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Legge

L.R. Molise 10/2020

Disciplina dei distretti del cibo

Normativa regionaleL.R. Molise 10/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Molise costituzione, requisiti e riconoscimento dei distretti del cibo, inclusi quelli della pesca e acquacoltura di qualità, prevedendo possibili contributi regionali e un successivo inserimento nel Registro nazionale. Definisce finalità, soggetti e procedure; non prevede oneri per il bilancio regionale. In applicazione dalla pubblicazione.

Disciplina dei distretti del cibo nella Regione Molise

Disciplina dei distretti del cibo in Molise

La legge regionale del Molise regola la costituzione, l’organizzazione e il riconoscimento dei distretti del cibo, in attuazione della normativa statale di riferimento. L’obiettivo è valorizzare le produzioni agroalimentari e il legame tra territorio, filiere, imprese e istituzioni, con attenzione anche alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Finalità e ambito della disciplina

La Regione orienta la propria azione a sostenere lo sviluppo territoriale e la valorizzazione delle risorse naturali, sociali ed economiche dei territori interessati dai distretti. La disciplina mira inoltre a rafforzare le relazioni tra imprese, istituzioni e popolazione, promuovere la qualità delle produzioni locali e favorire l’integrazione tra settori economici e filiere.

Tra gli obiettivi specifici rientrano:

  • valorizzazione delle produzioni agricole, agroalimentari e biologiche;
  • concentrazione dell’offerta in logica di filiera e multifiliera;
  • supporto infrastrutturale alle esigenze produttive;
  • sicurezza alimentare;
  • sostegno alle imprese sui mercati nazionali e internazionali;
  • miglioramento della qualità territoriale, ambientale e paesaggistica;
  • strumenti tecnici per investimenti che rafforzino le relazioni tra imprese;
  • mantenimento e crescita dell’occupazione.

La Regione persegue tali finalità tramite programmazione negoziata, coordinamento delle politiche agrarie e rurali e coinvolgimento degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel distretto.

Definizioni rilevanti

La legge chiarisce alcuni concetti chiave utili alla costruzione dell’accordo di distretto e alla gestione dei progetti. In particolare disciplina:

  • l’accordo di distretto, cioè l’intesa tra i soggetti operanti nel territorio che individua proponente, obiettivi, azioni, programma, tempi, risultati e obblighi reciproci;
  • la progettualità strategica comune, intesa come programma coordinato di interventi dei partecipanti;
  • il soggetto proponente, che funge da referente verso Regione, Ministero e Unione europea per l’esecuzione del programma;
  • nozioni di commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli;
  • il riferimento alle PMI, ai prodotti agricoli e al settore agricolo secondo la normativa europea richiamata.

Tipologie di distretti e obiettivi settoriali

La disciplina si applica ai distretti del cibo previsti dalla normativa statale, compresi i distretti della pesca e dell’acquacoltura di qualità, purché riconosciuti dalla Regione.

Attraverso l’individuazione dei distretti, la Regione persegue anche finalità ulteriori, come:

  • conservazione e uso sostenibile delle risorse naturali e locali;
  • sviluppo e promozione dell’agricoltura biologica;
  • rafforzamento dei rapporti commerciali di filiera;
  • sostegno ad attività connesse, come ristorazione collettiva, vendita diretta, filiera corta, energie rinnovabili, agriturismo, turismo rurale, ecoturismo, turismo culturale e gastronomico;
  • promozione dell’agricoltura sociale;
  • coesione e partecipazione dei soggetti economici e sociali del territorio;
  • tutela della biodiversità, del paesaggio e del patrimonio storico-culturale;
  • eco-sostenibilità economica, ambientale ed energetica;
  • riduzione dell’impatto ambientale, consumo di suolo, emissioni e rifiuti, oltre alla salvaguardia delle risorse idriche e al contrasto alle monoculture.

Requisiti del distretto del cibo

Per essere riconosciuto, il distretto deve presentare una forte integrazione produttiva o di filiera e relazioni sia orizzontali sia verticali tra le fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione.

