Circolare numero 120 del 04-08-2021
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento all’Associazione sindacale Unione Italiana Professionalità In Agricoltura (U.I.P.A.), dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeConvenzione tra INPS e Unione Italiana Professionalità In Agricoltura (U.I.P.A.) per la riscossione, tramite INPS, delle quote associative delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.). Definite modalità operative di riscossione e riversamento, gestione deleghe digitali, revoca, misura delle quote, fornitura dati, costi a carico dell'Associazione, clausole di salvaguardia, meccanismi di recesso/risoluzione/sospensione, controlli a campione con penali e istruzioni contabili.
Convenzione INPS per la riscossione delle quote associative U.I.P.A. (sottoscritta 9/6/2021, validità fino al 31/12/2023)
Punti principali
Premessa
Convenzione sottoscritta il 9 giugno 2021; validità fino al 31/12/2023 con possibilità di un solo rinnovo triennale su specifica richiesta PEC dell'Associazione almeno sei mesi prima della scadenza; facoltà di recesso per entrambe le parti mediante comunicazione PEC.
Modalità di riscossione e riversamento
INPS riscuote la quota associativa insieme ai contributi previdenziali obbligatori, indica l'importo sull'avviso di pagamento e nel cassetto previdenziale; riversamento all'Associazione entro la fase di abbinamento F24 (di norma il settimo giorno successivo alla scadenza). In caso di pagamento parziale, priorità ai contributi obbligatori; eventuali residui ripartiti proporzionalmente. Nessun obbligo di esazione coattiva da parte dell'INPS; versamenti oltre termine non vengono riversati.
Presentazione e decorrenza della delega
Delega trasmessa digitalmente tramite il servizio Agricoltura - gestione deleghe sindacali con copia documento d'identità; uso del modulo INPS con indicazione misura quota e autorizzazioni privacy; firma digitale e attestazione di conformità da parte del responsabile territoriale; conservazione dell'originale da parte dell'Associazione secondo normativa; nuova delega sovrascrive quella precedente solo con revoca espressa; efficacia dalla prima tariffazione utile successiva alla ricezione.
Revoca della delega
Associato può revocare direttamente via INPS fornendo indicazione dell'Associazione e documento d'identità; INPS elabora la richiesta entro 30 giorni e comunica all'Associazione; effetto dalla prima tariffazione utile dopo definizione della richiesta; copie delle revoche disponibili nel cassetto previdenziale.
Misura della quota associativa
La misura, indicata nella delega, è notificata all'INPS dalle Associazioni e può essere fissa o percentuale, anche differenziata territorialmente o per azienda.
Fornitura dati
INPS mette a disposizione dell'Associazione, tramite il servizio online, l'ammontare delle quote riscosse per provincia, i dati degli associati con dettaglio quote emesse e riscosse, costi del servizio e elenco pagamenti telematici; consultazione nel rispetto delle norme di sicurezza e privacy.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Regolamentazione dei versamenti e dei costi a livello centrale. Corrispettivi a carico dell'Associazione: euro 5.300 una tantum per attivazione; euro 1.100 annui costi fissi; euro 3,31 annui per gestione nuove deleghe ed emissione codeline (una tantum annuale); euro 3,07 annui per gestione e revoca deleghe; euro 0,31 trimestrale per singolo modello F24. Altre spese e oneri restano a carico dell'Associazione.
Clausola di salvaguardia
INPS è estraneo al rapporto associativo e viene esonerato da responsabilità connesse; l'Associazione si obbliga a rimborsare eventuali somme in caso di soccombenza giudiziale sulla validità delle deleghe; INPS è sollevato anche per pignoramenti verso l'Associazione; obbligo di rimborso spese legali sostenute dall'INPS se convenuto o chiamato in causa per controversie tra associati e Associazione.
Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
INPS può recedere unilateralmente per inadempimenti o altre cause (uso denominazione, onerosità straordinaria del servizio, modifiche normative) previa comunicazione e possibilità per l'Associazione di presentare osservazioni entro 30 giorni; risoluzione di diritto per cause specifiche elencate (perdita requisiti, conflitti di interesse, misure inibitorie, violazioni privacy, penali ecc.) con comunicazione via PEC; sospensione in caso di indagini giudiziarie; cessazione del servizio immediata tenuto conto dei tempi tecnici.
Controlli a campione e penali
Verifica annuale a campione di almeno il 10% delle deleghe validate; Associazione deve fornire originale delega e documento entro 30 giorni dalla richiesta PEC; per ogni irregolarità penale di euro 106,00; se penali applicate superano il 10% delle quote riversate nell'anno, la convenzione si risolve immediatamente.
Istruzioni contabili
Istituzione di conti dedicati per la rilevazione contabile (GPN25211, GPN35211, GPN11211) per la gestione delle trattenute e degli accrediti/debiti verso U.I.P.A.; adempimenti contabili curati dalla Direzione centrale Bilanci, contabilità e servizi fiscali; variazione al piano dei conti riportata in Allegato n.2.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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