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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 191 del 10/10/2025

Il decreto, attuativo dell’articolo 13, comma 2, della legge 25 novembre 2024, n. 177, ha ad oggetto la disciplina delle modalità di svolgimento delle operazioni in cui è coinvolto il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12), della tabella 3 allegata alla legge n. 870/1986, e delle attività espletate dal personale medesimo nell’esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza, presso le sedi dei soggetti interessati.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto attua l’art. 13, comma 2, della legge n. 177/2024 e stabilisce, per le strutture del MIT, il numero minimo e massimo di operazioni componibili in una giornata completa o in una singola seduta antimeridiana o pomeridiana. La disciplina riguarda esami di patente di guida, operazioni tecniche di revisione/collaudo, esami di patente nautica e attività ispettive e di vigilanza, mediante un sistema di coefficienti di ponderazione e un parametro di riferimento per ciascuna classe di attività. L’allegato tecnico A fornisce le istruzioni operative e alcuni esempi di composizione delle sedute miste. Il decreto prevede inoltre possibilità di sedute notturne o festive, margini di deroga per esigenze eccezionali e l’assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica.

disciplina il numero di operazioni per sedute e giornate di esami, revisioni e attività ispettive della motorizzazione

Disciplina del numero di operazioni in materia di motorizzazione, esami e vigilanza

Il decreto ministeriale, adottato in attuazione dell’articolo 13, comma 2, della legge 25 novembre 2024, n. 177, definisce il numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana nelle attività svolte dal personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La disciplina si innesta sul quadro della legge n. 870/1986 e coordina, per ambiti omogenei, esami di guida e tecnici, patenti nautiche e funzioni ispettive e di vigilanza.

Base normativa e finalità

Il decreto richiama, tra le principali fonti, la legge n. 870/1986, il Codice della strada, il codice della nautica da diporto, i decreti ministeriali in materia di revisioni, corsi professionali, CQC, ADR e controlli tecnici su strada, nonché la legge n. 177/2024 e il decreto-legge n. 73/2025 convertito dalla legge n. 105/2025. La finalità dichiarata è massimizzare il livello di servizio all’utenza, disciplinando in modo uniforme il carico operativo giornaliero delle strutture della motorizzazione e delle articolazioni competenti.

Ambito di applicazione e soggetti coinvolti

Il provvedimento si applica alle operazioni ricomprese nei numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla legge n. 870/1986, nonché alle attività espletate nell’esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza presso le sedi dei soggetti interessati. Le strutture tenute all’organizzazione sono:

  • Uffici di Motorizzazione Civile,
  • Direzioni Generali Territoriali,
  • Direzione generale per la motorizzazione.

Il "responsabile della struttura" è individuato nel personale del MIT con funzioni di responsabilità degli UMC, del Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi, dei Centri Prova Autoveicoli o degli uffici centrali del Dipartimento.

Definizioni rilevanti

Il decreto introduce definizioni operative per:

  • "classe di operazioni", come insieme omogeneo di attività tra quelle indicate nella legge n. 870/1986 e le funzioni ispettive e di vigilanza;
  • "parametro di riferimento", ossia l’operazione-base cui è associato coefficiente 1;
  • "seduta antimeridiana o pomeridiana", "sedute notturne" e "sedute festive";
  • "soggetti interessati", vale a dire i destinatari presso cui si svolgono le operazioni;
  • "STA", "CQC", "CFP ADR", "ATP", "esami di guida" ed "esami teorici".

Regola generale di organizzazione delle sedute

In via ordinaria, in orario antimeridiano o pomeridiano può essere organizzata una sola seduta; è inoltre consentita la combinazione di una giornata completa oppure di una seduta antimeridiana e una pomeridiana, nel rispetto dei minimi previsti. Una seduta antimeridiana equivale, ai fini del calcolo, a una seduta pomeridiana. Il responsabile della struttura può autorizzare sedute notturne o festive e, in casi eccezionali e per comprovate ragioni oggettive, anche sedute con un numero inferiore al minimo previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8, purché compatibile con l’organizzazione della struttura.

