Cassazione Civile, Ordinanza n. 27136/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soci)
La controversia
Un gruppo di comuni, soci di una società per azioni, aveva chiesto al Presidente del Tribunale la nomina di un collegio arbitrale sulla base della clausola compromissoria statutaria, nonché in via cautelare la sospensione della delibera assembleare del 29 giugno 2023 con cui era stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione. La controparte aveva eccepito l'inammissibilità della richiesta di nomina e l'improcedibilità della cautela. Il Presidente del Tribunale aveva accolto l'eccezione di continenza e negato la competenza arbitrale, ritenendo che la controversia avesse ad oggetto obbligazioni di natura pubblicistica sottratte alla disponibilità delle parti e che sulle stesse questioni fosse già pendente un giudizio davanti al TAR Emilia-Romagna. I ricorrenti hanno proposto regolamento di competenza deducendo, con due motivi, che il Presidente avrebbe violato gli artt. 810, 817 e 819-ter c.p.c. perché avrebbe deciso nel merito l'arbitrabilità della controversia e la continenza rispetto al giudizio amministrativo, mentre avrebbe dovuto limitarsi a verificare l'esistenza della clausola compromissoria e nominare gli arbitri; hanno inoltre lamentato che il giudice presidenziale avesse fatto riferimento a un giudizio amministrativo che, secondo loro, non aveva il medesimo petitum dell'arbitrato richiesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che il provvedimento del Presidente del Tribunale di nomina o mancata nomina degli arbitri ex art. 810 c.p.c. non abbia natura decisoria né definitiva, perché è espressione sostitutiva dell'autonomia negoziale delle parti e non produce giudicato; di conseguenza non è impugnabile con regolamento di competenza. Ha richiamato la giurisprudenza costante che esclude anche il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. contro tale tipo di provvedimento, distinguendolo dal diverso caso dell'ordinanza sul compenso degli arbitri, che invece ha natura decisoria. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
richiamato quale base della domanda di impugnazione della delibera assembleare, ma non oggetto di una specifica decisione nel merito da parte della Corte
art. 38 statuto Aimag s.p.a.
indicato come clausola compromissoria che devolve le controversie a collegio arbitrale nominato dal Presidente del Tribunale
la nomina degli arbitri è un atto sostitutivo dell'autonomia negoziale, privo di decisorietà e definitività, e quindi non impugnabile con regolamento di competenza
"Se la validità, il contenuto o l'ampiezza della convenzione d'arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri sono contestate nel corso dell'arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza"
invocato dai ricorrenti per sostenere che il sindacato sulla competenza arbitrale spetterebbe agli arbitri, ma la Corte non lo utilizza per riconoscere ammissibilità al regolamento
richiamato dai ricorrenti per sostenere che la pendenza di altra causa davanti al giudice non esclude la competenza arbitrale
menzionato nel provvedimento impugnato per il riferimento alla continenza con il giudizio pendente davanti al TAR
art. 111 Cost.
la Corte ribadisce che il ricorso straordinario non è ammissibile contro il decreto di nomina o sostituzione dell'arbitro, perché privo di decisorietà
richiamato per la giurisdizionalizzazione dell'arbitrato, ma senza incidere sulla non impugnabilità del provvedimento di nomina degli arbitri
richiamato solo in contrapposizione al diverso provvedimento di liquidazione del compenso degli arbitri, che ha natura decisoria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
menzionato nel dispositivo per il contributo unificato, nei consueti termini di legge
Massime di principio
- Il provvedimento del Presidente del Tribunale che nomina o nega la nomina degli arbitri ex art. 810 c.p.c. non ha natura decisoria né definitiva, perché sostituisce l'attività negoziale non compiuta dalla parte e non definisce un contenzioso su diritti soggettivi.
- Contro il decreto relativo alla nomina o sostituzione degli arbitri non è esperibile né il regolamento di competenza né il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., mancando l'attitudine al giudicato.
- La verifica dell'arbitrabilità della controversia e di eventuali questioni di continenza o connessione non trasforma il provvedimento presidenziale di nomina in un atto decisorio, se questo resta inserito nella funzione sostitutiva prevista dalla legge.
- È invece diverso il caso del provvedimento sulla liquidazione del compenso degli arbitri, che incide su un diritto soggettivo e ha natura giurisdizionale con attitudine al giudicato.
- La pendenza di un giudizio davanti al giudice ordinario o amministrativo non consente di qualificare come decisorio il decreto presidenziale emesso nell'ambito della procedura di nomina degli arbitri.
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