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Sentenza

Sentenza del 20/01/2016 n. 956 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato una cartella esattoriale relativa a imposte e interessi dovuti in base ai redditi dichiarati per l'anno 2000. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate perché trasmesso in busta chiusa anziché mediante plico senza busta, come previsto dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992. L'Agenzia ha contestato tale decisione, sostenendo che l'irregolarità formale era sanata dalla costituzione della contribuente e, comunque, avrebbe dovuto comportare una nullità sanabile mediante rinnovazione della notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha stabilito che la spedizione dell'appello in busta chiusa, anziché in plico senza busta, costituisce una mera irregolarità quando il contenuto dell'invio e la sua riferibilità alla parte non siano contestati. Poiché la contribuente si era costituita nel giudizio d'appello senza sollevare contestazioni, l'irregolarità non produceva conseguenze processuali. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa rinviata alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, comma 2

    La disposizione prescrive la trasmissione dell'atto mediante plico senza busta.

    La violazione della modalità di spedizione mediante invio dell'atto in busta chiusa, anziché in plico senza busta, non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione: in assenza di contestazioni sul contenuto e sulla provenienza dell'atto, si tratta di una mera irregolarità.

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    La costituzione della controparte senza contestazioni dimostra che l'atto ha raggiunto il proprio scopo, sanando l'eventuale irregolarità formale.

  • Art. 291 c.p.c.

    Rinnovazione della notificazione nulla.

    La Corte ha ritenuto assorbito il motivo relativo alla possibile rinnovazione della notificazione, poiché ha già escluso che la spedizione in busta chiusa comportasse una nullità processuale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il mancato rispetto di una modalità formale di spedizione dell'atto non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione, se l'atto è comunque pervenuto al destinatario e ne sono certi contenuto e provenienza.
  • La costituzione della controparte senza contestazioni sull'atto può dimostrare il raggiungimento dello scopo e sanare l'irregolarità ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
  • Chi contesta la validità di un atto ricevuto in forma irregolare deve specificare e dimostrare che il contenuto o la riferibilità dell'atto siano effettivamente incerti o pregiudizievoli.
  • Le sanzioni processuali di inammissibilità devono essere applicate con cautela e non possono fondarsi su irregolarità meramente formali quando non abbiano compromesso la conoscenza dell'atto o il diritto di difesa.

Testo integrale

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