Regolamento (UE) 2020/1068
Regolamento delegato (UE) 2020/1068 della Commissione del 15 maggio 2020 che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il regolamento (UE) n. 649/2012 inserendo nuove sostanze negli allegati I e V. Le modifiche recepiscono, da un lato, il mancato rinnovo o la modifica delle autorizzazioni di diverse sostanze attive ai sensi della normativa UE sui prodotti fitosanitari e sui biocidi; dall’altro, l’estensione dei divieti di esportazione a specifici composti e prodotti del mercurio. L’obiettivo è allineare gli elenchi UE alla convenzione di Rotterdam e alla disciplina interna dell’Unione, assicurando coerenza tra restrizioni d’uso e obblighi di notifica/assenso all’esportazione.
Modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 per aggiornare l’elenco delle sostanze chimiche soggette alla procedura di previo assenso informato e i divieti di esportazione, in particolare per diverse sostanze fitosanitarie e per taluni composti/prodotti del mercurio.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che esportano o importano sostanze chimiche pericolose, nonché alle autorità competenti degli Stati membri coinvolte nell’attuazione del regolamento (UE) n. 649/2012. Riguarda in particolare sostanze chimiche destinate alla categoria "pesticida" e, per quanto concerne l’allegato V, taluni composti del mercurio e prodotti contenenti mercurio soggetti a divieto di esportazione. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1º settembre 2020. Testo rilevante ai fini del SEE.
Modifica degli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012
Il regolamento delegato (UE) 2020/1068 aggiorna l’elenco UE delle sostanze chimiche pericolose soggette alla procedura di previo assenso informato e i divieti di esportazione. L’intervento si fonda, in particolare, sulle decisioni europee in materia di non rinnovo o modifica dell’approvazione di diverse sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché sulle decisioni della convenzione di Rotterdam e sulla disciplina UE del mercurio.
Finalità e contesto normativo
La modifica è adottata in attuazione dell’articolo 23, paragrafo 4, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 649/2012. I considerando richiamano l’esigenza di mantenere allineati gli allegati del regolamento con l’evoluzione della normativa sui pesticidi, sui biocidi e sul mercurio, garantendo coerenza tra restrizioni d’uso interne e disciplina dell’esportazione/importazione. È inoltre evidenziata la necessità di concedere un periodo sufficiente per l’adeguamento degli operatori e degli Stati membri.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento interessa gli esportatori e importatori di sostanze chimiche pericolose, nonché le amministrazioni nazionali competenti. Le modifiche incidono sulle sostanze elencate negli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012, con particolare riguardo alla categoria "pesticida" e ai prodotti/composti del mercurio soggetti a divieto di esportazione. Il testo è qualificato come rilevante ai fini del SEE.
Modifiche all’allegato I: sostanze soggette alla procedura PIC
L’allegato I viene ampliato con l’inserimento di numerose sostanze per le quali, a seguito di decisioni della Commissione, è cessata o è stata limitata l’approvazione come sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tra le sostanze aggiunte figurano clorotalonil, chlorpropham, clothianidin, desmedipham, dimetoato, diquat, etoprofos, fenamidone, flurtamone, glufosinato, imidacloprid, oxasulfuron, forato, propiconazolo, propineb, pimetrozina, quinoxifen, tiametoxam e tiram.
Le tabelle aggiornate specificano per ciascuna sostanza:
- numero CAS ed eventualmente numero Einecs;
- codice NC;
- sottocategoria o categoria di riferimento;
- limitazione d’impiego, indicata come "div" o "restr";
- eventuali paesi che non richiedono notifica.
Il considerando chiarisce la logica della classificazione: in alcuni casi il divieto riguarda praticamente tutti gli impieghi nella categoria "pesticida", perché la sostanza non è più approvata né presenta usi residui rilevanti nella categoria; in altri casi la sostanza resta autorizzata per impieghi diversi, ad esempio in biocidi, e dunque è classificata come soggetta a rigorose restrizioni, non a divieto generalizzato.
Sostanze con disciplina particolare: tiram, imidacloprid, clothianidin e tiametoxam
Il tiram è indicato come sostanza per la quale l’uso è vietato nella sottocategoria dei prodotti fitosanitari, ma resta approvato per un uso limitato in biocidi di tipo di prodotto 9; per questo è collocato tra le sostanze soggette a rigorose restrizioni nella categoria "pesticida".
L’imidacloprid è richiamato come sostanza soggetta a rigorose restrizioni nella sottocategoria dei prodotti fitosanitari, pur restando approvato per usi in biocidi di tipo 18 e risultando inoltre impiegato in medicinali veterinari.
