Cassazione Penale, Sentenza n. 24693/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per furto, aggravato dalla violenza sulle cose e dall'avere agito su beni destinati a pubblico servizio (fatto del 26/02/2014). Tre motivi: 1) eccezione di prescrizione del reato; 2) nullità del decreto di giudizio immediato per genericità del capo di imputazione (mancata indicazione precisa dell'ubicazione dell'immobile); 3) censura sulla motivazione e sulla prova dell'attribuibilità, sostenendo che gli accertamenti ENEL e le testimonianze non dimostravano che l'abitazione della Perino fosse alimentata dall'allaccio abusivo, e richiamando dichiarazioni che indicavano autonomia dell'unità abitativa.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Sulla prescrizione: il motivo è generico e infondato; riconosciute le aggravanti, il termine prescrizionale è commisurato al massimo edittale del furto pluriaggravato (10 anni), estendibile a 12 anni e 6 mesi per le interruzioni ai sensi dell'art. 161 c.p., con decorrenza che porta la prescrizione al 26/08/2026 (salve sospensioni). Sulla presunta genericità del capo di imputazione: infondata, perché il capo conteneva elementi essenziali (bene, tempo, luogo indicativo) e l'imputata ha avuto accesso agli atti; la giurisprudenza consente che l'imputato conosca la contestazione anche tramite il fascicolo. Sulla motivazione e attribuibilità: inammissibile come censura meramente fattuale e reiterativa; la Corte territoriale ha adeguatamente motivato indicando elementi probatori (verificatore ENEL e agente di polizia giudiziaria) che dimostravano la cessazione della fornitura all'abitazione della Perino dopo il distacco della derivazione abusiva, l'assenza di contratto e la sua residenza nell'immobile. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
codice penale - art. 161
riferito alle interruzioni della prescrizione; le interruzioni hanno allungato il termine prescrizionale portandolo, nel caso concreto, da 10 anni a 12 anni e 6 mesi
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023; Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015; Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015; Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008
principio secondo cui il capo d'imputazione è valido se descrive gli elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire il completo contraddittorio e il pieno esercizio della difesa; l'imputato viene altresì a conoscenza della contestazione tramite gli atti del fascicolo, perciò non è richiesta una descrizione assolutamente dettagliata dei fatti
Massime di principio
- Eccezione di prescrizione: va calcolata con precisione indicando il termine applicabile (in relazione al massimo edittale e alle aggravanti) e le eventuali interruzioni o sospensioni; un'eccezione generica è destinata a fallire.
- Genericità del capo di imputazione: la nullità per eccessiva genericità si configura solo se mancano gli elementi essenziali che impediscono il pieno esercizio della difesa; l'accesso agli atti processuali può colmare lacune descrittive del capo e rendere infondata la censura.
- Controversie di fatto in sede di legittimità: la Corte di cassazione non è organo di merito; i motivi che si limitano a rimettere in discussione la valutazione probatoria operata dai giudici di merito sono spesso inammissibili o infondati se la motivazione è congrua e logica.
- Prove in materia di furto di energia elettrica: elementi come la cessazione della fornitura dopo il distacco della derivazione abusiva, l'assenza di contratto di somministrazione e la residenza nel locale sono indici rilevanti per l'attribuzione della fruizione dell'allaccio abusivo.
- Per impugnare efficacemente una sentenza per vizi di motivazione o di prova occorre individuare specifici passaggi logici contraddittori o la totale assenza di ogni elemento probatorio a supporto della decisione, non limitandosi a mere alternative spiegazioni dei fatti.
- Strategia difensiva pratica: sollevare tempestivamente e con precisione le eccezioni procedurali (es. nullità, prescrizione) fornendo calcoli chiari; documentare concretamente l'assenza di collegamento probatorio tra l'imputato e il fatto contestato quando si contesta l'attribuibilità.
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