Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/658

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 della Commissione del 15 maggio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32020R0658

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rivede, a seguito di un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037, il livello del dazio compensativo applicabile a un solo produttore esportatore turco di trote. La Commissione conclude che le circostanze relative al regime turco di sovvenzioni sono cambiate in modo significativo e che la riduzione delle sovvenzioni dirette per il richiedente ha carattere duraturo. Di conseguenza, il dazio compensativo per BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ viene ridotto al 1,5 % con codice TARIC aggiuntivo B965.

Modifica il dazio compensativo definitivo applicabile alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia limitatamente al produttore esportatore BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di trote iridee o arcobaleno (Oncorhynchus mykiss) originarie della Turchia, nei formati e nei limiti di peso indicati dal regolamento iniziale, e incide in modo specifico e individuale soltanto sul richiedente BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ. Non modifica le misure applicabili agli altri esportatori o alle società elencate nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/309, per le quali i dazi restano invariati. La misura si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica del dazio compensativo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia

Il regolamento interviene sul regime antidumping/antisovvenzioni già in vigore per le importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia, ma lo fa in modo mirato e limitato a un solo esportatore turco. La Commissione, a seguito di un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037, conclude che la riduzione delle sovvenzioni dirette per il richiedente è significativa e duratura e che il dazio originario deve essere rideterminato.

Contesto procedurale e oggetto del riesame

Il procedimento nasce dalla domanda presentata il 5 giugno 2018 da BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ, società appartenente al gruppo Kiliç, che chiedeva una revisione parziale delle misure compensative in relazione alle sovvenzioni percepite. La Commissione aveva già istituito dazi compensativi definitivi con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309, e aveva successivamente confermato in linea generale le misure con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/823, rilevando tuttavia che gli effetti della modifica normativa turca del 2016 potevano variare da impresa a impresa. Il riesame qui in esame è stato limitato alla posizione del solo richiedente e ha riguardato il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2018.

Prodotto interessato e definizione rilevante

Il prodotto oggetto del riesame è la trota iridea o arcobaleno (Oncorhynchus mykiss), viva o lavorata, entro determinate soglie di peso, originaria della Turchia e classificata nei codici NC e TARIC elencati nel regolamento. La Commissione ribadisce che i prodotti originari dell’Unione e quelli provenienti dalla Turchia sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

Sovvenzioni dirette: modifica legislativa turca e impatto sul richiedente

La Commissione ricostruisce il sistema turco di sovvenzioni agricole per la produzione di trote, basato su decreti annuali e relativi comunicati attuativi. Nel regime del 2013, il richiedente beneficiava di sovvenzioni per 11 dei suoi 13 allevamenti. Con la riforma del 2016, invece, gli allevamenti appartenenti alla stessa persona o impresa e collocati nella stessa area o nello stesso bacino venivano considerati come un’unica unità ai fini della sovvenzione, riducendo il numero di licenze ammissibili.

Nel PIR, il richiedente disponeva di 11 allevamenti in tre regioni, ma ha potuto ricevere sovvenzioni soltanto per due di essi. La Commissione applica le aliquote previste dal decreto 2018 e, dopo aver corretto alcuni elementi contestati dal richiedente, determina per le sovvenzioni dirette un vantaggio corrispondente a un tasso ad valorem dell’1,42 %.

Altre forme di sostegno esaminate

La Commissione analizza anche il nuovo regime di sostegno all’allevamento di trote in avannotterie protette dalle malattie, introdotto nel 2018, e i prestiti agevolati concessi da Ziraat Bankasi e Türk Eximbank. Per il primo regime, inizialmente ritiene astrattamente possibile una sovvenzione compensabile, ma successivamente esclude l’applicazione di misure compensative sulla base delle informazioni raccolte e dell’impegno del richiedente a non effettuare investimenti idonei fino al 2025. Per i prestiti agevolati, conferma la natura pubblicistica degli enti erogatori e calcola il beneficio sulla base del differenziale di tasso, con un esito finale dello 0,13 %.

