Deliberazione n. 567 del 23/07/2026
Provvedimento del 23 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ratificato le determinazioni urgenti adottate il 16 luglio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito della segnalazione di una persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le società devono impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale sessualmente esplicito segnalato, identificato mediante hash, e conservare per dodici mesi eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica delle misure urgenti imposte a Meta e Telegram per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento n. 567 del 23 luglio 2026 riguarda la ratifica, da parte del Garante, delle misure urgenti adottate il 16 luglio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, in relazione a una segnalazione di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Fondamento normativo e procedimento
La segnalazione è stata presentata ai sensi dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. Tale disposizione consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, che abbia fondato motivo di ritenere che immagini, registrazioni audio o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali di segnalare la situazione al Garante.
L’art. 144-bis prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy. Nel caso esaminato, la persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram.
Misure urgenti adottate il 16 luglio 2026
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto con deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, il dirigente del Dipartimento competente ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 386 e 387 del 16 luglio 2026.
Le misure sono state indirizzate a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC e hanno previsto:
- l’ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
- la trasmissione del materiale in formato hash, al fine di consentirne l’individuazione e il contrasto alla diffusione sulle piattaforme;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme;
- la limitazione della conservazione alla sola finalità probatoria;
- la conservazione per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva al Garante delle misure adottate per la protezione del materiale conservato.
Le determinazioni dirigenziali sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 16 luglio 2026.
Valutazioni e decisione del Garante
Dalla documentazione in atti e dalle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, l’Autorità ha ritenuto sussistenti i presupposti per la conferma delle misure urgenti adottate dal dirigente.
Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il Garante ha quindi ratificato i provvedimenti nn. 386/2026 e 387/2026 adottati il 16 luglio 2026 dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo.
Destinatari e contenuto degli obblighi
Gli obblighi confermati dal Garante gravano su Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Le società devono impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme interessate e, qualora il materiale sia acquisito in chiaro, conservarlo esclusivamente per dodici mesi a fini probatori, applicando misure volte a evitare la diretta identificazione degli interessati.
Il provvedimento non indica l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, né quantifica importi ai sensi dell’art. 83 GDPR.
Punti principali
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di registrazioni, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, chiedendo l’intervento presso Instagram e Telegram.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Il 16 luglio 2026 il dirigente competente ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme, trasmesso in formato hash.
Conservazione a fini probatori
Alle società è stato prescritto di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicandole tempestivamente al Garante.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento n. 567 del 23 luglio 2026, il Garante ha ratificato le determinazioni urgenti nn. 386 e 387 del 16 luglio 2026, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019.
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