L.R. Molise 12/2020
Disposizioni in materia di valorizzazione e utilizzazione commerciale e turistica del trabucco molisano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, nel Molise, la valorizzazione dei trabucchi come patrimonio storico-culturale e ne consente l’uso per pesca, iniziative culturali, promozione locale, ristorazione e somministrazione. Regola piani comunali, requisiti tecnici e attività commerciali, prevede sanzioni e si applica dalla pubblicazione; alcune previsioni originarie sono state dichiarate illegittime o sostituite.
Valorizzazione e uso commerciale-turistico dei trabucchi molisani
Valorizzazione e utilizzazione commerciale e turistica del trabucco molisano
La legge regionale disciplina, nel territorio del Molise, la tutela e la valorizzazione dei trabucchi della costa molisana, consentendone l’uso anche per attività commerciali e turistiche nel rispetto della loro natura tradizionale. Il testo consolidato va letto tenendo conto delle successive pronunce di illegittimità costituzionale e delle modifiche regionali intervenute.
Finalità e inquadramento dei trabucchi
La Regione persegue la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della costa molisana promuovendo l’utilizzo dei trabucchi secondo la loro naturale destinazione e in conformità ai valori tradizionali tipici della struttura. L’uso deve avvenire nel rispetto della disciplina dei beni culturali e paesaggistici.
Pianificazione comunale e strumenti attuativi
I Comuni devono predisporre piani per il recupero, il ripristino, la conservazione e la costruzione dei trabucchi, individuando:
- gli ambiti localizzativi per le nuove costruzioni;
- le norme tecniche attuative.
La pianificazione comunale deve rispettare le prescrizioni del Piano degli Arenili Comunale e la normativa regionale di settore. I Comuni possono inoltre adottare un regolamento attuativo, coerente con le norme regionali e statali, per favorire programmazione, sviluppo e cooperazione con le attività turistico-ricettive e culturali presenti sul territorio.
Le previsioni originarie che imponevano il recepimento dei piani nel Piano Paesaggistico Regionale e la disciplina iniziale del comma 1 sono state colpite da illegittimità costituzionale e successivamente il comma 1 è stato sostituito dalla legge regionale n. 7/2022.
Funzione preminente e usi consentiti
La funzione principale del trabucco resta la pesca per diletto e il luogo di incontro. Tuttavia è consentito l’utilizzo per tutto l’anno anche per:
- eventi culturali;
- manifestazioni promozionali dei prodotti tipici locali;
- ristorazione;
- somministrazione di alimenti e bevande.
Per la ristorazione e la somministrazione, l’uso alimentare deve essere collegato a prodotto ittico pescato dalla struttura, oppure a prodotti ittici locali e delle zone limitrofe, comunque del mar Adriatico.
È vietato usare i trabucchi per finalità diverse da quelle consentite dalla legge e dalla normativa regionale e statale applicabile. Sono ammessi solo gli interventi edilizi strettamente necessari per la conservazione, l’ottimizzazione funzionale e il superamento delle barriere architettoniche.
Attività commerciale-turistica: requisiti e adempimenti
Per svolgere attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande occorre il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, oltre a specifici obblighi tecnici e gestionali.
In particolare, sono richiesti:
- locali conformi alle prescrizioni statali, regionali e comunali; il Comune può ammettere deroghe ai parametri igienico-sanitari, sentita l’autorità sanitaria competente, in ragione della singolarità della struttura;
- corretto smaltimento di rifiuti solidi, liquami e reflui, nel rispetto della normativa ambientale;
- certificato di collaudo o certificato di idoneità statica con indicazione del numero massimo di persone ammesse contemporaneamente in sicurezza;
- certificato di agibilità comunale con indicazione del numero massimo di persone sostabili sulla struttura; il titolare deve trasmettere ogni anno una certificazione tecnica sulla permanenza dei requisiti;
- studio meteo-marino per verificare la fattibilità dell’intervento, soprattutto sotto il profilo statico e della resistenza alle mareggiate.
Il titolare deve inoltre comunicare al Comune i giorni e gli orari di apertura, per consentire anche attività turistico-didattiche. Deve garantire il perfetto funzionamento della macchina da pesca, anche a fini dimostrativi, e promuovere la conoscenza della storia del trabucco presso i clienti.
La competenza al rilascio delle concessioni demaniali marittime relative ai trabucchi è delegata ai Comuni.
Requisiti tecnici per nuovi trabucchi, ristrutturazioni e ampliamenti
Per i nuovi trabucchi, nella formazione dei piani comunali, i Comuni devono rispettare limiti dimensionali e costruttivi molto puntuali. In sintesi:
- la struttura destinata alla ristorazione aperta al pubblico non può superare 180 mq calpestabili, esclusa l’area della rete e delle passerelle;
- i servizi accessori connessi alla ristorazione e i servizi igienici non possono superare 60 mq calpestabili;
- la passerella di accesso deve avere larghezza tra 2 e 2,30 metri e lunghezza massima di 50 metri;
- le passerelle laterali, se previste, devono rispettare larghezze tra 2 e 2,30 metri e avere lunghezza compatibile con le esigenze funzionali;
- la rete da pesca deve rispettare le dimensioni normative; è ammessa una rete di arredo, simbolica e non fruibile per la pesca, fino a 300 mq;
- l’altezza della piattaforma dal livello del mare deve essere compresa tra 5,20 e 6 metri;
- devono essere usati materiali naturali, soprattutto legno massello, con protezione superficiale; per fondazioni e parti a contatto con mare e scogli sono ammessi materiali metallici idonei;
- per le fondazioni profonde totalmente sotto il fondale è consentito l’uso di cemento armato, con appoggio delle parti strutturali in legno o metallo idoneo;
- è escluso l’uso di materiali plastici e del legno lamellare;
- i collegamenti tra travi portanti devono essere realizzati esclusivamente con bullonatura in acciaio;
- gli impianti idrico ed elettrico devono essere occultati in condotti scatolari di legno;
- porte e infissi devono essere in legno massello verniciato;
- non è consentita la pavimentazione del tavolato e delle passerelle;
- le coperture possono essere protette con impermeabilizzante non visibile esternamente;
- i tiranti devono essere in filo metallico zincato;
- deve essere preservato il carattere provvisorio dei manufatti.
Gli stessi limiti dimensionali si applicano anche alla ristrutturazione e all’ampliamento dei trabucchi esistenti, nel rispetto della normativa regionale e statale vigente.
Sanzioni
Chiunque danneggi, degradi o rinnovi, anche parzialmente e senza autorizzazione, i trabucchi è soggetto a una sanzione amministrativa da 20.000 a 200.000 euro, oltre all’obbligo di ripristinare lo stato originario a proprie spese.
Decorrenza ed efficacia
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. Le previsioni colpite da illegittimità costituzionale o abrogate non sono più applicabili; il testo consolidato va letto quindi alla luce delle modifiche e delle pronunce richiamate nel testo stesso.
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