Esami di patenti di guida

Per esami teorici, esami di guida, esami di revisione ex articolo 128 del Codice della strada ed esperimenti di guida, il parametro di riferimento è l’esame di guida per patente B, con coefficiente 1. In relazione a tale parametro:

  • una seduta antimeridiana o pomeridiana deve comprendere da 6 a 7 esami;
  • una giornata completa deve comprendere da 12 a 14 esami.

I coefficienti per le altre categorie sono:

  • AM, A1, A2, A: coefficiente 0,75;
  • B1 e B96: coefficiente 1;
  • BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE: coefficiente 1,5.

Per gli esami di revisione ex articolo 128 e per gli esperimenti di guida, il coefficiente è pari alla metà dei valori sopra indicati; per le patenti speciali, invece, si applicano i valori indicati per le corrispondenti categorie. Il numero di turni per gli esami teorici è definito dal responsabile della struttura. In caso di necessità, previa intesa con le organizzazioni sindacali, può essere autorizzata una seduta dedicata ai soli esami di guida per patente B con 8 operazioni.

Operazioni tecniche

Il parametro di riferimento è la revisione di veicoli N2 e N3, coefficiente 1. Le soglie ordinarie sono differenziate in base alla presenza del solo ispettore titolare o anche di personale ausiliario:

  • seduta antimeridiana/pomeridiana: da 8 a 12 operazioni con solo titolare; da 14 a 16 con ausiliario;
  • giornata completa: da 16 a 24 operazioni con solo titolare; da 28 a 32 con ausiliario.

I coefficienti previsti per altre operazioni sono:

  • O1 e O2: 0,6;
  • O3 e O4, revisione bombole CNG-4, visite e prove ex artt. 75 o 78 CdS con tariffa 3.1: 1;
  • M2 e M3, nonché revisione e collaudo di veicoli ADR: 1,25;
  • visite e prove ex artt. 75 o 78 CdS con tariffa 4.1: 1,8;
  • prove iniziali, intermedie o periodiche delle cisterne ADR: 2.

Per le operazioni tecniche ulteriori, afferenti a competenze specifiche del Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi, dei Centri Prova Autoveicoli, degli uffici centrali del Dipartimento o degli UMC, il numero è rimesso al responsabile della struttura in ragione della complessità dell’attività.

Esami di patenti nautiche

Per le prove di verifica dei comportamenti e gli esami di revisione relativi alle patenti nautiche di categoria A, C e D, il parametro di riferimento è l’esame per patente nautica A per il comando e la condotta delle sole unità a motore entro 12 miglia dalla costa, coefficiente 1. Le soglie sono:

  • seduta antimeridiana/pomeridiana: 8-10 esami;
  • giornata completa: 16-20 esami.

Sono previsti coefficienti per:

  • categoria D motore entro 12 miglia: 1;
  • categorie A e D per unità a vela e motore entro 12 miglia: 2;
  • categoria C motore entro 12 miglia: 1,2;
  • categoria C vela e motore entro 12 miglia: 2,4.

Per gli esami di revisione si applica il coefficiente corrispondente alla categoria interessata. Anche per gli esami teorici di qualunque categoria il numero di turni è definito dal responsabile della struttura.

Attività ispettive e di vigilanza

Il parametro di riferimento è l’ispezione presso un ente erogatore di corsi di recupero punti per la patente di guida, coefficiente 1. La capacità standard è pari a:

  • 3 attività per seduta antimeridiana o pomeridiana;
  • 6 attività per giornata completa.

Le attività con coefficiente 1 comprendono le ispezioni presso STA, soggetti erogatori di corsi CQC e CFP ADR, nonché le attività ispettive per il riconoscimento dei Centri di Istruzione per la Nautica e la vigilanza sulla permanenza dei requisiti. Le ispezioni presso stazioni di prova ATP, laboratori di prova esperti ATP e centri di controllo privati, equiparati ai centri autorizzati ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 870/1986, hanno coefficiente 1,5.

Per le sedute notturne o festive autorizzate, il numero di ispezioni è pari a 1, indipendentemente dalla tipologia. Per la vigilanza sul circolante di cui al d.m. n. 215/2017 non è prevista ponderazione specifica; il relativo onere è coperto indirettamente tramite le risorse individuate dal decreto attuativo dell’articolo 13, comma 4, della legge n. 177/2024 o dal contributo al Comitato centrale dell’Albo degli autotrasportatori. Le ulteriori attività ispettive specifiche sono rimesse al responsabile della struttura.

