Ordinanza n. 216/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento del Segretario Generale (sconosciuto negli estremi) trasmesso in data 2.10.2025, che ha dichiarato improcedibile l’istanza unica presentata dalla società ricorrente ai sensi del D.Lgs. n. 259/03, per l’installazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche; b) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione del Segretario Generale del Comune che ha dichiarato improcedibile l’istanza unica per l’installazione di un’infrastruttura per comunicazioni elettroniche
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento comunale che ha dichiarato improcedibile l’istanza presentata ai sensi del d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di un’infrastruttura per comunicazioni elettroniche. L’improcedibilità è stata motivata dal Comune con il difetto assoluto di legittimazione in relazione alla disponibilità dell’area e alla titolarità del suolo, nonché con l’assenza di elaborati strutturali e sismici ritenuti essenziali. La società ha successivamente effettuato un’integrazione documentale, contestando la chiusura della pratica prima della relativa valutazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che il Comune aveva chiarito l’impossibilità tecnica, per il sistema telematico utilizzato, di inserire ulteriori documenti nel fascicolo digitale dopo la conclusione definitiva del procedimento. Ha inoltre considerato rilevante che l’Amministrazione avesse invitato la società a presentare una nuova istanza telematica adeguatamente documentata, soluzione ritenuta praticabile anche alla luce di una precedente ordinanza cautelare della stessa Sezione. Quanto al periculum in mora, il giudice ha escluso un pregiudizio cautelabile poiché la ricorrente può presentare una nuova domanda senza particolari aggravi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
d.lgs. n. 259/2003
La società ha presentato l’istanza unica per l’installazione dell’infrastruttura di comunicazioni elettroniche ai sensi della disciplina richiamata; il provvedimento cautelare non individua ulteriori disposizioni specifiche del decreto.
art. 55 c.p.a.
È la base processuale della domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere escluso quando l’Amministrazione abbia dichiarato definitivamente concluso il procedimento e il sistema telematico non consenta più l’inserimento di documenti integrativi nel relativo fascicolo, purché sia concretamente possibile presentare una nuova istanza.
- Non sussiste il periculum in mora quando il privato possa ripresentare una domanda amministrativa adeguatamente documentata senza particolari aggravi, in modo da ottenere una nuova valutazione dell’Amministrazione.
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