Salta al contenuto
Legge

L.R. Basilicata 16/2000

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 luglio 1999, n. 19 (1)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 16/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la L.R. Basilicata n. 19/1999 sui criteri di classificazione delle medie strutture di vendita e sulle modalità di conversione delle autorizzazioni, con effetti sui termini di rilascio decorrenti dalla pubblicazione della legge. È però oggi obsoleta, perché espressamente abrogata.

Modifiche alla disciplina regionale sul commercio e sulle autorizzazioni per medie strutture

Modifiche alla disciplina regionale del commercio

La legge regionale Basilicata n. 16 del 22 marzo 2000 interviene sulla L.R. 20 gennaio 1999, n. 19, apportando correzioni alla classificazione delle medie strutture di vendita e alla procedura di conversione delle autorizzazioni commerciali. Il testo è di carattere modificativo e ha effetto solo nell’ambito della Regione Basilicata.

Classificazione delle medie strutture di vendita

Viene modificato il primo comma dell’art. 19 della legge regionale n. 19/1999, introducendo una distinzione tra:

  • medie strutture inferiori, con superficie di vendita compresa fra 151 e 800 mq;
  • medie strutture superiori, con superficie di vendita compresa fra 801 e 1500 mq.

Conversione delle autorizzazioni e competenza dei Comuni

La legge sostituisce le lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 42 della legge regionale n. 19/1999, ridefinendo i soggetti competenti al rilascio della conversione del titolo autorizzatorio:

  • il Comune che ha rilasciato il titolo e nel quale il titolare ha residenza o sede legale;
  • il nuovo Comune di residenza, se il titolare ha trasferito residenza o sede legale nell’ambito dei Comuni della Regione; in tal caso il titolare deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 114/1998 e allegare copia dell’autorizzazione rilasciata ai sensi della legge n. 112/1991, mentre il Comune deve comunicare all’amministrazione che ha rilasciato il precedente titolo l’avvenuta conversione;
  • il Comune che ha rilasciato il titolo, per i residenti fuori Regione.

Decorrenza dei termini procedimentali

I termini previsti dall’art. 42, comma 4, per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 decorrono dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione. La norma ha quindi rilievo per i procedimenti avviati dopo tale pubblicazione.

Entrata in vigore e obsolescenza

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, essendo dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione. È tuttavia da considerarsi obsoleta, poiché risulta espressamente abrogata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.