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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22641/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di accertamento per maggiori redditi ai fini IRAP, IRES e IVA relativi all'anno 2008, fondato sulle movimentazioni bancarie di alcuni soci e sulla presunta distribuzione degli utili in una società a ristretta base. Una parte dei maggiori ricavi derivava dalla contestazione che cessioni di opere d'arte risultate a pagamento sarebbero state invece effettuate gratuitamente dagli autori. Gli avvisi erano stati impugnati e, dopo il rigetto in primo grado, la decisione era stata confermata in appello. Con il ricorso per cassazione la società e uno dei soci hanno dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente; 2) ulteriore difetto di motivazione sul rilievo delle movimentazioni bancarie e sulla mancata considerazione delle giustificazioni offerte per i singoli movimenti; 3) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che l'antieconomicità dell'attività fosse solo contingente e finalizzata alla promozione di artisti emergenti; 4) violazione delle norme che consentono l'accertamento sui conti bancari, assumendo che la Corte di merito avesse attribuito alla società le movimentazioni dei conti intestati ai soci senza provare la fittizia intestazione dei conti, onere che avrebbe gravato sull'Ufficio. Nel corso del giudizio uno dei ricorrenti ha inoltre aderito alla definizione agevolata della lite.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al socio che aveva definito la controversia con pagamento agevolato, per cessazione della materia del contendere. Quanto alla società, ha rigettato tutti i motivi: ha escluso la motivazione apparente della sentenza d'appello, ritenendo che la Corte tributaria avesse spiegato in modo sufficiente e lineare il percorso logico-giuridico seguito; ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una nuova valutazione delle prove di merito; ha infine reputato infondato il quarto motivo, richiamando il principio secondo cui, nelle società a ristretta base, l'Ufficio può riferire alla società le risultanze dei conti correnti dei soci, salvo prova contraria dell'estraneità delle singole operazioni all'attività d'impresa, prova non ritenuta adeguatamente fornita. Le spese sono state compensate nel rapporto con l'Amministrazione, e la Corte ha dato atto dell'obbligo della sola società soccombente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza deve consentire di comprendere l'iter logico della decisione e non può essere solo apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    L'omessa o apparente motivazione determina nullità della sentenza.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973

    Consente all'Ufficio di utilizzare le risultanze dei conti correnti bancari nell'accertamento dei redditi, anche riferendole alla società in presenza di società a ristretta base, salvo prova contraria.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato quale base dell'accertamento induttivo fondato anche su elementi presuntivi e sull'antieconomicità della gestione.

  • art. 54, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato quale norma in tema di rettifica e accertamento ai fini IVA, in combinazione con le presunzioni valorizzate dall'Ufficio.

  • art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972

    Consente l'utilizzo delle risultanze dei conti correnti bancari nell'accertamento IVA.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per l'onere della prova; la Corte ribadisce che la prova contraria dell'estraneità delle operazioni spetta al contribuente una volta legittimamente utilizzate le movimentazioni bancarie.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulle presunzioni; la Corte non ne ravvisa una violazione autonoma, poiché la censura tendeva a una rivalutazione del merito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulle presunzioni semplici; il giudice di legittimità esclude che vi sia stata falsa applicazione, trattandosi in realtà di richiesta di nuova valutazione dei fatti.

  • art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197/2022

    Ha consentito la definizione agevolata della posizione del socio, con estinzione della controversia per cessazione della materia del contendere.

  • art. 1, commi 200 e 201, l. n. 197/2022

    Le spese del giudizio relativo alla parte che ha definito agevolmente la lite restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della soccombente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Indica l'importo-base cui è parametrato l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non è invece necessario che il giudice si pronunci analiticamente su ogni singola deduzione difensiva, purché il percorso argomentativo complessivo sia intelligibile.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Nelle società a ristretta base, le movimentazioni dei conti correnti intestati ai soci possono essere utilizzate ai fini dell'accertamento dei redditi della società; spetta ai contribuenti dimostrare l'estraneità delle singole operazioni all'attività d'impresa.
  • L'antieconomicità della gestione può costituire un elemento sintomatico idoneo a sostenere l'accertamento fiscale, se non è superata da una prova contraria specifica e convincente del contribuente.
  • La definizione agevolata della controversia da parte di uno dei coobbligati o delle parti interessate comporta l'estinzione del giudizio nei suoi confronti per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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