Disposizioni finali, decorrenza e finanziamento

Le disposizioni si applicano dalla data stabilita con successivo decreto del Direttore generale per la motorizzazione, da adottare entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Con successivo decreto della Direzione generale per la motorizzazione possono essere ridefiniti i coefficienti di ponderazione e disciplinate ulteriori operazioni derivanti da nuove previsioni normative. Nelle more dell’adozione del decreto previsto dall’articolo 13, comma 4, della legge n. 177/2024, le attività ispettive e di vigilanza restano regolate e remunerate secondo la normativa vigente. Il decreto esclude oneri a carico della finanza pubblica.

Allegato A: criteri operativi ed esempi

L’allegato tecnico A specifica i criteri di calcolo per la determinazione dei numeri minimi e massimi delle operazioni, con tabelle riepilogative per ciascuna classe e per i diversi coefficienti. Riporta inoltre esempi di sedute miste nella classe "esami di patenti di guida", chiarendo quando la somma dei coefficienti rientra o non rientra nei parametri ammissibili. In particolare, gli esempi mostrano casi di seduta non coerente ma derogabile per comprovate necessità, seduta coerente per scostamento contenuto e sedute coerenti perché pienamente entro i limiti del parametro di riferimento.

Punti principali

Finalità e ambito applicativo

Il provvedimento disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla legge n. 870/1986, nonché delle attività espletate nell’esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza presso le sedi dei soggetti interessati. L’organizzazione è demandata agli Uffici di Motorizzazione Civile, alle Direzioni Generali Territoriali e alla Direzione generale per la motorizzazione.

Sistema di calcolo con coefficienti di ponderazione

Il decreto introduce per ogni classe di attività un parametro di riferimento, a coefficiente 1, e attribuisce coefficienti diversi alle altre tipologie di operazioni. La somma dei coefficienti delle operazioni della seduta deve rientrare nei limiti minimi e massimi del parametro, salvo la deroga per scostamenti contenuti entro 0,5 o per casi eccezionali autorizzati dal responsabile della struttura.

Esami di patenti di guida

Per gli esami teorici, di guida, di revisione ex art. 128 CdS ed esperimenti di guida, il parametro di riferimento è l’esame di guida per patente B. Una seduta antimeridiana o pomeridiana deve comprendere da 6 a 7 esami, mentre una giornata completa da 12 a 14. Sono previsti coefficienti specifici per le categorie AM, A1, A2, A, B1, B96, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, per le revisioni e per le patenti speciali. La gestione dei turni degli esami teorici è rimessa al responsabile della struttura.

Operazioni tecniche e revisioni veicoli

Il parametro è la revisione di veicoli N2 e N3. Il numero di operazioni varia in funzione della presenza del solo ispettore titolare oppure anche di personale ausiliario: da 8 a 12 operazioni in seduta e da 16 a 24 in giornata, oppure da 14 a 16 e da 28 a 32 con supporto ausiliario. Sono inoltre fissati coefficienti per revisioni di categorie O1/O2, O3/O4, M2/M3, per merci pericolose ADR, per bombole CNG-4 e per visite e prove con tariffe 3.1 e 4.1, mentre per altre attività tecniche specifiche il numero è rimesso al responsabile della struttura.

Patenti nautiche e attività ispettive

Per le patenti nautiche il parametro è l’esame di categoria A per unità a motore entro 12 miglia dalla costa; una seduta prevede 8-10 esami e una giornata 16-20, con coefficienti differenziati per categorie A, C e D e per unità a vela e motore. Per le attività ispettive e di vigilanza il parametro è l’ispezione presso un ente erogatore di corsi di recupero punti: 3 attività per seduta e 6 per giornata. Sono previste ponderazioni per ispezioni presso STA, soggetti CQC, CFP ADR, C.I.N., stazioni di prova ATP, laboratori ATP e centri di controllo privati; per la vigilanza sul circolante ex d.m. n. 215/2017 non è prevista ponderazione specifica.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionepatenti e revisioninautica da diportoautotrasportosicurezza stradale

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