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Ordinanza

Ordinanza n. 104/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 2850/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, che aveva accolto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associazione e militare)

Prevale il privato

La controversia

Le amministrazioni hanno proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Campania che aveva accolto la domanda cautelare dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari e di un militare. Il testo non espone i motivi specifici dell'appello né il merito della controversia; risulta soltanto che l'amministrazione lamentava un danno di natura organizzativa, collegato anche a ragioni temporali.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, senza pronunciarsi sul merito del ricorso principale. Ha ritenuto che il danno prospettato dall'amministrazione fosse meramente organizzativo e, inoltre, connesso a ragioni temporali non più attuali; tale danno non è stato quindi giudicato grave e irreparabile. È stata confermata, nella fase cautelare, l'ordinanza del TAR favorevole ai ricorrenti di primo grado. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare esaminato dal Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Nell'appello cautelare, la prospettazione di un danno meramente organizzativo, soprattutto se collegato a ragioni temporali non più attuali, non è sufficiente a integrare il requisito del danno grave e irreparabile necessario per ottenere la riforma della misura cautelare di primo grado.
  • Il giudice dell'appello cautelare può respingere l'impugnazione per carenza del periculum in mora senza anticipare valutazioni sul merito del ricorso instaurativo.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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