionale E998 sarà imputato ai conti GAU21113 e GAU21173 (anni precedenti/anno in corso)

Annotazioni amministrative

I datori che applicano il CCNL DMO devono indicare dal mese di marzo 2019 nel flusso Uniemens il codice contratto 335; si ricorda l'assoggettamento contributivo dell'una tantum nel mese di corresponsione se rispettati i termini contrattuali

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