Risposta n. 328 del 9/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene di poter presentare la dichiarazione integrativa per cambiare la forma di utilizzo del credito fintantoché non sono spirati i termini di controllo della dichiarazione originaria, ritenendo che il periodo intercorrente tra la richiesta documenti e la consegna (superiore a 15 giorni) abbia differito i termini di decadenza ai sensi dell'art. 57 comma 3 e, per analogia, il termine per la presentazione dell'integrativa.
Differimento dei termini di accertamento IVA - effetti sul termine di presentazione della dichiarazione integrativa - Art. 57, c. 3, d.P.R. 26/10/1972 n. 633
Il quesito
La societa' istante, titolare di un credito IVA 2013 richiesto a rimborso con dichiarazione IVA 2014, ha consegnato la documentazione richiesta dall'Ufficio solo il 3 luglio 2020 per ragioni oggettive. Intende modificare l'utilizzo del credito da rimborso a detrazione/compensazione mediante dichiarazione integrativa della dichiarazione IVA 2014 e chiede se, ai sensi dell'art. 8 comma 6-bis del DPR 322/1998 e dell'art. 57 del DPR 633/1972, sia ancora nei termini per presentarla invocando il differimento dei termini di accertamento previsto dall'art. 57 comma 3 per il ritardo nella consegna dei documenti.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia osserva preliminarmente che non entra nel merito dell'effettiva spettanza del credito. Conferma che e' ammessa la possibilita' di modificare la richiesta di rimborso in compensazione mediante dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 8 comma 6-bis DPR 322/1998 e, in generale, purché il rimborso non sia stato eseguito e l'integrativa sia presentata nei termini dell'art. 57 DPR 633/1972. Tuttavia precisa che il richiamo ai termini dell'art. 57 va inteso ai termini ordinari previsti dal comma 1 (termine quinquennale) e non al differimento previsto dal comma 3: il differimento di cui al comma 3 e' uno strumento di tutela dell'Ufficio volto a evitare comportamenti dilatori del contribuente e non puo' costituire un beneficio a favore del contribuente per allungare il termine di presentazione della dichiarazione integrativa. Resta comunque la possibilita', in caso di diniego del rimborso, di detrarre il credito successivamente, secondo le norme vigenti.
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