Ordinanza n. 253/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. U.0062075 del 23.10.2025, avente a oggetto “Comunicazione dell’esito negativo della valutazione dell’istanza di accreditamento quale ente certificatore per la lingua inglese”, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ha comunicato alla Mediaform Educational Qualifications and International Assessments Società Cooperativa Sociale il rigetto dell’istanza di accreditamento n. 109 del 29.06.2024, presentata al fine di ottenere l’inclusione nell’elenco dei soggetti qualificati per il rilascio di certificazioni linguistico-comunicative in lingua straniera, con particolare riguardo alla lingua inglese; - della nota prot. n. U.0150325 del 2.07.2025, avente a oggetto “Comunicazione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 10 bis L. 241/1990 ed all’art. 5, comma 5, D.M. 10 marzo 2022, n. 62, dell’esito negativo della valutazione dell’istanza di accreditamento quale ente certificatore per la lingua inglese”, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, ha comunicato alla Mediaform Educational Qualifications and International Assessments Società Cooperativa Sociale, il preavviso di rigetto dell’istanza di accreditamento n. 109 del 29.06.2024, presentata al fine di ottenere l’inclusione nell’elenco dei soggetti qualificati per il rilascio di certificazioni linguistico-comunicative in lingua straniera, con particolare riguardo alla lingua inglese; - del Verbale n. 4 del 27.05.2025 della Commissione nominata ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.M. n. 62/2022 per la valutazione della Domanda n. 110/2024, inoltrata da Mediaform Educational Qualifications and International Assessments Società Cooperativa Sociale in data 29.06.2024, ai fini dell’inclusione nell’elenco dei soggetti qualificati per il rilascio di certificazioni linguistico comunicative in lingua straniera, con particolare riguardo alla lingua inglese; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato sconosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di accreditamento quale ente certificatore per la lingua inglese, unitamente al preavviso di rigetto e agli atti della Commissione di valutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (ente certificatore)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 23 ottobre 2025 con cui è stata respinta l'istanza di accreditamento n. 109 del 29 giugno 2024, diretta all'inclusione nell'elenco dei soggetti qualificati al rilascio di certificazioni linguistico-comunicative in lingua straniera, con particolare riguardo alla lingua inglese. Sono stati inoltre impugnati il preavviso di rigetto del 2 luglio 2025, il verbale della Commissione di valutazione del 27 maggio 2025 e ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso; dà atto, tuttavia, che le questioni prospettate richiedono una cognizione piena e non possono essere definite sulla base della sommaria delibazione cautelare. Nel corso del giudizio la ricorrente ha anche richiesto l'accesso agli atti istruttori, ai verbali e alle schede di valutazione con istanza del 26 ottobre 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare non mediante sospensione immediata degli atti impugnati, ma ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, ritenendo che le questioni dedotte necessitassero di cognizione piena. Ha disposto, inoltre, che il Ministero depositi gli atti istruttori, i verbali e le schede di valutazione richiesti con l'istanza di accesso del 26 ottobre 2025, nonché chiarimenti scritti sui fatti di causa, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha avvertito che l'eventuale mancata esecuzione dell'incombente potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. L'udienza pubblica di merito è stata fissata per il 17 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L'ordinanza non contiene una decisione definitiva sulla legittimità del diniego di accreditamento.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; ... Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata esaminata nel rito cautelare; il giudice l'ha accolta ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito.
art. 64 c.p.a.
la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, c.p.a.
L'inosservanza dell'ordine di deposito documentale e di chiarimenti potrà essere considerata nella valutazione processuale della controversia.
art. 10-bis l. 241/1990
Comunicazione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 10 bis L. 241/1990 ed all’art. 5, comma 5, D.M. 10 marzo 2022, n. 62
La nota ministeriale impugnata richiama il preavviso di rigetto previsto dalla disciplina generale del procedimento amministrativo.
art. 5, comma 5, d.m. 10 marzo 2022, n. 62
Comunicazione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 10 bis L. 241/1990 ed all’art. 5, comma 5, D.M. 10 marzo 2022, n. 62
La disposizione è richiamata quale base normativa del preavviso di rigetto nell'ambito della procedura di accreditamento degli enti certificatori linguistici.
art. 6 d.m. 10 marzo 2022, n. 62
Verbale n. 4 del 27.05.2025 della Commissione nominata ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.M. n. 62/2022
La disposizione è richiamata quale base della nomina della Commissione incaricata della valutazione della domanda di accreditamento.
Massime di principio
- Quando la controversia cautelare involge questioni che richiedono una cognizione piena, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell'atto impugnato.
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo può disporre il deposito, da parte dell'amministrazione, degli atti istruttori, dei verbali e delle schede di valutazione rilevanti per la controversia, nonché acquisire chiarimenti scritti sui fatti di causa.
- L'ordine istruttorio impartito all'amministrazione può essere assistito dall'avvertimento che la mancata esecuzione sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.
- L'accoglimento della domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito non comporta, di per sé, la sospensione definitiva o l'annullamento dell'atto amministrativo impugnato.
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