Cassazione Penale, Sentenza n. 10914/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e restituito gli atti al Pubblico Ministero ritenendo che la notifica dell'avviso di chiusura indagini e del decreto fosse stata effettuata presso il difensore indicato come domiciliatario in modo erroneo, perché nel verbale risultava indicato un diverso domicilio (Reggio Calabria, via Torrione 2). Il Procuratore ha impugnato sostenendo che dal verbale emergeva invece l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore "per notifica atti" e che, dunque, le notifiche erano regolari; ha altresì denunciato l'abnormità dell'ordinanza del Tribunale per contraddittorietà e per aver imposto al PM di compiere atti che determinerebbero la stasi del procedimento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore. Dalla documentazione è emerso che nel verbale di identificazione l'indagato aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore con la specifica "per notifica atti"; pertanto le notifiche (avviso di chiusura indagini e decreto di citazione a giudizio) dovevano essere effettuate al difensore ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale fosse affetta da abnormità funzionale perché imponeva al Pubblico Ministero un adempimento che potrebbe tradursi nell'adozione di un atto nullo, rilevabile nel successivo corso del processo, determinando così una stasi non consentita. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Reggio Calabria per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norma sostanziale cui è ricondotto il fatto di guida in stato di ebbrezza; utilizzata per identificare il reato contestato all'indagato.
codice di procedura penale
art. 161, comma 1 (e comma 01 citato in motivazione)
Stabilisce la possibilità di elezione di domicilio per le notifiche e che le notifiche possono essere effettuate presso il difensore domiciliatario quando il verbale contiene la relativa elezione; la Corte ha ritenuto che, essendo presente nel verbale l'elezione di domicilio presso il difensore "per notifica atti", le notifiche erano regolari se eseguite presso lo studio del difensore.
codice di procedura penale
Riguarda il verbale di identificazione: il verbale in cui sono contenute le dichiarazioni di domicilio e la nomina del difensore ha valore determinante per stabilire il corretto luogo delle notifiche.
codice di procedura penale
art. 415-bis (richiamato nella giurisprudenza)
Norma citata nei precedenti giurisprudenziali richiamati come esempio di notifiche/avvisi la cui validità incide sull'eventuale nullità degli atti successivi.
codice di procedura penale
Norma sul motivo di impugnazione per vizio della motivazione: la Corte distingue tra semplici vizi di motivazione (impugnabili ai sensi di art. 606) e abnormità strutturale/funzionale.
Sentenza Sez. U. n. 25957 del 26/03/2009 (Toni)
Definizione e delimitazione della nozione di 'abnormità' degli atti giudiziari, con distinzione tra abnormità strutturale e abnormità funzionale; principio di riferimento per valutare la ricorribilità per cassazione.
Sentenza Sez. U. n. 37502 del 28/04/2022 (Scarlini)
Ribadisce i limiti dell'abnormità e individua casi in cui il giudice impone al PM un adempimento 'contra legem' o suscettibile di produrre atti nulli rilevabili in seguito, configurando abnormità funzionale.
Altre pronunce richiamate
Sez. 5, n. 15779/2023; Sez. 4, n. 14579/2010; Sez. 6, n. 5159/2014; Sez. 3, n. 33221/2024; Sez. 2, n. 47894/2023
Giurisprudenza di rifermento usata dalla Corte per distinguere i casi in cui la restituzione degli atti o la rinnovazione della notifica costituiscono semplice illegittimità (non abnormità) e quelli in cui determinano abnormità funzionale per la stasi processuale.
Massime di principio
- Se nel verbale di identificazione l'indagato electe domicilio presso lo studio del difensore con la specifica per notifica atti, le notifiche dell'avviso di chiusura indagini e del decreto di citazione devono essere eseguite al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p.
- La mera contraddittorietà o l'errata motivazione di un provvedimento del giudice non costituisce di per sé abnormità strutturale; tali vizi sono rimediabili con i mezzi ordinari di impugnazione (art. 606 c.p.p.).
- L'abnormità funzionale si verifica quando l'ordine del giudice impone al Pubblico Ministero di compiere un atto che si risolverebbe nella produzione di un atto nullo, rilevabile nel corso del processo, con conseguente impossibilità pratica di prosecuzione (stasi del procedimento); in tali casi il PM può ricorrere per cassazione.
- Il giudice può disporre la rinnovazione della notifica per garantire la conoscibilità dell'atto, ma se la rinnovazione impone al PM di compiere atti che saranno facilmente impugnabili come nulli e che paralizzano il procedimento, detta disposizione può essere qualificata come abnormità funzionale.
- In situazioni analoghe, il Pubblico Ministero deve valutare se l'adempimento ordinato dal giudice comporti rischi concreti di nullità rilevabili successivamente; se sì, è esperibile il ricorso per cassazione per abnormità funzionale, altrimenti è obbligato a uniformarsi al provvedimento giudiziale e a utilizzare gli ordinari rimedi processuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10882/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10883/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10885/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10886/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10887/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10888/2025 del 19/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →