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Legge

L.R. Campania 13/2006

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 13/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Campania raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi, nonché tutela degli ecosistemi tartufigeni. Regola autorizzazioni, calendari, limiti di raccolta, controlli, sanzioni e contributi. Si applica sul territorio regionale, con rinvio alla legge statale n. 752/1985; alcune misure riguardano termini già scaduti e atti attuativi adottati entro il 2006.

Disciplina dei tartufi in Campania

Disciplina dei tartufi in Campania

La legge regola, nel territorio della Regione Campania, la raccolta, la coltivazione, la conservazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, con contestuale tutela dell’ambiente naturale in cui si riproducono. La disciplina si coordina con la legge statale n. 752/1985 e successive modifiche.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento persegue la tutela e valorizzazione del patrimonio tartuficolo campano e la salvaguardia degli ecosistemi tartufigeni. I tartufi freschi destinati al consumo sono quelli appartenenti ai generi e alle specie richiamati dalla normativa statale.

Funzioni amministrative e atti attuativi

La Regione esercita le funzioni amministrative avvalendosi delle Province per i rispettivi territori. La Giunta regionale provvede agli indirizzi generali, al coordinamento, alle azioni di promozione e alla tutela ambientale delle aree interessate. Sono previsti regolamenti e criteri attuativi regionali per:

  • le modalità di applicazione della legge;
  • le prescrizioni tecniche per il miglioramento e la costituzione di tartufaie;
  • i criteri per il riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate;
  • la composizione e il funzionamento del Tavolo regionale di collegamento. Le norme iniziali fissavano termini di tre mesi dall’approvazione o dall’entrata in vigore della legge per tali atti, dunque ormai scaduti.

Raccolta dei tartufi e disciplina delle tartufaie

La raccolta è libera nei boschi naturali e nei terreni non coltivati, nei limiti stabiliti dalla legge. La norma distingue tra:

  • tartufaia naturale, cioè formazione vegetale spontanea produttiva;
  • tartufaia controllata, cioè tartufaia naturale migliorata e, se del caso, incrementata con piante tartufigene;
  • tartufaia coltivata, cioè impianto specializzato ex novo con piante tartufigene. Nelle aree rimboschite o imboschite, diverse da tartufaie controllate o coltivate, la raccolta è consentita solo dopo otto anni dal rimboschimento.

Diritti del proprietario e consorzi volontari

Nelle tartufaie controllate o coltivate non vi sono limiti di raccolta per:

  • proprietario;
  • usufruttuario;
  • coltivatore del fondo;
  • familiari;
  • lavoratori dipendenti regolarmente assunti;
  • soci di conduzioni associate e loro familiari. Per esercitare tale diritto occorre esporre tabelle delimitative conformi alla normativa statale. I titolari di aziende agricole o forestali e i soggetti che le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo o per l’impianto di nuove tartufaie; nei fondi contigui, la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato. I consorzi sono costituiti con atto pubblico.

Riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate

Le Province rilasciano, su richiesta degli aventi titolo e previo parere della commissione tecnica provinciale, l’attestazione di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità quinquennale ed è rinnovabile. Le Province istituiscono albi delle tartufaie riconosciute; negli albi sono annotati i dati dei soggetti che le conducono, la documentazione catastale, la cessazione della coltivazione e le variazioni intervenute.

Ambiti territoriali di raccolta e uso civico

La Giunta regionale identifica e delimita con cartografia le zone geografiche di raccolta, sentiti soggetti istituzionali, tecnici e associativi. Nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta degli utenti, secondo il piano di assestamento forestale approvato dalla Giunta regionale. Se l’ente titolare intende concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta, questi devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie per il parere della commissione tecnica provinciale. Nelle aziende faunistico-venatorie, turistico-venatorie e negli agriturismi la ricerca e raccolta è consentita solo nei periodi di divieto della caccia, con un solo cane per cercatore e secondo le modalità generali della legge.

