L.R. Campania 17/2006
Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso il Consiglio regionale della Campania il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, definendone funzioni, requisiti di nomina, durata, indennità, ufficio, relazioni e copertura finanziaria. La disciplina è tuttora vigente, salvo gli aggiornamenti intervenuti sui requisiti e sulle incompatibilità; non presenta limiti temporali di applicazione.
Istituzione del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza in Campania
Istituzione del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza in Campania
La legge istituisce presso il Consiglio regionale della Campania il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, con il compito di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi dei minori, a prescindere dalla cittadinanza. Il Garante opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio, senza controlli gerarchici o funzionali.
Funzioni e ambiti di intervento
Il Garante svolge un insieme ampio di funzioni di tutela, promozione e vigilanza sui diritti dei minori. In particolare:
- vigila sull’attuazione, in tutto il territorio regionale, della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e della Carta europea sui diritti del fanciullo;
- promuove, con enti e istituzioni competenti, iniziative di diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza;
- raccoglie segnalazioni di violazioni dei diritti dei minori e le rappresenta alle amministrazioni competenti;
- vigila sull’assistenza ai minori inseriti in istituti educativo-assistenziali, strutture residenziali o comunque fuori dalla famiglia;
- promuove iniziative per la celebrazione della giornata italiana per l’infanzia;
- sostiene iniziative contro abusi, lavoro minorile e dispersione scolastica;
- segnala alle amministrazioni pubbliche fattori di rischio derivanti da condizioni ambientali igienico-sanitarie, abitative o urbanistiche inadeguate;
- collabora con l’osservatorio regionale per l’infanzia nella raccolta ed elaborazione dei dati su infanzia e adolescenza;
- interviene nei procedimenti amministrativi regionali e degli enti locali dipendenti, nei casi di rischio;
- vigila, con il CO.RE.COM., sulla comunicazione televisiva, stampa, audiovisiva e telematica per la tutela dei minori e può segnalare all’AGCOM le trasgressioni;
- promuove la partecipazione dei minori alla vita delle comunità locali;
- collabora allo sviluppo di una nuova cultura urbanistica orientata alla previsione di aree per il gioco nei piani regolatori;
- verifica condizioni e interventi relativi all’accoglienza e all’inserimento del minore straniero non accompagnato.
Nomina, durata, requisiti e revoca
Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con maggioranza dei due terzi nelle prime due votazioni e con maggioranza semplice nella terza. Dura in carica cinque anni, indipendentemente dalla durata del Consiglio regionale, ed è rieleggibile una sola volta; le funzioni proseguono fino all’insediamento del successore.
Può essere eletto chi possiede:
- diploma di laurea;
- documentata esperienza almeno quinquennale nelle discipline di tutela dei diritti dell’infanzia.
La disciplina richiamata dalla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 si applica al Garante; inoltre non può essere eletto chi abbia carichi pendenti o condanne definitive, a prescindere dal reato contestato. L’incarico può essere revocato dal Consiglio regionale per gravi e comprovati motivi morali o per gravi violazioni di legge.
Indennità e struttura di supporto
Al Garante spetta un’indennità mensile di funzione pari al 35% dell’indennità di carica dei consiglieri regionali.
L’ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. L’Ufficio di Presidenza provvede alle risorse umane e infrastrutturali nell’ambito della dotazione organica del Consiglio e determina annualmente il fondo per le spese di funzionamento. Per l’attività sul territorio il Garante può avvalersi, previa intesa con comuni e aziende sanitarie, dei servizi sociali e dei servizi materno-infantili delle ASL, nonché di enti privati di volontariato e onlus; può inoltre utilizzare sedi decentrate messe a disposizione da soggetti terzi senza oneri aggiuntivi per la Regione.
Relazioni, pubblicità e conferenza regionale
Il Garante riferisce semestralmente alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di politiche sociali sull’attività svolta. Presenta inoltre al Consiglio regionale una relazione annuale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, sui servizi esistenti e sull’efficacia delle azioni promosse; la relazione deve essere adeguatamente pubblicizzata.
Il Consiglio regionale organizza, con cadenza triennale e in prossimità della giornata italiana per i diritti dell’infanzia, la Conferenza regionale sull’infanzia, in collaborazione con il Garante, l’assessorato alle politiche sociali, gli enti locali e gli altri soggetti interessati.
Copertura finanziaria ed entrata in vigore
La legge prevede, per il 2007, uno stanziamento di 45.000 euro tramite apposita unità previsionale di base denominata “Garante dell’infanzia e dell’adolescenza”; per gli esercizi successivi la spesa è determinata con le rispettive leggi di bilancio.
La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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