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Legge

L.R. Basilicata 10/2000

Modifica alla L.R. 26 gennaio 1998, n. 5 - Recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati esistenti (1)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 10/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina basilicata sul recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati/interrati, precisando finalità, definizioni, altezze minime, soppalchi e standard urbanistici. È però stata abrogata dalla L.R. 4 gennaio 2002, n. 8, quindi oggi ha solo rilievo storico e non applicativo.

Recupero di sottotetti, seminterrati e interrati con modifiche alla L.R. 5/1998

Recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati/interrati

La legge regionale della Basilicata interviene sulla L.R. 26 gennaio 1998, n. 5 per ridefinire e ampliare la disciplina del recupero volumetrico dei sottotetti e del riutilizzo dei locali seminterrati e interrati. Il testo coordinato va letto però tenendo conto che la legge è stata successivamente abrogata dalla L.R. 4 gennaio 2002, n. 8.

Finalità e ambito di applicazione

La disciplina consente, entro i limiti fissati dalla legge:

  • il recupero delle volumetrie del piano sottotetto a fini residenziali o connessi alla residenza;
  • il recupero delle volumetrie dei locali seminterrati e interrati esclusivamente per usi terziari e/o commerciali.

L’intervento è ammesso negli edifici ricadenti nel perimetro urbano, destinati in tutto o in parte a residenza, attività commerciale o terziaria, purché gli strumenti urbanistici comunali vigenti non vietino espressamente l’intervento di ristrutturazione.

Il recupero volumetrico è consentito solo se gli edifici interessati:

  • risultano legittimamente realizzati alla data di approvazione della legge di modifica;
  • oppure sono oggetto di concessione edilizia vigente a tale data.

Definizioni tecniche rilevanti

La legge aggiorna alcune definizioni della disciplina originaria. In particolare:

  • i sottotetti sono i locali sovrastanti l’ultimo piano abitabile degli edifici;
  • il volume trasformabile è dato dal prodotto tra tutte le superfici recuperabili/utilizzabili e le relative altezze, misurate all’estradosso del solaio di copertura.

Interventi di collegamento con il sottotetto

Gli interventi necessari per collegare direttamente l’unità immobiliare ai locali sottotetto contigui sono qualificati come opere interne e seguono la disciplina prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Parametri edilizi e requisiti dimensionali

La legge innalza e specifica alcuni limiti tecnici per il recupero:

  • il limite di altezza precedentemente fissato a 2,20 m è portato a 2,40 m;
  • è ammesso il recupero con superfici complessive non superiori al 15% della falda di tetto interessata.

Per i locali al piano terreno è inoltre consentita la realizzazione di soppalchi quando:

  • l’altezza utile del locale è almeno pari a 5,00 m;
  • l’altezza ponderale degli ambienti non è inferiore a 2,70 m;
  • la superficie del soppalco non supera il 75% di quella originaria.

Standards urbanistici, deroghe e parcheggi

Il recupero dei sottotetti per creare nuove unità residenziali autonome e il riutilizzo di seminterrati/interrati a uso terziario o commerciale sono, in linea generale, ammessi in deroga ai parametri e agli indici urbanistici vigenti e adottati quando:

  • il volume trasformabile non supera il 15% del volume urbanistico dell’intero edificio; oppure
  • la volumetria da recuperare è già stata computata nel calcolo del volume massimo ammissibile in sede di rilascio della concessione edilizia.

Ai fini di tale verifica, i volumi dei sottotetti si considerano computati quando le altezze prese a riferimento sono riferite alla linea di gronda.

Se viene superato il limite di incremento volumetrico, il recupero è subordinato alla disponibilità degli spazi per parcheggi previsti dall’art. 2 della legge n. 122/1989.

Se il reperimento delle aree per parcheggi è documentatamente impossibile, anche in modo totale, il recupero è comunque possibile, ma solo per le ipotesi relative ai sottotetti, previa compensazione delle superfici mancanti mediante monetizzazione calcolata sui costi correnti di esproprio nell’area considerata.

Regime di pubblicazione e abrogazione

La legge dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e l’obbligo di osservarla come legge regionale.

Tuttavia, il provvedimento è oggi abrogato dall’art. 8 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 8, e quindi ha rilievo soltanto storico e non applicativo.

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