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Decreto dirigenziale n. 553 del 24/12/2021

Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: documentatori di infrazioni al semaforo rosso L’approvazione del dispositivo denominato “EnVES EVO MVD 1505” per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità e delle infrazioni al semaforo rosso, prodotto dalla società EngiNe S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Veneto,15-Viterbo, è estesa ad una versione con un nuovo sistema di ripresa denominato “Vista EnVES06plus” equipaggiato con il nuovo illuminatore IR denominato “EnHPIRLS-8234” in luogo del precedente denominato “EnHPIRLS-8233”, e con l’aggiornamento del “Manuale di installazione apparati EnVES EVO MVD 1505”, versione 1.0.6 luglio 2021. “

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto estende l’approvazione già rilasciata al sistema di rilevamento "EnVES EVO MVD 1505" della società EngiNe S.r.l., aggiornandolo con un nuovo sistema di ripresa "Vista EnVES06plus" e con un nuovo illuminatore IR. Restano ferme le precedenti prescrizioni ministeriali sull’approvazione, mentre sono confermati gli obblighi di installazione, uso, produzione e commercializzazione secondo la documentazione tecnica depositata, nonché le verifiche periodiche annuali di funzionalità e taratura.

Estensione dell’approvazione del dispositivo "EnVES EVO MVD 1505" per il rilevamento di eccesso di velocità e semaforo rosso

Estensione dell’approvazione del dispositivo "EnVES EVO MVD 1505"

Il decreto dirigenziale estende l’approvazione del sistema di rilevamento automatico delle infrazioni "EnVES EVO MVD 1505", prodotto da EngiNe S.r.l., per l’accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità e delle infrazioni al semaforo rosso. L’intervento si colloca nel quadro degli artt. 45, 142, 146, 201 e 345 del Codice della strada, dell’art. 192 del DPR n. 495/1992 e del D.M. n. 282 del 13 giugno 2017.

Quadro normativo e precedenti approvazioni

L’atto richiama la precedente approvazione del dispositivo con decreto dirigenziale n. 4670 del 28 luglio 2016, nonché le successive estensioni approvate con:

  • decreto dirigenziale n. 103 del 12 aprile 2019, relativo al nuovo sistema di ripresa "Vista EnVES 06";
  • decreto dirigenziale n. 182 del 1° giugno 2020, relativo alla sostituzione della telecamera con il modello AXIS P1375 e all’aggiornamento del manuale di installazione.

Nuova estensione approvativa

Su richiesta della società EngiNe S.r.l. del 30 luglio 2021, il Ministero approva una ulteriore estensione del sistema "EnVES EVO MVD 1505" alla versione con:

  • nuovo sistema di ripresa denominato "Vista EnVES06plus";
  • nuovo illuminatore IR "EnHPIRLS-8234", in sostituzione del precedente "EnHPIRLS-8233";
  • aggiornamento del "Manuale di installazione apparati EnVES EVO MVD 1505", versione 1.0.6 luglio 2021.

La società ha dichiarato e documentato che la sostituzione del sistema di ripresa non incide sull’accuratezza di misura e non compromette il corretto funzionamento del dispositivo.

Prescrizioni su installazione, esercizio e taratura

Le condizioni di installazione dei dispositivi prodotti sulla base della nuova approvazione devono corrispondere al manuale di installazione versione 1.0.6 luglio 2021, depositato presso il Ministero e parte integrante del decreto. L’obiettivo è evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità dell’apparato approvato.

I dispositivi devono essere utilizzati secondo quanto previsto nel medesimo manuale. Inoltre, gli organi di polizia stradale che impiegano il misuratore di velocità "EnVES EVO MVD 1505" sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura con cadenza almeno annuale.

Produzione, commercializzazione e identificazione degli esemplari

I dispositivi prodotti e commercializzati in base alla presente approvazione devono essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositati presso il Ministero. Ogni esemplare deve riportare indelebilmente:

  • gli estremi del decreto n. 4670 del 28 luglio 2016;
  • gli estremi del decreto n. 103 del 12 aprile 2019;
  • gli estremi del decreto n. 182 del 1° giugno 2020;
  • gli estremi del presente decreto;
  • il nome del fabbricante.

La commercializzazione deve avvenire unitamente al manuale di installazione versione 1.0.6 luglio 2021, nei limiti e alle condizioni del decreto, per quanto non in contrasto.

Divieto di modifiche non autorizzate

È espressamente vietato apportare modifiche al dispositivo "EnVES EVO MVD 1505" in assenza di ulteriori e specifiche modifiche del decreto ministeriale. Restano inoltre valide tutte le prescrizioni degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto dirigenziale n. 4670 del 28 luglio 2016.

Punti principali

Base normativa e oggetto dell'intervento

Il decreto richiama gli articoli 45, 142, 146, 201 e 345 del Codice della strada, l'art. 192 del DPR n. 495/1992 e il D.M. n. 282 del 13 giugno 2017, quale quadro normativo per l'approvazione dei dispositivi automatici di accertamento delle violazioni. L'atto interviene sull'approvazione del sistema "EnVES EVO MVD 1505" per velocità e semaforo rosso.

Estensione dell'approvazione tecnica

L'approvazione del dispositivo già concessa con decreto dirigenziale n. 4670 del 28 luglio 2016, e già estesa con i decreti n. 103 del 12 aprile 2019 e n. 182 del 1° giugno 2020, viene ulteriormente estesa alla versione con sistema di ripresa "Vista EnVES06plus" e illuminatore IR "EnHPIRLS-8234" in sostituzione del precedente "EnHPIRLS-8233".

Manuale di installazione e condizioni d'uso

La nuova versione deve essere installata e utilizzata secondo il "Manuale di installazione apparati EnVES EVO MVD 1505" versione 1.0.6 luglio 2021, depositato presso il Ministero e parte integrante del decreto. Le condizioni di installazione devono evitare alterazioni della funzionalità del dispositivo.

Verifiche periodiche e prescrizioni pregresse

Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo devono effettuare verifiche periodiche di funzionalità e taratura con cadenza almeno annuale. Restano valide le prescrizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto n. 4670 del 28 luglio 2016.

Produzione, commercializzazione e divieti di modifica

I dispositivi prodotti e commercializzati sulla base della nuova approvazione devono essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositati presso il Ministero. Ogni esemplare deve riportare indelebilmente gli estremi dei decreti del 28 luglio 2016, 12 aprile 2019, 1° giugno 2020 e del presente decreto, oltre al nome del fabbricante. È vietata qualsiasi modifica del dispositivo senza specifiche modifiche del decreto.

Come è indicizzato

Materiesicurezza stradalemotorizzazioneapparecchiature di controllo automaticoautotrasporto

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