Messaggio numero 722 del 16-02-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge n. 205/2017 consente, per specifici lavoratori poligrafici del settore editoriale e delle stamperie di periodici, l’applicazione delle regole pensionistiche previgenti al DPR n. 157/2013, entro un limite di spesa definito. L’INPS indica termini, modalità di domanda telematica, documentazione del datore di lavoro o dichiarazione sostitutiva e rinvia a successive istruzioni applicative.
Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici
Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici
Il documento illustra l’applicazione dell’articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici. Vengono indicati i soggetti destinatari, le condizioni di accesso, i termini per la presentazione della domanda e la documentazione necessaria.
Ambito normativo e contenuto della disposizione
La disposizione richiama le regole di accesso ai trattamenti pensionistici vigenti prima dell’entrata in vigore del regolamento di cui al DPR 28 ottobre 2013, n. 157, prevedendo che tali regole continuino ad applicarsi, anche se i requisiti maturano successivamente.
La norma riguarda i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici che:
- hanno cessato l’attività, anche in costanza di fallimento;
- hanno visto accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell’articolo 35, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416;
- sono stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015;
- anche dopo il periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa.
Il beneficio non spetta a chi abbia ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.
Limite di spesa e periodo di riferimento
I trattamenti pensionistici previsti dal comma 154 sono riconosciuti entro un limite di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.
Presentazione della domanda all’INPS
I lavoratori interessati devono presentare apposita domanda di prepensionamento all’INPS in modalità telematica entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, cioè entro il 2 marzo 2018.
La domanda può essere trasmessa:
- tramite intermediari;
- direttamente dal cittadino, purché in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online del sito www.inps.it.
Il percorso indicato sul sito INPS è il seguente:
- sezione “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione”;
- voce “Anzianità/Vecchiaia”;
- “Pensione di anzianità”;
- “Prepensionamento Editoria art. 1 c. 154 L.205/2017”.
Documentazione da allegare alla domanda
La domanda deve essere corredata da una dichiarazione firmata dal datore di lavoro, con la quale quest’ultimo attesta:
- la data in cui il lavoratore è stato posto in cassa integrazione guadagni straordinaria;
- il numero e la data di emissione del relativo decreto ministeriale;
- se l’interessato rientra tra le unità lavorative prepensionabili attribuite all’azienda.
Per le aziende editrici e/o stampatrici di periodici che non producono esclusivamente periodici, nella dichiarazione deve risultare anche che il dipendente, negli ultimi dodici mesi di lavoro effettivo antecedenti la cessazione del rapporto, è stato adibito per almeno 26 settimane alla produzione di giornali periodici, in applicazione dell’articolo 24, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
La dichiarazione del datore di lavoro può essere allegata entro 60 giorni dal termine ultimo di presentazione della domanda di prepensionamento.
Dichiarazione sostitutiva in mancanza del datore di lavoro
Se non è possibile ottenere dal datore di lavoro la dichiarazione richiesta, e limitatamente al prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici disciplinato dal comma 154, il lavoratore può fornire le informazioni necessarie mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
Modulistica e istruzioni successive
Il modello di dichiarazione da allegare alla domanda è disponibile nella sezione “Modulistica” del sito www.inps.it con il codice AP 131, denominato “Dichiarazione del datore di lavoro ai fini del pensionamento anticipato dei dipendenti poligrafici di aziende editoriali”.
Il documento segnala infine che con successiva circolare saranno fornite le istruzioni applicative della disposizione normativa.
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