Modalità di ricerca e limiti quantitativi

La ricerca e raccolta devono svolgersi senza arrecare danno alle tartufaie. Sono previsti, in particolare:

  • uso obbligatorio del cane addestrato;
  • massimo due cani e un cucciolo per cercatore;
  • uso esclusivo del vanghetto, con eventuale piccola zappa per scavo tra pietre;
  • scavo solo dopo la localizzazione del tartufo da parte del cane;
  • immediato riempimento delle buche con la stessa terra rimossa. La raccolta giornaliera individuale è di regola limitata a 2 kg, elevabili a 4 kg per chi aderisce ai consorzi volontari o è titolare di azienda agricola o forestale, salvo il regime speciale dei fondi propri o condotti.

Orari, calendario e fermo biologico

La ricerca e la raccolta sono consentite da un’ora prima dell’alba a un’ora dopo il tramonto e solo nei periodi fissati dal calendario regionale di raccolta, distinto per specie e varietà. Le Province possono:

  • variare il calendario per periodi e ambiti territoriali limitati, in base ad andamento climatico, tutela degli ecosistemi o motivi locali specifici;
  • disporre un fermo biologico di almeno trenta giorni, anche in aree limitate, quando vi sia comprovata possibilità di alterazione dei fattori di riproduzione del tartufo;
  • vietare temporaneamente la raccolta di una o più specie per gravi motivi o per evitare danni al patrimonio tartuficolo. Le variazioni devono essere adeguatamente pubblicizzate.

Commissioni tecniche provinciali e Tavolo regionale

Presso ogni Provincia è istituita una commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo, composta da rappresentanti istituzionali, tecnici e, se presenti, delle associazioni riconosciute dei raccoglitori. La commissione:

  • valuta l’idoneità dei candidati al tesserino;
  • esprime pareri sul riconoscimento delle tartufaie;
  • valuta i piani di conservazione;
  • esprime pareri sulle variazioni del calendario e sui divieti temporanei;
  • concorda con enti parco e ATC interventi di controllo della fauna dannosa per le tartufaie. È inoltre istituito un Tavolo regionale di collegamento per la tutela del tartufo in Campania, con partecipazione gratuita, per coordinare le istituzioni coinvolte.

Autorizzazione alla raccolta, esami e tesserino

Per ottenere l’autorizzazione alla raccolta è necessario superare un esame di idoneità presso la Provincia competente per residenza anagrafica. L’esame verte su specie e varietà, biologia, ecologia, modalità di ricerca, raccolta e commercializzazione, oltre a nozioni di micologia e selvicoltura. Il rilascio dell’autorizzazione è documentato da un tesserino con generalità e fotografia, valido su tutto il territorio nazionale. Sono previste queste regole principali:

  • età minima di 14 anni;
  • i minori di 14 anni possono raccogliere solo accompagnati da persona abilitata;
  • chi non supera l’esame può ripeterlo dopo tre mesi;
  • chi possiede già un’autorizzazione rilasciata da altre amministrazioni regionali o provinciali è esentato dalla prova;
  • il tesserino ha validità quinquennale ed è rinnovabile;
  • chi raccoglie sui propri fondi o su fondi comunque condotti è esentato dall’autorizzazione. Presso ciascuna Provincia è tenuto il registro anagrafico dei raccoglitori autorizzati, con annotazione di versamenti, sanzioni e altre indicazioni utili.

Associazioni dei raccoglitori e promozione

I raccoglitori possono costituirsi in associazioni per la salvaguardia e il miglioramento degli ecosistemi tartufigeni e per la gestione delle tartufaie controllate e coltivate. Il riconoscimento è disposto dalla Giunta regionale secondo i requisiti del regolamento attuativo. Le associazioni riconosciute possono svolgere attività di promozione, tutela e valorizzazione commerciale del tartufo, anche con sostegno pubblico. La Regione promuove inoltre iniziative di ricerca, sperimentazione, formazione tecnica e professionale, nonché di promozione commerciale del prodotto campano, con particolare attenzione al tartufo nero di Bagnoli Irpino. È demandato alla Giunta lo studio di un sistema di certificazione e tracciabilità dei tartufi prodotti in Campania.

