Messaggio numero 772 del 20-02-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento comunica che dal 1° gennaio 2018 non è più dovuto il contributo di solidarietà dello 0,50% previsto per alcune gestioni previdenziali confluite nel FPLD e per il personale di volo. Viene inoltre indicata la cessazione del codice M240 e la possibilità di recuperare eventuali versamenti eseguiti a gennaio 2018 tramite Uniemens nei mesi di febbraio e marzo 2018 con il codice L241.
Cessazione dal 1° gennaio 2018 del contributo di solidarietà ex art. 24, comma 21, D.L. 201/2011
Cessazione del contributo di solidarietà ex art. 24, comma 21, D.L. 201/2011
Il documento chiarisce che il contributo di solidarietà istituito dall’articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è più dovuto a partire dal 1° gennaio 2018. La comunicazione ha finalità operative e riguarda in particolare gli adempimenti dei datori di lavoro nei flussi contributivi.
Disciplina originaria del contributo
Il contributo era stato istituito dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017 a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
In particolare, la norma interessava:
- gli iscritti alle gestioni ex Fondo trasporti;
- gli iscritti alle gestioni ex Fondo elettrici;
- gli iscritti alle gestioni ex Fondo telefonici;
- gli iscritti alle gestioni ex Inpdai;
- gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
Il contributo era dovuto per i soggetti che, alla data del 31 dicembre 1995, avevano maturato nelle gestioni stesse un’anzianità contributiva pari o superiore a cinque anni.
L’aliquota prevista era pari allo 0,50% della retribuzione imponibile.
Indicazioni operative già fornite
Il documento richiama la precedente disciplina già illustrata nelle circolari e nei messaggi INPS citati nel testo:
- circolare n. 99/2012;
- messaggio n. 16058/2012;
- messaggio n. 9703/2013.
Tali atti avevano fornito la disciplina del contributo e le relative modalità operative.
Effetti dal 1° gennaio 2018
Dal 1° gennaio 2018 cessa l’obbligo di versamento del contributo di solidarietà.
Di conseguenza:
- i datori di lavoro non devono più versarlo per il personale che ne era soggetto;
- l’esonero opera a decorrere dalle denunce di competenza del mese di gennaio 2018.
Cessazione del codice contributivo M240
Dal 1° gennaio 2018 viene disposta anche la cessazione della validità del codice "M240", identificato come "Contributo solid. Art. 24 comma 21 DL 201/2011 (0,50%)".
Recupero di eventuali versamenti di gennaio 2018
I datori di lavoro che abbiano comunque versato il contributo nella denuncia di gennaio 2018 possono recuperare il relativo importo nelle denunce di competenza dei mesi di febbraio e marzo 2018.
Per effettuare il recupero, devono valorizzare nel flusso Uniemens il codice causale già in uso "L241" nell’elemento indicato nel documento, secondo le modalità operative richiamate dalla comunicazione.
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