Provvedimento del 25/03/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento modifica quello del 2 agosto 2013 e rinvia al 20 settembre 2016 la comunicazione dei dati 2015 relativi alle operazioni con soggetti residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata. La proroga è motivata dal passaggio dal regime mensile/trimestrale a quello annuale e dalla recente evoluzione normativa che ha semplificato gli adempimenti.
Differimento al 20 settembre 2016 del termine di comunicazione 2015 delle operazioni black list IVA
Differimento del termine per la comunicazione delle operazioni black list IVA
Il provvedimento interviene sul regime di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA con soggetti residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata. La finalità è rinviare il termine di invio dei dati 2015, così da agevolare il passaggio dal precedente sistema infrannuale alla comunicazione annuale.
Contenuto della modifica
In deroga al punto 8.2 del provvedimento del 2 agosto 2013, viene stabilito che:
- il termine per la comunicazione dei dati relativi al 2015;
- concernenti le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001;
- è differito al 20 settembre 2016.
Quadro normativo e motivazioni
Il provvedimento richiama l’evoluzione della disciplina delle comunicazioni black list:
- l’art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, come modificato dal d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, aveva introdotto l’obbligo per i soggetti passivi IVA di comunicare telematicamente tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi superiori a euro 500 effettuate e ricevute nei confronti di soggetti black list, con cadenza mensile o trimestrale;
- l’art. 21 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 ha semplificato tale adempimento, sostituendo la comunicazione mensile o trimestrale con una comunicazione annuale e innalzando a euro 10.000 la soglia complessiva delle operazioni da comunicare;
- l’art. 1, comma 142, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha abrogato la disciplina dei commi 10, 11, 12 e 12-bis dell’art. 110 del TUIR, relativi alla deducibilità dei componenti negativi connessi a operazioni con imprese residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
Sulla base di tale evoluzione normativa, la proroga è disposta per consentire ai contribuenti un passaggio più agevole dal vecchio modello di comunicazione infrannuale a quello annuale.
Riferimenti normativi richiamati
Il testo richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
- legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 209-213 e comma 361;
- legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 1, comma 2;
- legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 629, lett. b);
- legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 142;
- decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
- decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 21;
- DPR 22 luglio 1998, n. 322, art. 3, commi 2-bis e 3;
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17-ter;
- decreto MEF 20 febbraio 2015;
- decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013;
- provvedimenti del Direttore dell’Agenzia del 22 dicembre 2010, del 5 novembre 2013 e del 2 agosto 2013.
Pubblicazione e efficacia
Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il documento è datato Roma, 25 marzo 2016, ed è firmato dal Direttore dell’Agenzia Rossella Orlandi.
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