Valutazione complessiva e carattere duraturo della modifica

Il tasso complessivo di sovvenzione per il richiedente viene fissato al 1,55 %: 1,42 % per sovvenzioni dirette e 0,13 % per prestiti agevolati. La Commissione considera tale livello nettamente inferiore al 9,5 % stabilito nell’inchiesta iniziale e ritiene che la riduzione dipenda da una modifica legislativa rimasta stabile dal 2016 al 2019, senza indicazioni di un futuro ripristino delle precedenti condizioni di ammissibilità. Da ciò deriva la conclusione che la modifica delle circostanze ha carattere duraturo ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento di base.

Esito finale e modifica del dazio

Sulla base delle risultanze del riesame, la Commissione modifica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 solo con riferimento a BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ. Il dazio compensativo per tale società è fissato al 1,5 % e viene assegnato il codice aggiuntivo TARIC B965. Le misure restano invece immutate per gli altri operatori interessati.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Riesame intermedio parziale limitato al richiedente

La Commissione apre e conduce un riesame intermedio parziale limitato all’esame delle sovvenzioni riguardanti BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ, su domanda presentata il 5 giugno 2018. Il periodo dell’inchiesta di riesame è compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.

Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto è la trota iridea o arcobaleno (Oncorhynchus mykiss), viva, fresca, refrigerata, congelata e/o affumicata, entro i limiti dimensionali previsti, originaria della Turchia e classificata sotto i codici NC e TARIC indicati nel regolamento. La Commissione conferma che i prodotti originari dell’Unione e della Turchia sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

Valutazione del regime turco di sovvenzioni

La Commissione ricostruisce il passaggio dal regime applicabile nel 2013 a quello introdotto nel 2016 e poi applicato nel 2018, rilevando che la modifica normativa del 2016 ha ristretto l’ammissibilità alle sovvenzioni dirette quando più licenze o unità di piscicoltura appartengono alla stessa persona o impresa nella stessa area o bacino. Per il richiedente, tale modifica ha inciso in modo più marcato rispetto alla media del settore.

Calcolo delle sovvenzioni dirette

Nel PIR, il richiedente possedeva 11 allevamenti in tre regioni ma ha beneficiato delle sovvenzioni solo per due allevamenti, con aliquote del decreto 2018 pari a 0,75 TL/kg fino a 250 tonnellate e 0,375 TL/kg tra 250 e 500 tonnellate. Dopo il ricalcolo e l’accoglimento di alcune osservazioni del richiedente, il vantaggio corrispondente alle sovvenzioni dirette è stato determinato in un tasso ad valorem dell’1,42 %.

Sostegno all’allevamento in avannotterie protette dalle malattie

La Commissione esamina il nuovo regime introdotto nel 2018, che prevedeva 60 TL per unità fino a 10 000 unità e un massimale annuale di 600 000 TL. In un primo momento lo qualifica come sovvenzione compensabile, ma poi, alla luce delle osservazioni delle parti e della lettera del richiedente del 23 marzo 2020, conclude di non applicare misure compensative a tale regime perché non vi era una probabilità concreta che il richiedente ne beneficiasse in futuro.

Prestiti agevolati

Durante il PIR il richiedente ha beneficiato di sei prestiti agevolati concessi da Ziraat Bankasi e Türk Eximbank. La Commissione conferma la natura di enti pubblici di tali soggetti, considera il vantaggio come differenza tra tassi di interesse di mercato e tassi applicati e, dopo aver accolto alcune obiezioni del richiedente, ricalcola il beneficio in un tasso ad valorem dello 0,13 %.

Tasso complessivo di sovvenzione e carattere duraturo della modifica

Il tasso complessivo di sovvenzione per il richiedente viene fissato al 1,55 %, dato dalla somma di 1,42 % per le sovvenzioni dirette e 0,13 % per i prestiti agevolati. La Commissione ritiene che la riduzione sia significativa rispetto al 9,5 % dell’inchiesta iniziale e che la modifica normativa del 2016 abbia carattere duraturo, poiché è rimasta in vigore per 4 anni senza indicazioni di ripristino del vecchio regime.

Modifica del dazio compensativo

L’articolo 1 modifica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 limitatamente a BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ, fissando il dazio compensativo al 1,5 % e attribuendo il codice aggiuntivo TARIC B965.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecommercio internazionaledifesa commercialesovvenzionipolitica commerciale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.