Il distretto deve operare in uno o più processi produttivi tra quelli indicati dalla legge regionale, tra cui filiere cerealicola, frutta secca, orticola, proteaginose, olivicola, vitivinicola, apistica, carni, lattiero-casearia, avicola, prodotti ittici e produzioni soggette a specifica disciplina tecnica, comprese le produzioni biologiche, integrate o ecocompatibili.

Sono inoltre ammesse, nell’ambito del distretto, produzioni agroalimentari regionali di qualità aderenti a regimi o certificazioni quali:

  • DOCG, DOC, IGT;
  • DOP e IGP;
  • SQNZ;
  • SQNPI;
  • certificazioni BRC, IFS e GLOBALGAP;
  • UNI EN ISO 22005:2008;
  • sistemi di etichettatura delle carni bovine conformi alla normativa richiamata;
  • agricoltura biologica;
  • prodotti tradizionali iscritti nell’elenco nazionale.

Ai fini del riconoscimento, l’atto costitutivo o l’accordo devono indicare:

  • il soggetto proponente;
  • gli obiettivi e le azioni;
  • il programma di interventi e i tempi di realizzazione;
  • i risultati attesi;
  • gli obblighi reciproci;
  • i soggetti beneficiari, diretti e indiretti;
  • le fonti di finanziamento pubbliche o private e gli strumenti da utilizzare.

Soggetti che possono proporre e partecipare

Possono essere soggetti proponenti:

  • cooperative agricole e loro consorzi;
  • consorzi di imprese;
  • organizzazioni di produttori agricoli e loro associazioni riconosciute;
  • società miste tra imprenditori agricoli e imprese commerciali o industriali, purché il 51% del capitale sia in mano ai soggetti agricoli indicati;
  • associazioni temporanee di impresa già costituite;
  • reti di imprese già dotate di contratto di rete;
  • rappresentanze di distretti rurali e agroalimentari individuati dalle regioni.

Possono partecipare all’accordo anche:

  • imprese agricole e agroalimentari, anche in forma consortile o di rete;
  • organizzazioni di produttori e loro associazioni;
  • società miste con la maggioranza del capitale detenuta da soggetti agricoli, cooperative o organizzazioni di produttori, con possibile partecipazione di grandi imprese entro il limite del 10%.

Possono inoltre far parte del distretto enti locali, associazioni di categoria, distretti ittici, imprese della pesca e della ricettività turistica, soggetti per la promozione territoriale, GAL, loro consorzi ed enti pubblici.

Requisiti soggettivi dei partecipanti

I soggetti che partecipano all’accordo devono, alla data della domanda, essere in possesso di requisiti di regolarità e affidabilità, tra cui:

  • stabile organizzazione in Italia;
  • regolare costituzione e iscrizione al registro delle imprese;
  • pieno esercizio dei diritti, assenza di liquidazione volontaria e di procedure concorsuali;
  • assenza di aiuti illegali o incompatibili non restituiti;
  • regolarità urbanistica, edilizia, lavoristica, contributiva e ambientale;
  • assenza di sanzioni interdittive ex d.lgs. 231/2001;
  • regolarità nella restituzione di somme dovute per revoche di agevolazioni ministeriali;
  • assenza della condizione di impresa in difficoltà secondo la normativa europea sugli aiuti di Stato richiamata.

Procedura di riconoscimento

La Giunta regionale deve definire, con propria deliberazione da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, i criteri e le modalità per individuare i distretti, le modalità di presentazione delle istanze e la struttura regionale competente per le istruttorie e i decreti di riconoscimento.

La deliberazione deve anche stabilire:

  • il termine per presentare le istanze nella prima applicazione;
  • il termine per le domande nella fase di applicazione ordinaria annuale;
  • le forme di monitoraggio;
  • le condizioni per mantenere il riconoscimento o per revocarlo.

Le istanze approvate con provvedimento dirigenziale regionale sono trasmesse al Ministero competente per l’iscrizione nel Registro nazionale dei distretti del cibo.

Trattamento dei dati, finanza e transitorio

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Codice privacy e della disciplina europea richiamata.

La legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale. È comunque prevista la possibilità di contributi economici regionali ai distretti per programmi di attività, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

In fase transitoria, la Regione riconosce anche i distretti già esistenti, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

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