Ordinanza ingiunzione o revoca n. 68 del 12/02/2026
Provvedimento del 12 febbraio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che il Comune di Aversa non aveva designato il responsabile della protezione dei dati e non aveva pubblicato né comunicato all’Autorità i relativi dati di contatto, in violazione dell’art. 37, paragrafi 1 e 7, GDPR. Dopo l’avvio del procedimento il Comune ha regolarizzato gli adempimenti, ma il Garante ha ritenuto comunque sussistente l’illecito e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito web.
Comune di Aversa: mancata designazione, pubblicazione e comunicazione dei dati di contatto del RPD
Comune di Aversa: mancata designazione e mancata pubblicazione/comunicazione del RPD
Il provvedimento riguarda il Comune di Aversa ed è stato adottato all’esito di controlli d’ufficio dell’Autorità. Il Garante ha accertato la mancata designazione del responsabile della protezione dei dati e la mancata pubblicazione e comunicazione dei suoi dati di contatto, in violazione dell’art. 37, paragrafi 1 e 7, del GDPR.
Origine del procedimento e accertamenti iniziali
Nel corso di verifiche svolte d’ufficio, l’Autorità ha rilevato che il Comune non aveva effettuato la comunicazione dei dati di contatto del RPD mediante l’apposita procedura online del Garante. Parallelamente, sul sito istituzionale del Comune non risultavano pubblicati i dati di contatto del RPD. Da tali riscontri l’Ufficio ha ritenuto non comprovata la designazione del RPD e ha notificato l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, GDPR, contestando la violazione dell’art. 37, par. 1 e 7, GDPR.
Difese del Comune e regolarizzazione successiva
Il Comune ha presentato scritti difensivi, richiamando criticità organizzative e gestionali, la riduzione del personale, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e gli impegni connessi alle elezioni amministrative e a procedure assunzionali. Ha dichiarato che la procedura di nomina del RPD era già stata avviata e che avrebbe provveduto alla comunicazione nel più breve tempo possibile.
Successivamente, nel corso dell’istruttoria, il Comune ha trasmesso all’Autorità i dati di contatto del RPD e ha pubblicato tali dati sul proprio sito istituzionale, nella sezione informativa privacy.
Quadro normativo richiamato
Il Garante ha richiamato:
- l’art. 37, par. 1, lett. a), GDPR, che impone la designazione del RPD per le autorità pubbliche e gli organismi pubblici;
- l’art. 37, par. 7, GDPR, che obbliga a pubblicare i dati di contatto del RPD e a comunicarli all’autorità di controllo;
- le Linee guida del Gruppo di lavoro articolo 29 sui responsabili della protezione dei dati, che chiariscono la finalità della pubblicazione e comunicazione dei contatti;
- il Documento di indirizzo del Garante del 29 aprile 2021 sul RPD in ambito pubblico, che indica modalità e canali per la pubblicazione e la comunicazione dei dati di contatto.
Valutazione del Garante
L’Autorità ha ritenuto che le giustificazioni organizzative ed economiche addotte dal Comune, pur considerate, non fossero sufficienti a superare i rilievi contestati. Ha osservato che gli adempimenti relativi alla designazione del RPD e alla pubblicazione/comunicazione dei relativi dati sono stati effettuati solo a seguito dell’avvio del procedimento.
Di conseguenza, il Garante ha confermato la violazione dell’art. 37, parr. 1 e 7, GDPR. Ha invece escluso l’adozione di misure correttive ulteriori ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, poiché il Comune aveva comunque regolarizzato la posizione nel corso del procedimento.
Sanzione amministrativa e criteri applicati
Il Garante ha ritenuto applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 4, GDPR. Nella quantificazione ha considerato, ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR:
- la mancata designazione del RPD fino alla data della regolarizzazione, con conseguente assenza di una figura obbligatoria ed essenziale per il rispetto del Regolamento;
- l’attivazione successiva del Comune per porre rimedio alle violazioni;
- l’assenza di precedenti violazioni pertinenti o di precedenti provvedimenti ex art. 58 GDPR.
Sulla base di tali elementi, la sanzione è stata determinata in euro 3.000, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Dispositivo finale
Il Garante:
- ha dichiarato illecita la condotta del Comune di Aversa per violazione dell’art. 37, parr. 1 e 7, GDPR;
- ha ordinato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000;
- ha ingiunto il pagamento entro 30 giorni dalla notificazione, con facoltà di definizione agevolata mediante pagamento della metà dell’importo entro lo stesso termine, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice privacy;
- ha disposto la pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione sul sito del Garante;
- ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice;
- ha disposto l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità.
Impugnazione
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 78 GDPR, dell’art. 152 del Codice privacy e dell’art. 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Accertamento d’ufficio e avvio del procedimento
Nel corso di controlli svolti d’ufficio, l’Autorità ha rilevato che il Comune di Aversa non aveva effettuato la comunicazione dei dati di contatto del RPD tramite il canale dedicato del Garante e che tali dati non risultavano reperibili nemmeno sul sito istituzionale. Con nota di avvio del procedimento, il Garante ha contestato la violazione dell’art. 37, par. 7, GDPR e, in conseguenza, la mancata comprovata designazione del RPD ai sensi dell’art. 37, par. 1, GDPR.
Difese del Comune e successiva regolarizzazione
Il Comune ha rappresentato difficoltà organizzative, gestionali ed economico-finanziarie, legate anche alla riduzione delle risorse umane e alla procedura di riequilibrio finanziario, oltre agli impegni connessi alle elezioni amministrative e a procedure assunzionali. Ha poi comunicato di avere avviato la nomina del RPD. Nel corso dell’istruttoria ha quindi trasmesso all’Autorità i dati di contatto del RPD e li ha pubblicati sul sito istituzionale.
Valutazioni del Garante sulle violazioni
Il Garante ha richiamato l’art. 37 GDPR, le Linee guida del Gruppo ex art. 29 e il Documento di indirizzo del 29 aprile 2021 sul RPD in ambito pubblico, sottolineando che pubblicazione e comunicazione dei dati di contatto servono a rendere facilmente contattabile il RPD da interessati e Autorità. Ha ritenuto che le giustificazioni addotte dal Comune non fossero idonee a superare i rilievi, poiché gli adempimenti sono stati eseguiti solo dopo l’avvio del procedimento. Ha quindi confermato la violazione degli artt. 37, parr. 1 e 7, GDPR.
Sanzione e misure accessorie
In ragione dell’assenza di precedenti, dell’attivazione successiva del Comune per rimediare e della necessità di una sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva, il Garante ha determinato la sanzione pecuniaria in 3.000 euro ai sensi dell’art. 83, par. 4, GDPR, valutando i criteri di cui all’art. 83, par. 2. Ha inoltre disposto la pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno delle violazioni.
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