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Legge

L.R. Lombardia 29/2018

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia)

Normativa regionaleL.R. Lombardia 29/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Lombardia n. 22/2009 sul Consiglio delle Autonomie Locali, ridefinendone composizione, elezione, funzionamento, rimborsi e pareri, inclusi quelli sull’autonomia ex art. 116 Cost. Il regolamento interno va adeguato entro 90 giorni dall’insediamento del nuovo CAL. Molte modifiche operano per la nuova legislatura regionale; sono abrogati vari articoli della legge originaria.

Modifiche alla disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali della Lombardia

Modifiche alla disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali della Lombardia

La legge interviene sulla l.r. Lombardia 23 ottobre 2009, n. 22, aggiornando la disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) alla luce anche della l. n. 56/2014 e introducendo nuove regole su composizione, funzionamento, pareri e copertura finanziaria. Le modifiche riguardano il territorio regionale lombardo e incidono sulla disciplina del CAL a partire dalla nuova legislatura e dal nuovo insediamento dell’organo.

Ambito e finalità dell’intervento

Il testo consolida la normativa sul CAL lombardo, precisando il raccordo con la disciplina delle città metropolitane, delle province, delle unioni e fusioni di comuni. Viene inoltre attribuito al CAL un ruolo specifico nei procedimenti relativi a iniziative regionali per ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

Costituzione, composizione e durata del CAL

Il CAL è costituito con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale all’inizio di ogni legislatura, entro 120 giorni dall’insediamento del Consiglio regionale. La seduta di insediamento è convocata dal Presidente del Consiglio regionale entro 10 giorni dalla deliberazione di costituzione.

La composizione ordinaria comprende:

  • i presidenti di ogni provincia;
  • il sindaco metropolitano di Milano;
  • il presidente della Conferenza dei presidenti delle comunità montane lombarde;
  • il presidente di ANCI Lombardia;
  • il presidente di UNCEM Lombardia;
  • due sindaci per i comuni della Città metropolitana di Milano, di cui uno di comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
  • un sindaco per ogni provincia, oppure due per ogni provincia con popolazione superiore a 750.000 abitanti, di cui uno di comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Per le riunioni dedicate all’analisi e valutazione delle politiche regionali, la composizione è integrata da:

  • il presidente del Comitato lombardo di coordinamento universitario;
  • il presidente di Unioncamere Lombardia;
  • un rappresentante del Tavolo permanente di consultazione con i soggetti del terzo settore;
  • un rappresentante dell’organizzazione sindacale regionale con il maggior numero di iscritti in Lombardia.

Il CAL resta in carica per l’intera legislatura regionale. I componenti restano in carica fino al giorno antecedente la seduta di insediamento del nuovo CAL. La decadenza per cessazione del mandato comporta l’integrazione della composizione da parte dell’Ufficio di presidenza entro 30 giorni dalla cessazione accertata.

Elezione dei rappresentanti comunali

I rappresentanti comunali del CAL sono eletti dalle assemblee dei sindaci della Città metropolitana di Milano e di ciascuna provincia lombarda, costituite secondo la l. n. 56/2014. Ogni sindaco esprime una sola preferenza per votazione.

Sono eletti i sindaci che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più giovane di età. Gli esiti delle votazioni sono trasmessi al Presidente del Consiglio regionale. I presidenti delle province lombarde e il sindaco metropolitano di Milano curano gli adempimenti necessari nei termini fissati dal Presidente del Consiglio regionale.

Presidenza e ufficio di presidenza

Il presidente del CAL è eletto nella seduta di insediamento dall’assemblea nella composizione ordinaria, a maggioranza dei due terzi dei componenti. Può essere scelto tra i componenti appartenenti alle categorie indicate dalla legge.

L’ufficio di presidenza è eletto in un’unica seduta dall’assemblea nella composizione ordinaria ed è composto da sette componenti, compreso il presidente del CAL. Deve essere garantita, ove possibile, la rappresentanza di tutte le tipologie di enti previste e di entrambi i generi.

In caso di particolare urgenza o di comprovata impossibilità di convocare l’assemblea, l’ufficio di presidenza può deliberare designazioni prive di oneri di spesa.

Funzioni, deleghe e svolgimento delle sedute

Le funzioni di componente del CAL sono delegabili:

  • per province e Città metropolitana di Milano, a un consigliere provinciale o metropolitano delegato;
  • per comuni e associazioni, a un componente dell’organo esecutivo di provenienza.

Il regolamento interno deve prevedere la possibilità di convocazione e svolgimento delle assemblee con modalità telematiche o informatiche, anche avvalendosi degli uffici territoriali regionali.

Rimborsi spese

Ai componenti del CAL spetta, per ogni giornata di seduta, compresa quella dell’ufficio di presidenza, il rimborso delle spese di viaggio dalla sede dell’ente di appartenenza:

  • costo del biglietto, se si utilizza il trasporto pubblico;
  • un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso, se si usano mezzi propri.

Pareri del CAL e rapporti con l’autonomia regionale

La legge precisa che l’art. 54, comma 4, dello Statuto si applica solo ai progetti di legge previsti dal comma 2 dello stesso articolo statutario.

È inoltre introdotto un parere obbligatorio non vincolante del CAL sulle iniziative regionali dirette ad ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost. Tale parere deve essere richiesto prima della conclusione dell’intesa con lo Stato; il CAL può esprimerlo anche in occasione della presentazione dell’iniziativa. I pareri sono richiesti dal Presidente del Consiglio regionale ed espressi nei termini indicati nella richiesta; in caso di decorrenza dei termini si applica la disciplina statutaria richiamata.

Regime finanziario

Gli oneri di funzionamento del CAL e, limitatamente al personale di ruolo del Consiglio regionale, quelli connessi alle relative attività, nonché quelli per il rimborso spese introdotto dalla legge, sono coperti con le risorse annualmente stanziate nel bilancio regionale sulla Missione 01, Programma 01, Titolo 1, nell’ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l’esercizio 2019 e successivi.

Abrogazioni e disposizioni residue

Sono abrogati l’art. 3, l’art. 13, l’art. 15 e i commi 1, 3 e 4 dell’art. 14 della l.r. n. 22/2009. Sono inoltre abrogati i commi 5 e 6 dell’art. 8. Per l’art. 15 è espressamente salvaguardato l’effetto già prodotto dalla disposizione abrogata.

Adeguamento del regolamento interno

Il regolamento interno del CAL deve essere adeguato alle nuove disposizioni entro 90 giorni dalla data di insediamento del nuovo CAL.

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