Clothianidin e tiametoxam, invece, sono inseriti tra le sostanze le cui approvazioni sono scadute o non rinnovate, con conseguente divieto d’uso nella sottocategoria dei prodotti fitosanitari e, in sostanza, nella categoria pesticida, salvo gli usi biocidi espressamente menzionati.
Inclusione di forato ed esabromociclododecano
Il regolamento recepisce l’inclusione di forato ed esabromociclododecano nell’allegato III della convenzione di Rotterdam. Forato viene iscritto nell’allegato I, parte 3, come sostanza soggetta alla procedura di previo assenso informato nella categoria pesticida. L’esabromociclododecano, già presente nell’allegato V, viene anch’esso inserito nella parte 3 dell’allegato I, in coerenza con il suo regime di divieto di esportazione.
Modifiche all’allegato V: divieti di esportazione
L’allegato V, parte 2, è aggiornato per allinearsi al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio. Vengono aggiunti il solfato di mercurio(II) e il nitrato di mercurio(II), con i rispettivi identificativi CAS ed EC.
Sono inoltre introdotte specifiche categorie di lampade contenenti mercurio soggette a divieto di esportazione, con soglie quantitative precise:
- lampade fluorescenti compatte (CFL) per usi generali di illuminazione, con limiti differenziati per CFL.i e CFL.ni;
- lampade fluorescenti lineari per usi generali di illuminazione, a trifosfori e a fosfori alofosfati, con soglie di mercurio per lampada;
- lampade al vapore di mercurio ad alta pressione per usi generali di illuminazione;
- lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno per display elettronici, con soglie distinte in base alla lunghezza della lampada.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1º settembre 2020. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento, e richiede l’adeguamento sia degli operatori economici sia delle autorità nazionali competenti.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I: nuove sostanze soggette a notifica/assenso
Sono aggiunte all’allegato I, parte 1, numerose sostanze per le quali è intervenuto il mancato rinnovo o la restrizione dell’approvazione come sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con conseguente iscrizione negli elenchi del regolamento (UE) n. 649/2012. Tra queste: clorotalonil, chlorpropham, clothianidin, desmedipham, dimetoato, diquat, etoprofos, fenamidone, flurtamone, glufosinato, imidacloprid, oxasulfuron, forato, propiconazolo, propineb, pimetrozina, quinoxifen, tiametoxam e tiram. Per tiram, clothianidin e tiametoxam si evidenzia una disciplina più restrittiva; per imidacloprid, il regolamento richiama anche impieghi in biocidi e in medicinali veterinari.
Aggiornamento dell’allegato I: sostanze soggette a restrizioni rigorose
Nell’allegato I, parte 2, sono inserite le sostanze per le quali l’impiego nella categoria "pesticida" è soggetto a rigorose restrizioni, o è di fatto vietato per quasi tutti gli impieghi in tale categoria. In particolare risultano indicati clothianidin, tiametoxam e tiram come sostanze con limitazioni di tipo "restr" nella parte 2, mentre molte altre sono segnalate come vietate nella categoria pesticida. Le tabelle riportano, per ciascuna sostanza, numero CAS, numero Einecs, codice NC, sottocategoria/categoria e limitazione d’impiego.
Aggiornamento dell’allegato I: inclusione di forato ed esabromociclododecano nella parte 3
L’allegato I, parte 3, viene integrato per recepire l’inserimento di forato ed esabromociclododecano nell’allegato III della convenzione di Rotterdam, avvenuto nella nona conferenza delle parti (maggio 2019). Forato è iscritto come sostanza soggetta alla procedura PIC per la categoria pesticida; esabromociclododecano è inserito nella parte 3 poiché già presente nell’allegato V e quindi soggetto a divieto di esportazione.
Aggiornamento dell’allegato V: divieti di esportazione per composti del mercurio
Nell’allegato V, parte 2, sono aggiunti il solfato di mercurio(II) e il nitrato di mercurio(II), richiamando i rispettivi numeri CAS ed EC. La modifica dà attuazione/coerenza al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio, che vieta l’esportazione di mercurio, di alcune miscele, di alcuni composti e di alcuni prodotti con aggiunta di mercurio.
Aggiornamento dell’allegato V: divieti di esportazione per specifiche lampade contenenti mercurio
Sono inserite nuove voci relative a lampade fluorescenti compatte per usi generali di illuminazione, lampade fluorescenti lineari, lampade al vapore di mercurio ad alta pressione e lampade fluorescenti a catodo freddo/lampade fluorescenti con elettrodo esterno per display elettronici, al ricorrere di specifiche soglie di contenuto di mercurio per lampada/bruciatore. Il regolamento elenca in modo puntuale le tipologie e i relativi limiti quantitativi oltre i quali l’esportazione è vietata.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1º settembre 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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