Ordinanza n. 89/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 1578/2024 emessa da questa Sezione e pubblicata in data 24.7.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania - Salerno, Sez. III, n. 1578/2024, della quale è chiesta l'ottemperanza
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 1578/2024. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato un possibile profilo di parziale inammissibilità del ricorso relativamente all'esecuzione del capo della sentenza concernente la condanna alle spese di lite. Il dubbio deriva dal fatto che l'azione è stata proposta soltanto dalla parte vittoriosa e non dal difensore distrattario in proprio, quale titolare della specifica attribuzione delle spese eventualmente distratte.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha segnalato alle parti il possibile profilo di parziale inammissibilità relativo all'ottemperanza del capo sulle spese di lite e ha concesso trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notificazione se anteriore, per presentare controdeduzioni. Il giudizio è stato rinviato all'udienza camerale del 26 maggio 2026, con riserva di ogni ulteriore valutazione in rito, nel merito e sulle spese.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Impone al giudice, quando rileva d'ufficio una questione che potrebbe condurre a una decisione sfavorevole, di sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per controdedurre; nel caso concreto il termine è stato fissato in trenta giorni.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione di possibile inammissibilità idonea a incidere sull'esito del ricorso, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per controdedurre e rinviando la decisione sul merito della questione.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna alle spese di lite con distrazione, deve essere verificata la legittimazione del soggetto che agisce: la proposizione del ricorso da parte della sola parte vittoriosa può porre un problema di parziale inammissibilità qualora il difensore distrattario, titolare della distrazione, non agisca in proprio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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