Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 89/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 1578/2024 emessa da questa Sezione e pubblicata in data 24.7.2024.

Giustizia amministrativa202500255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania - Salerno, Sez. III, n. 1578/2024, della quale è chiesta l'ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 1578/2024. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato un possibile profilo di parziale inammissibilità del ricorso relativamente all'esecuzione del capo della sentenza concernente la condanna alle spese di lite. Il dubbio deriva dal fatto che l'azione è stata proposta soltanto dalla parte vittoriosa e non dal difensore distrattario in proprio, quale titolare della specifica attribuzione delle spese eventualmente distratte.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha segnalato alle parti il possibile profilo di parziale inammissibilità relativo all'ottemperanza del capo sulle spese di lite e ha concesso trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notificazione se anteriore, per presentare controdeduzioni. Il giudizio è stato rinviato all'udienza camerale del 26 maggio 2026, con riserva di ogni ulteriore valutazione in rito, nel merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Impone al giudice, quando rileva d'ufficio una questione che potrebbe condurre a una decisione sfavorevole, di sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per controdedurre; nel caso concreto il termine è stato fissato in trenta giorni.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione di possibile inammissibilità idonea a incidere sull'esito del ricorso, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per controdedurre e rinviando la decisione sul merito della questione.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna alle spese di lite con distrazione, deve essere verificata la legittimazione del soggetto che agisce: la proposizione del ricorso da parte della sola parte vittoriosa può porre un problema di parziale inammissibilità qualora il difensore distrattario, titolare della distrazione, non agisca in proprio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.