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Interpello

Risposta n. 386 del 20/07/2022

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Note di variazione IVA - criteri di emissione in casi particolari (art. 26 DPR 26/10/1972 n.633)

Il quesito

L'istante chiede, per vari scenari (a-e): se e quando emettere note di variazione IVA per forniture periodiche risolte per inadempimento; effetti di azioni esecutive infruttuose verso società di persone o di capitali, pignoramenti, recuperi parziali da soci o garanti; conseguenze di accordi transattivi non novativi; inoltre richieste operative su tempi, documenti e soggetti coinvolti in caso di incassi successivi e rateali.

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente ritiene che la risoluzione per inadempimento legittimi l'emissione della nota di variazione limitatamente alle prestazioni non pagate; che verbali di pignoramento negativo o attestazioni ex art. 492-bis possano comprovare l'infruttuosità; che la dichiarazione di fallimento legittimi la variazione; e che eventuali incassi successivi da soci o garanti non comportino ulteriori adempimenti IVA oppure, se necessari, vadano gestiti in modo specifico, con nota emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell'anno in cui si verifica il presupposto (secondo il contribuente).

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia conferma i principi di diritto: la risoluzione per inadempimento consente la variazione in diminuzione ai sensi dell'art.26 commi 2 e 9, con effetti retroattivi limitati alle prestazioni non eseguite; la variazione può essere altresì operata ai sensi del nuovo comma 3-bis a partire dall'apertura della procedura concorsuale o dall'accertamento dell'infruttuosità delle esecuzioni individuali (es. verbale di pignoramento negativo o indagine ex art.492-bis). Se dopo la variazione si incassa il corrispettivo (anche parzialmente), va applicata la norma che impone la variazione in aumento (comma 5-bis/14). I recuperi verso soci illimitatamente responsabili o garanti devono essere fatturati al momento dell'incasso all'originario debitore, ripartendo imponibile e imposta. Infine, per le risoluzioni dovute a transazione fra le parti si applica il termine ordinario di un anno dall'operazione (comma 3) per emettere la nota di credito.

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