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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1407

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1407 della Commissione del 4 luglio 2023 recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo puntuale la regionalizzazione UE per la peste suina africana, sostituendo integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Le modifiche riflettono nuovi focolai in diversi Stati membri e la conseguente rivalutazione del rischio, con passaggi di aree tra zone soggette a restrizioni I, II e III e con soppressione di alcune aree dall’allegato II in favore dell’inserimento nell’allegato I. L’atto è adottato con urgenza e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni e delle aree infette a livello UE.

Ambito di applicazione

Si applica alla Commissione e agli Stati membri dell’Unione, in particolare agli Stati membri interessati dalla peste suina africana e alle aree elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come sostituiti dal presente atto. Riguarda suini detenuti e selvatici, nonché i movimenti degli animali e dei relativi prodotti, nell’ambito delle misure di regionalizzazione e restrizione sanitaria; ha efficacia immediata dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Esclude implicitamente le aree non ricomprese nelle zone elencate e, per l’allegato II, le aree con termine ultimo di applicazione indicato al 22.8.2023.

Modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulla peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1407 della Commissione interviene in un contesto di evoluzione rapida della peste suina africana nell’Unione, aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni e delle aree infette già previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La Commissione motiva l’intervento con i nuovi focolai segnalati in diversi Stati membri e con la necessità di adeguare tempestivamente le misure di controllo al rischio epidemiologico.

Contesto e base giuridica

L’atto è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3, e sostituisce gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Nei considerando si evidenzia che la peste suina africana colpisce suini detenuti e selvatici, con impatti rilevanti sulla produzione, sui movimenti intra-UE e sulle esportazioni verso paesi terzi. La ridefinizione delle aree deve essere coerente con la situazione epidemiologica, con il livello di rischio di diffusione, con i principi scientifici di regionalizzazione e con gli orientamenti UE concordati in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Ragioni specifiche dell’aggiornamento

La Commissione richiama nuovi focolai in Grecia, Italia, Lettonia, Lituania e Polonia, sia in suini detenuti sia in suini selvatici. In Grecia, un focolaio in Macedonia centrale comporta il passaggio di un’area da restrizione I a restrizione III; in Italia, focolai in Calabria in suini selvatici e detenuti determinano l’inserimento di nuove aree nelle restrizioni II e III; in Lituania e in Polonia, alcuni focolai in aree già soggette a restrizioni richiedono un inasprimento delle zone di classificazione; in Lettonia, nuovi focolai in aree già ricomprese nelle restrizioni II implicano la classificazione in restrizione III. La Commissione sottolinea l’urgenza dell’intervento e l’esigenza di dimensionare le nuove zone in modo adeguato anche rispetto alle aree circostanti.

Dispositivo normativo

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al regolamento 2023/1407. Si tratta quindi di un aggiornamento sostanziale della regionalizzazione della PSA, non di una modifica puntuale.

Allegato I: zone soggette a restrizioni I, II e III

L’allegato I contiene l’elenco delle zone soggette a restrizioni I, II e III, organizzate per Stato membro e, all’interno di ciascuno, per regioni, province, distretti, comuni o altre unità territoriali. Le aree interessate comprendono:

  • Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia e Grecia.
  • Per alcuni Stati membri le delimitazioni sono estremamente dettagliate e includono riferimenti a strade, confini comunali, quartieri, sezioni catastali o unità di gestione faunistica.
  • Per l’Ungheria, le restrizioni sono formulate in base a unità di gestione faunistica identificate da codici numerici.
  • Per l’Italia, la zonizzazione copre regioni come Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Sardegna e Calabria, con differenze tra restrizioni I, II e III in funzione del livello di rischio.

Focus Italia nell’allegato I

Per l’Italia il regolamento riflette un’evoluzione importante della crisi sanitaria. In Calabria vengono ridefinite aree già colpite e vengono collocate in restrizione II o III zone interessate da focolai in suini selvatici e detenuti. In Sardegna, la zonizzazione distingue in modo netto aree in restrizione I, II e III, con un’articolazione molto ampia dei comuni interessati. Nell’Italia continentale, i limiti sono indicati con forte granularità territoriale, soprattutto in Piemonte, Liguria, Lazio e Lombardia.

Allegato II: aree infette e zone a livello UE

L’allegato II riguarda le aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o soggette a restrizioni, comprese zone di protezione e di sorveglianza, ai sensi degli articoli 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 2, del regolamento 2023/594. Nella parte A è riportata, per l’Italia, l’area legata al focolaio ADIS IT-ASF-2023-00516, comprendente comuni della provincia di Salerno in Campania e della provincia di Potenza in Basilicata. Per tale area è indicato un termine ultimo di applicazione al 22.8.2023.

Entrata in vigore e effetti

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti immediati sulle delimitazioni territoriali rilevanti per i movimenti di suini e prodotti di origine suina, nonché sulle misure di controllo imposte dalle autorità competenti.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo contenuto nell’allegato del presente regolamento. In tal modo vengono ridefinite le zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana e le aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o soggette a restrizioni, comprese zone di protezione e di sorveglianza.

Motivazione dell’aggiornamento delle zone

I considerando richiamano l’evoluzione della situazione epidemiologica in Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia e altri Stati membri, con nuovi focolai in suini detenuti e selvatici. La ridefinizione delle zone si fonda sui criteri scientifici e sugli orientamenti UE già previsti dal regolamento (UE) 2023/594, tenendo conto anche delle norme WOAH e delle informazioni fornite dalle autorità nazionali competenti.

Allegato I - zone soggette a restrizioni I, II e III

L’allegato I sostituito elenca in modo dettagliato, per Stato membro e per area amministrativa/geografica, le zone soggette a restrizioni I, II e III. Sono incluse e/o ridefinite aree in Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia e Grecia. Per alcuni Stati membri sono riportate delimitazioni molto puntuali per comuni, distretti, regioni, unità regionali e, nel caso dell’Ungheria, unità di gestione faunistica identificate da codici numerici.

Aggiornamenti per l’Italia e passaggio di aree tra gli allegati

Per l’Italia il regolamento riflette nuovi focolai in Calabria e in altre regioni, con l’inserimento di nuove zone nelle restrizioni II e III nell’allegato I e con la soppressione delle corrispondenti aree dall’allegato II, parti A e B, del regolamento 2023/594. L’allegato II, infatti, cessa di ricomprendere le aree della Calabria già inserite per effetto di precedenti atti, che vengono ora ricondotte al sistema ordinario di regionalizzazione dell’allegato I.

Allegato II - aree infette o soggette a restrizioni a livello UE

L’allegato II individua, ai sensi degli articoli 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 2, del regolamento 2023/594, aree istituite come zone infette o soggette a restrizioni a livello dell’Unione. Nella parte A è indicata, per l’Italia, l’area relativa al focolaio ADIS IT-ASF-2023-00516 in Campania e Basilicata, con termine ultimo di applicazione fissato al 22.8.2023.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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