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Legge

L.R. Molise 13/2020

Istituzione della Consulta regionale della famiglia

Normativa regionaleL.R. Molise 13/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Abruzzo la Consulta regionale della famiglia, organo consultivo e propositivo di supporto alle politiche familiari regionali. Ne disciplina finalità, composizione, organi, durata, modalità di funzionamento e cause di revoca dell’ammissione delle associazioni. La partecipazione è volontaria e gratuita; la Consulta dura tre anni e si riunisce almeno quattro volte l’anno.

Istituzione della Consulta regionale della famiglia

Istituzione della Consulta regionale della famiglia

La legge regionale istituisce la Consulta regionale della famiglia, in coerenza con i principi dell’articolo 29 della Costituzione, come organismo di impulso, consultazione e collaborazione a supporto dell’Amministrazione regionale nelle politiche rivolte alla famiglia nel territorio regionale.

Finalità e funzioni

La Consulta svolge una funzione di sostegno alle politiche familiari regionali, con un ruolo consultivo e propositivo. Le sue finalità riguardano la tutela, la valorizzazione e il rafforzamento della famiglia come nucleo di crescita, benessere e solidarietà.

In particolare, essa mira a:

  • promuovere e salvaguardare i valori della famiglia;
  • favorire la partecipazione attiva della famiglia alla vita culturale, sociale e politica;
  • promuovere, in sinergia con la Regione, politiche familiari che sostengano funzioni e diritti della famiglia;
  • favorire il confronto tra esperienze diverse in materia di politiche per la famiglia;
  • promuovere iniziative con amministrazioni e territorio per rendere istituzioni e comunità più attente ai bisogni familiari;
  • favorire relazioni tra i soggetti istituzionali e non istituzionali operanti sul territorio regionale;
  • esprimere, quando richiesto, pareri sulle materie di competenza regionale connesse alle politiche familiari e ai relativi servizi previsti dalla legge regionale n. 13 del 2014.

Organi, durata e funzionamento

Gli organi della Consulta sono il Presidente, due Vicepresidenti e il Segretario. Le cariche elettive hanno durata triennale e non sono rinnovabili per più di due mandati consecutivi.

La Consulta:

  • è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale;
  • resta in carica tre anni;
  • è presieduta, nella prima convocazione, dal Presidente della Giunta regionale;
  • delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti;
  • si riunisce presso la sede messa a disposizione dalla Giunta regionale.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento secondo turni mensili.

Composizione e partecipazione

Fanno parte della Consulta le associazioni iscritte al Registro unico nazionale del Terzo Settore che:

  • svolgano attività senza scopo di lucro;
  • operino in modo continuativo da almeno due anni sul territorio regionale dalla data di entrata in vigore della legge;
  • prevedano nello statuto attività in favore della famiglia.

L’associazione richiedente deve indicare il proprio rappresentante ed eventuale sostituto.

Partecipano inoltre alla Consulta il dirigente del servizio regionale competente in materia di politiche sociali, i rappresentanti degli Ambiti sociali territoriali e dei due capoluoghi di provincia, nonché un rappresentante dell’ANCI, ciascuno con eventuale sostituto.

La partecipazione agli incarichi e alle sedute è volontaria e gratuita, senza compensi.

Elezione degli organi e compiti del Presidente

Gli organi sono eletti dalla Consulta riunita in assemblea con la presenza della maggioranza dei componenti; Presidente, ciascun Vicepresidente e Segretario sono eletti separatamente a maggioranza dei voti validamente espressi.

Il Presidente rappresenta la Consulta nei rapporti con l’Amministrazione regionale e:

  • convoca e presiede le riunioni;
  • predispone l’ordine del giorno;
  • trasmette le decisioni all’Amministrazione regionale;
  • informa la Consulta sulle iniziative in corso e future;
  • formula proposte e relazioni sugli argomenti da esaminare;
  • sottoscrive gli atti;
  • cura e rafforza i rapporti con istituzioni, enti locali, forze sociali e politiche;
  • relaziona all’Amministrazione regionale entro il 31 gennaio di ogni anno sull’attività svolta e sulle attività future, nonché ogni volta che ne ravvisi la necessità.

Convocazioni, audizioni e revoca dell’ammissione

La Consulta è convocata dal Presidente, che ne predispone l’ordine del giorno. Riunioni straordinarie possono essere richieste anche da un singolo componente, purché sussista urgenza.

Quando all’ordine del giorno vi siano temi che riguardano soggetti esterni alla Consulta, il Presidente può invitare i loro rappresentanti per audizione.

La Consulta deve riunirsi almeno quattro volte l’anno.

L’ammissione di un’associazione può essere revocata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, se l’associazione:

  • ha cessato l’attività;
  • ha modificato la propria attività facendo venir meno lo scopo sociale;
  • non persegue lo scopo istituzionale;
  • ha commesso violazioni di legge.

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