Provvedimento del 29/03/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina come i soggetti già agevolati dalla legge 238/2010, trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, possano optare irrevocabilmente per il regime dei lavoratori impatriati. Stabilisce termini, contenuto della richiesta per i dipendenti, modalità di esercizio per autonomi e imprese, effetti fiscali dal 1° gennaio 2016 e adempimenti del sostituto d’imposta, oltre a una remissione in termini per chi si è trasferito tra il 7 ottobre e il 31 dicembre 2015.
Modalità di opzione per il regime impatriati ex art. 16 d.lgs. 147/2015 per i beneficiari della legge 238/2010 rientrati entro il 31 dicembre 2015
Opzione per il regime impatriati per i soggetti della legge 238/2010
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate definisce le modalità con cui i soggetti destinatari dei benefici fiscali previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, possono optare per il regime agevolativo dei lavoratori impatriati introdotto dall’art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147. L’intervento chiarisce anche gli effetti dell’opzione, gli adempimenti del datore di lavoro e una specifica remissione in termini per alcuni rientrati nel periodo transitorio.
Soggetti ammessi e natura dell’opzione
Possono esercitare l’opzione i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 238/2010 che abbiano trasferito la residenza in Italia entro il 31 dicembre 2015. In base al provvedimento, l’opzione è consentita, in alternativa ai benefici della legge n. 238/2010, a tutti i soggetti che possiedono i requisiti per fruire di tali agevolazioni, quindi:
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori autonomi;
- titolari di attività di impresa.
L’opzione è irrevocabile e produce effetti dal 1° gennaio 2016 per i quattro periodi d’imposta successivi. L’adesione al nuovo regime esclude inoltre la possibilità di beneficiare:
- degli incentivi previsti dall’art. 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni;
- del credito d’imposta di cui all’art. 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
Modalità di esercizio per i lavoratori dipendenti
I lavoratori dipendenti esercitano l’opzione mediante richiesta scritta da presentare al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. La richiesta deve essere sottoscritta dal lavoratore e resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La domanda deve contenere:
- generalità del lavoratore: nome, cognome e data di nascita;
- codice fiscale;
- indicazione dell’attuale residenza in Italia, risultante dal certificato di residenza o dalla domanda di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente in Italia;
- impegno a comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente e ogni variazione di residenza o domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio, quando rilevante per l’applicazione del beneficio da parte del datore di lavoro.
Se il lavoratore dipendente non ha ancora richiesto i benefici della legge n. 238/2010 oppure li ha richiesti a un diverso datore di lavoro, deve inoltre dichiarare:
- di possedere i requisiti per accedere ai medesimi benefici;
- la data della prima assunzione in Italia, oppure la data di avvio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia, dal rientro;
- di aver trasferito in Italia la residenza o il domicilio entro tre mesi dalla prima assunzione ovvero dall’avvio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo.
Modalità di esercizio per autonomi e imprenditori
Per i soggetti che hanno avviato un’attività di lavoro autonomo o di impresa, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016. Il provvedimento non richiede, per tale categoria, una richiesta preventiva al sostituto d’imposta, poiché l’esercizio avviene in sede dichiarativa.
Remissione in termini per i rientrati tra il 7 ottobre e il 31 dicembre 2015
Il provvedimento prevede una disciplina di favore per i soggetti che si sono trasferiti in Italia nel periodo compreso fra il 7 ottobre 2015, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 147/2015, e il 31 dicembre 2015. Poiché tali soggetti non potevano fare affidamento sulla proroga dei benefici della legge n. 238/2010, se non hanno trasferito residenza o domicilio entro il termine ordinario di 3 mesi, possono regolarizzare la posizione trasferendo la residenza o il domicilio in Italia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
Adempimenti del sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta di cui all’art. 23, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973 applicano le ritenute sul 70% delle somme e valori imponibili di cui all’art. 51 del TUIR corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta del lavoratore.
A fine anno, oppure alla cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto effettua il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto alla percentuale del 70%, corrisposto a partire dal 1° gennaio 2016.
Tali disposizioni non si applicano se il lavoratore comunica al datore di lavoro il trasferimento fuori dall’Italia della propria residenza o del proprio domicilio.
Presupposti e criteri interpretativi richiamati nella motivazione
Nella motivazione l’Agenzia richiama la disciplina dell’art. 16 del d.lgs. n. 147/2015, che prevede per i lavoratori impatriati, dal 2016, la concorrenza alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia. Viene altresì evidenziato che il comma 4 dell’art. 16 consente ai soggetti della legge n. 238/2010 rientrati entro il 31 dicembre 2015 di continuare ad applicare tale legge nei limiti e alle condizioni ivi previste oppure di optare per il nuovo regime.
Il provvedimento precisa inoltre che, per semplicità applicativa, l’accesso all’opzione è riconosciuto ai soggetti in possesso dei requisiti della legge n. 238/2010, senza richiedere anche la verifica di tutti i requisiti previsti dal nuovo art. 16 del d.lgs. n. 147/2015, considerati in parte di difficile accertamento.
Riferimenti normativi richiamati
Il documento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:
- d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 23;
- d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 51;
- d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 4;
- d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 271-279;
- decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, art. 17;
- legge 30 dicembre 2010, n. 238;
- d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 16.
Decorrenza e pubblicazione
Il provvedimento è datato Roma, 29 marzo 2016. È specificato che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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