Finanziamenti e contributi

La Regione può finanziare o concedere contributi, sulla base di progetti, per:

  • formazione e aggiornamento di raccoglitori, tecnici e personale di vigilanza, compresi corsi per l’addestramento dei cani;
  • studi, ricerca e sperimentazione applicata;
  • iniziative promozionali, informative, pubblicitarie, culturali e commerciali;
  • azioni per l’affermazione sui mercati delle specie presenti in regione. Le Province devono predisporre programmi di recupero e miglioramento delle tartufaie, anche con messa a dimora di piante tartufigene, negli ambiti geografici individuati. Il miglioramento di tartufaie esistenti e l’impianto ex novo sono considerati interventi forestali e possono beneficiare degli aiuti previsti dalla normativa forestale vigente. Le piante utilizzate devono essere munite di certificazione di micorrizzazione.

Misura dei contributi e gestione amministrativa

I contributi sono concessi in conto capitale:

  • fino all’80% della spesa ammessa a Province e altri enti pubblici, compresi enti di ricerca e sperimentazione;
  • fino al 50% della spesa ammessa a consorzi volontari e associazioni riconosciute dei raccoglitori. Le funzioni istruttorie, di assegnazione, accertamento ed erogazione sono svolte dalle strutture regionali competenti in materia forestale e di ricerca agricola.

Divieti principali

La legge vieta, tra l’altro:

  • raccolta fuori orario o fuori periodo;
  • raccolta senza cane addestrato o con attrezzi non consentiti;
  • raccolta senza tesserino;
  • raccolta di tartufi immaturi o avariati;
  • raccolta in aree riservate da parte di non aventi diritto;
  • raccolta su terreni di demanio regionale senza autorizzazione;
  • apertura di buche in soprannumero e mancato riempimento;
  • commercio di tartufi freschi oltre 15 giorni dalla fine del periodo di raccolta;
  • commercio, consumo o vendita di freschi di specie non consentite;
  • vendita abusiva nei mercati pubblici senza documento di provenienza;
  • commercio di tartufi conservati senza rispetto delle norme.

Vigilanza e controlli

La vigilanza è affidata ai soggetti individuati dalla normativa statale. Le guardie giurate volontarie devono possedere i requisiti del TULPS e sono riconosciute dal prefetto. Nelle aree protette la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti gestori.

Sanzioni amministrative e misure accessorie

Sono previste sanzioni pecuniarie graduate in funzione della violazione, con importi da 100 a 1.000 euro e, per alcune fattispecie, importi calcolati per chilogrammo di prodotto raccolto abusivamente o in eccedenza. È inoltre prevista:

  • la confisca dei tartufi, salvo prova della legittima provenienza entro due ore dalla contestazione;
  • la distruzione del prodotto in mancanza di prova tempestiva;
  • l’annotazione delle violazioni sul registro anagrafico e sul tesserino;
  • la sospensione del tesserino fino a due anni dopo tre violazioni in un biennio tra quelle più gravi indicate dalla legge;
  • la possibile revoca definitiva in caso di ulteriore violazione. Le competenze sanzionatorie sono attribuite alle Province, che utilizzano le somme introitate per le finalità della legge.

Tassa di concessione e obblighi connessi

Per il rilascio e la convalida annuale del tesserino è istituita una tassa regionale di concessione, da versare entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento e comunque prima dell’attività di raccolta. La tassa non si applica a chi raccoglie sui propri fondi o su fondi da lui condotti. La ricevuta deve essere conservata con il tesserino ed esibita su richiesta degli organi di vigilanza.

Disposizioni finanziarie e finali

Per l’attuazione della legge erano previsti oneri per il 2006 pari a 50.000 euro, coperti con apposito stanziamento; per gli anni successivi la copertura è demandata alla legge di bilancio. Per quanto non disciplinato dalla legge regionale, si applica la legge statale n. 752/1985 e successive modifiche. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

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