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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 217 del 21/10/2025

Il presente decreto disciplina le modalità di installazione degli organi di attacco meccanico sui veicoli non atti al traino di categoria M1 e N1 da parte delle officine autorizzate e le connesse procedure di aggiornamento del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà, anche attraverso l’individuazione delle strutture poggianti su tali organi di attacco.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina l’installazione, da parte di officine autorizzate, di organi di attacco meccanico non atti al traino sui veicoli di categoria M1 e N1 non progettati per il traino, e la conseguente procedura di aggiornamento del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà. Il provvedimento si coordina con il D.M. 8 gennaio 2021, n. 8 e con il D.M. 19 dicembre 2024, n. 328, definendo che tali organi possano essere utilizzati esclusivamente come supporto per strutture amovibili portabagagli e portasci. L’allegato 2 aggiorna inoltre gli allegati A e B del D.M. 8 gennaio 2021, inserendo questa nuova fattispecie tra le modifiche non soggette a visita e prova e predisponendo il relativo fac-simile di dichiarazione.

Modalità di installazione degli organi di attacco meccanico non atti al traino su veicoli M1 e N1 e aggiornamento delle procedure/documenti di circolazione

Modalità di installazione degli organi di attacco meccanico non atti al traino su veicoli M1 e N1

Il decreto disciplina l’installazione, da parte di officine autorizzate, di organi di attacco meccanico non atti al traino su veicoli di categoria internazionale M1 e N1 non progettati per il traino. La disciplina è costruita in coordinamento con l’articolo 78 del codice della strada, con il D.M. 8 gennaio 2021, n. 8 sulle modifiche costruttive e con il D.M. 19 dicembre 2024, n. 328 sulle strutture amovibili portabagagli e portasci, oltre a richiamare il quadro europeo di omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli.

Base normativa e contesto regolatorio

Il provvedimento richiama come fonti rilevanti:

  • il regolamento (UE) 2018/858 sull’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli e dei loro rimorchi;
  • il regolamento (UE) 2019/2144 sui requisiti di sicurezza generale dei veicoli;
  • i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/683, 2021/535, 2022/163, 2022/1177 e 2024/1061;
  • i regolamenti UNECE nn. 26, 48 e 55;
  • l’articolo 78 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
  • il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
  • il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
  • il D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 186;
  • il D.M. 10 gennaio 2013, n. 20;
  • il D.M. 8 gennaio 2021, prot. n. 8;
  • il D.M. 19 dicembre 2024, prot. n. 328.

La finalità dichiarata è definire una disciplina specifica per i componenti di attacco meccanico installabili su veicoli non atti al traino, coordinandola con quella già esistente per i veicoli atti al traino.

Ambito di applicazione

Il decreto si applica ai veicoli di categoria M1 e N1 non atti al traino. Tali veicoli sono quelli per i quali il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà indica massa rimorchiabile pari a 0 e che non sono stati progettati dal costruttore per il traino.

L’intervento riguarda l’installazione di organi di attacco meccanico non atti al traino e la relativa regolarizzazione amministrativa del veicolo.

Definizioni operative

Ai fini del decreto:

  • le "officine autorizzate" sono le officine accreditate presso l’Ufficio di motorizzazione civile territorialmente competente e dotate del codice identificativo alfanumerico previsto dal D.M. 8 gennaio 2021, n. 8;
  • gli "organi di attacco meccanico non atti al traino" sono dispositivi a sfera per rimorchi leggeri, omologati in conformità al regolamento UNECE n. 55, installati su veicoli non atti al traino di categoria M1 e N1;
  • i "veicoli non atti al traino" sono gli autoveicoli non progettati dal costruttore per il traino e con massa rimorchiabile pari a 0 nel Documento Unico.

Modalità di installazione

L’installazione è ammessa solo se il costruttore del veicolo ha predisposto strutture idonee allo scopo. L’intervento deve essere eseguito dall’officina autorizzata, su richiesta dell’utente, previa attestazione di idoneità rilasciata dalla casa costruttrice del veicolo secondo il modello dell’allegato 1.

L’officina, una volta eseguito l’intervento nel rispetto della procedura dell’articolo 2 del D.M. 8 gennaio 2021, n. 8, rilascia una dichiarazione di corretta esecuzione a regola d’arte, redatta secondo il modello dell’allegato 2.

Limiti funzionali degli organi di attacco

Il decreto precisa che sugli organi di attacco meccanico non atti al traino possono essere poggiate esclusivamente le strutture amovibili disciplinate dal D.M. 19 dicembre 2024, n. 328. Pertanto, la funzione del componente è limitata al supporto di portabagagli e portasci, nei limiti e alle condizioni fissati da quel decreto.

Aggiornamento del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà

Dopo l’intervento, l’intestatario del veicolo deve provvedere all’aggiornamento del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà, seguendo la procedura prevista dall’articolo 3 del D.M. 8 gennaio 2021, n. 8. Il decreto collega quindi l’installazione del componente all’adempimento amministrativo di aggiornamento del documento di circolazione.

