Decreto dirigenziale n. 552 del 23/12/2021
Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità L’approvazione del dispositivo denominato “CELERITAS EVO 1506” per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea e media, prodotto dalla società EngiNe S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Veneto,15-Viterbo, è estesa ad una versione con un nuovo sistema di ripresa denominato “Vista EnVES06plus” equipaggiato con il nuovo illuminatore IR denominato “EnHPIRLS-8234” in luogo del precedente denominato “EnHPIRLS-8233”, e con l’aggiornamento del “Manuale di installazione apparati CELERITAS EVO 1506”, versione 1.2.0 luglio 2021. “
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto estende l'approvazione già rilasciata al dispositivo di rilevamento velocità "CELERITAS EVO 1506" della società EngiNe S.r.l., consentendone l'impiego con un nuovo sistema di ripresa "Vista EnVES06plus" e con il nuovo illuminatore IR "EnHPIRLS-8234" in sostituzione del precedente. Restano ferme le prescrizioni dei precedenti decreti di approvazione e vengono confermati gli obblighi di installazione, uso, verifiche periodiche annuali di funzionalità e taratura, nonché gli obblighi di conformità della produzione e di marcatura degli esemplari commercializzati.
Estensione dell'approvazione del rilevatore di velocità "CELERITAS EVO 1506" con nuovo sistema di ripresa e nuovo illuminatore IR
Estensione dell'approvazione del dispositivo di rilevamento velocità "CELERITAS EVO 1506"
Il decreto estende l'approvazione già rilasciata al sistema di rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea e media denominato "CELERITAS EVO 1506", prodotto da EngiNe S.r.l. L'intervento riguarda l'introduzione di un nuovo sistema di ripresa e di un nuovo illuminatore IR, con aggiornamento della documentazione tecnica di installazione.
Base normativa e precedenti provvedimenti
Il provvedimento richiama come base normativa l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, l'art. 142 e l'art. 201 del Codice della strada, nonché l'art. 345 del regolamento di esecuzione e il D.M. n. 282 del 13 giugno 2017. Sono inoltre richiamati:
- il decreto dirigenziale n. 4671 del 28 luglio 2016, di approvazione originaria del dispositivo;
- il decreto dirigenziale n. 4018 del 21 giugno 2017, di estensione dell'approvazione alla telecamera AXIS P1365MKII.
Oggetto dell'istanza e valutazione tecnica
Con nota del 30 luglio 2021, EngiNe S.r.l. ha chiesto l'estensione dell'approvazione del sistema "CELERITAS EVO 1506" a una nuova configurazione comprendente:
- il sistema di ripresa "Vista EnVES06plus";
- l'illuminatore IR "EnHPIRLS-8234", in sostituzione di "EnHPIRLS-8233";
- l'aggiornamento del "Manuale di installazione apparati CELERITAS EVO 1506".
La società ha dichiarato e documentato che la sostituzione del sistema di ripresa non incide sull'accuratezza della misura né compromette il corretto funzionamento del dispositivo. Il Ministero prende atto dell'aggiornamento della documentazione tecnica depositata.
Contenuto dell'approvazione
L'articolo 1 dispone che l'approvazione del dispositivo "CELERITAS EVO 1506" è estesa alla nuova versione con:
- sistema di ripresa "Vista EnVES06plus";
- illuminatore IR "EnHPIRLS-8234";
- manuale di installazione aggiornato in versione 1.2.0 luglio 2021.
Resta espressamente ferma la validità di tutte le prescrizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del decreto n. 4671 del 28 luglio 2016.
Installazione, uso e verifiche periodiche
L'articolo 2 impone che le condizioni di installazione dei dispositivi prodotti in base alla nuova approvazione corrispondano al manuale depositato presso il Ministero, che costituisce parte integrante del decreto. La finalità è evitare modifiche suscettibili di compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo approvato.
L'utilizzo deve avvenire secondo il medesimo manuale. Gli organi di polizia stradale che impiegano il dispositivo sono obbligati a effettuare verifiche periodiche di funzionalità e taratura con cadenza almeno annuale.
Produzione, commercializzazione e marcatura degli esemplari
L'articolo 3 stabilisce che i dispositivi prodotti e commercializzati sulla base della presente approvazione devono essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositati presso il Ministero. Ogni esemplare deve riportare indelebilmente:
- gli estremi del decreto n. 4671 del 28 luglio 2016;
- gli estremi del decreto n. 4018 del 21 giugno 2017;
- gli estremi del presente decreto;
- il nome del fabbricante.
La commercializzazione deve avvenire unitamente al "Manuale di installazione apparati CELERITAS EVO 1506" versione 1.2.0 luglio 2021, nei limiti e alle condizioni del decreto, per quanto non in contrasto con esso. È inoltre vietato apportare modifiche al dispositivo in assenza di ulteriori specifiche modifiche del decreto.
Punti principali
Base normativa e precedenti approvazioni
Il provvedimento si fonda sugli articoli 45, 142, 201 e 345 del Codice della strada, sull'articolo 192 del regolamento di esecuzione e attuazione e sul D.M. n. 282 del 13 giugno 2017. Tiene conto del decreto dirigenziale n. 4671 del 28 luglio 2016, con cui era stato approvato il dispositivo "CELERITAS EVO 1506", e del decreto dirigenziale n. 4018 del 21 giugno 2017, che ne aveva già esteso l'approvazione alla telecamera AXIS P1365MKII.
Oggetto dell'estensione di approvazione
Su istanza della società EngiNe S.r.l. del 30 luglio 2021, l'approvazione viene estesa a una versione del sistema dotata del nuovo sistema di ripresa "Vista EnVES06plus" e del nuovo illuminatore IR "EnHPIRLS-8234", in sostituzione del precedente "EnHPIRLS-8233". È inoltre approvato l'aggiornamento del manuale di installazione in versione 1.2.0 luglio 2021.
Condizioni di installazione e utilizzo
Le installazioni devono corrispondere al manuale depositato presso il Ministero, che costituisce parte integrante del decreto, per evitare modifiche idonee a compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo. L'utilizzo del sistema deve avvenire secondo il medesimo manuale. Gli organi di polizia stradale che impiegano il dispositivo sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura almeno annuali.
Produzione, commercializzazione e divieti di modifica
I dispositivi prodotti e commercializzati in base alla nuova approvazione devono essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositati presso il Ministero. Ogni esemplare deve riportare indelebilmente gli estremi del decreto n. 4671 del 28 luglio 2016, del decreto n. 4018 del 21 giugno 2017, del presente decreto e il nome del fabbricante. La commercializzazione deve avvenire unitamente al manuale di installazione versione 1.2.0 luglio 2021. Non sono ammesse modifiche al dispositivo se non mediante ulteriori specifiche modifiche del decreto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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