Circolare numero 122 del 06-08-2021
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative per l’attuazione della disposizione di cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. decreto Sostegni bis), che, nel disporre la sospensione dell’applicazione della norma di cui all’articolo 4, comma 3, del D.lgs n. 22 del 2015, ha previsto che per le indennità NASpI in corso di erogazione alla data del 1° giugno 2021, nonché per le indennità NASpI che hanno decorrenza nell’arco temporale che va dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021 non trova applicazione - dal 1° giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021 - il meccanismo della riduzione della prestazione prevista ogni mese, nella misura del tre per cento, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la sospensione, per il periodo 1° giugno - 31 dicembre 2021, dell'applicazione della riduzione mensile del 3% prevista dall'art. 4, comma 3, del D.lgs. n.22/2015 per le indennità NASpI in pagamento alla data del 1° giugno 2021 e per le nuove prestazioni con decorrenza 1° giugno - 30 settembre 2021. Dal 1° gennaio 2022 la riduzione riprende pienamente e, per le prestazioni interessate dalla sospensione, si applicheranno cumulativamente le riduzioni relative ai mesi sospesi. Vengono inoltre indicate le modalità di finanziamento (onere valutato in 327,2 milioni di euro per il 2021) e le istruzioni contabili per la rilevazione dell'onere.
Sospensione del meccanismo di riduzione dell’indennità di disoccupazione NASpI (art. 38, decreto Sostegni bis)
Punti principali
Sospensione del meccanismo di riduzione (art. 38, commi 1 e 2, decreto Sostegni bis)
Per le NASpI in pagamento alla data del 1° giugno 2021 e per le prestazioni con decorrenza dal 1° giugno al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione della riduzione del 3% mensile prevista dall'art. 4, comma 3, D.lgs. n.22/2015. Le prestazioni rimangono quindi confermate negli importi in pagamento alla data del 1° giugno 2021 o come determinate dalle ordinarie disposizioni per le nuove decorrenze nel periodo indicato.
Ambito di applicazione e modalità operative
La sospensione si applica anche alle erogazioni in forma anticipata in unica soluzione. I beneficiari non devono presentare alcuna domanda: l'intervento è d'ufficio. Per le prestazioni con decorrenza dal 1° ottobre 2021, invece, la riduzione del 3% mensile trova regolare applicazione.
Ripresa e applicazione delle riduzioni dopo la sospensione
Dal 1° gennaio 2022 riprende pienamente l'applicazione del meccanismo di riduzione. Per le prestazioni soggette a sospensione nel 2021 si procede alla rideterminazione degli importi applicando cumulativamente le riduzioni (3% per ogni mese di sospensione trascorso) e applicando altresì la riduzione relativa alla mensilità corrente. Esempio: una NASpI iniziata il 1° luglio 2021 e non ridotta da luglio a dicembre subirà, per la mensilità di gennaio 2022, tre riduzioni corrispondenti ai mesi di ottobre-novembre-dicembre 2021 e l'ulteriore riduzione per gennaio 2022.
Finanziamento
Gli oneri derivanti dalla sospensione sono valutati in 327,2 milioni di euro per l'anno 2021 e saranno coperti ai sensi dell'art. 77 del decreto-legge n.73/2021.
Istruzioni contabili
Per rilevare i maggiori oneri si istituisce nel quadro contabile "GAU" il conto GAU30297, per l'onere conseguente alla sospensione dell'applicazione dell'art. 4, comma 3, D.lgs. n.22/2015. È allegata la variazione del piano dei conti (Allegato n.1).
Sottoscrizione
La circolare è firmata dal Direttore generale vicario Vincenzo Caridi.
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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