Aggiornamento degli allegati del D.M. 8 gennaio 2021

L’allegato 2 del decreto aggiorna gli allegati A e B del D.M. 8 gennaio 2021, n. 8.

In particolare, nell’allegato A, parte 1, tra le modifiche per le quali l’aggiornamento del Documento Unico non è subordinato a visita e prova, vengono inserite:

  • l’installazione o rimozione del gancio di traino sui veicoli M1 e N1;
  • l’installazione per sostituzione di attacco sferico montato sul timone di rimorchi di categoria O destinati a essere trainati da M1 e N1;
  • l’installazione o rimozione dei doppi comandi per esercitazioni di guida;
  • l’installazione o rimozione di adattamenti per la guida da parte di conducenti disabili;
  • l’installazione dei sistemi ruota previsti dal D.M. 10 gennaio 2013, n. 20;
  • l’installazione di organi di attacco meccanico non atti al traino sui veicoli M1 e N1.

Allegato B: schede di dettaglio e dichiarazioni

L’allegato B viene aggiornato con il fac-simile della dichiarazione dell’officina per le varie lavorazioni richiamate dall’allegato A. Per ciascuna fattispecie sono indicati i contenuti minimi della dichiarazione, gli elementi identificativi del veicolo e del dispositivo, le attestazioni tecniche e la documentazione da allegare.

Per l’installazione di organi di attacco meccanico non atti al traino, la dichiarazione dell’officina deve indicare che il componente è stato installato sul veicolo, che l’installazione è stata eseguita secondo le prescrizioni del costruttore del veicolo e del costruttore del dispositivo, che il carico massimo applicabile sulla sfera è specificato e che vengono allegati:

  • copia del documento di identità, salvo firma digitale;
  • copia delle prescrizioni del costruttore del veicolo;
  • certificato di conformità dell’organo di attacco;
  • copia dello schema di installazione dell’organo di attacco.

Contenuto dell’allegato 1: attestazione del costruttore

L’allegato 1 contiene il fac-simile della dichiarazione del costruttore del veicolo. Tale attestazione serve a dichiarare che sul veicolo è possibile installare permanentemente organi di attacco meccanico non atti al traino, utilizzabili esclusivamente per poggiare le strutture amovibili portabagagli e portasci di cui al D.M. 19 dicembre 2024, n. 328, utilizzando i punti di ancoraggio già esistenti.

La dichiarazione deve inoltre indicare:

  • le prescrizioni di installazione;
  • il carico massimo applicabile sulla sfera.

Pubblicazione e decorrenza

Il decreto dispone la trasmissione agli organi di controllo e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il testo riportato non indica una diversa data di efficacia, per cui la decorrenza segue la pubblicazione secondo le regole ordinarie applicabili.

Punti principali

Oggetto e finalità

Il decreto disciplina le modalità di installazione degli organi di attacco meccanico non atti al traino sui veicoli non atti al traino di categoria M1 e N1, oltre alle procedure di aggiornamento del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà. Il provvedimento si inserisce nel coordinamento con la disciplina già vigente per i ganci di traino e per le strutture amovibili portabagagli, portasci e portabiciclette.

Definizioni rilevanti

Sono definite le "officine autorizzate", accreditate presso l’Ufficio di motorizzazione civile competente e munite di codice identificativo. Sono definiti gli "organi di attacco meccanico non atti al traino" come dispositivi a sfera per rimorchi leggeri, omologati UNECE n. 55, installati su veicoli non atti al traino M1 e N1. I "veicoli non atti al traino" sono quelli non progettati dal costruttore per il traino e con massa rimorchiabile pari a 0 nel Documento Unico.

Condizioni per l’installazione

L’installazione è consentita solo su strutture già predisposte dal costruttore del veicolo. L’intervento deve essere eseguito dalle officine autorizzate su richiesta dell’utente e previa attestazione di idoneità rilasciata dalla casa costruttrice, secondo il modello dell’allegato 1. L’officina, eseguita l’installazione secondo la procedura del D.M. 8 gennaio 2021, n. 8, rilascia una dichiarazione di esecuzione a regola d’arte secondo l’allegato 2.

Limiti di utilizzo degli organi di attacco

Sugli organi di attacco meccanico non atti al traino possono poggiare esclusivamente le strutture amovibili previste dal D.M. 19 dicembre 2024, n. 328, e solo nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti da tale decreto. Il decreto esclude dunque un uso ordinario per il traino e li configura come supporti per accessori amovibili.

Aggiornamento documentale e allegati

L’intestatario del veicolo deve aggiornare il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà a seguito delle modifiche effettuate. L’allegato 2 aggiorna gli allegati A e B del D.M. 8 gennaio 2021, inserendo l’installazione degli organi di attacco meccanico non atti al traino tra le modifiche non subordinate a visita e prova e predisponendo il fac-simile di dichiarazione dell’officina per questa e altre fattispecie già disciplinate.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionesicurezza stradaleautotrasporto

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