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Legge

L.R. Basilicata 9/2000

Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 24 novembre 1997 n. 47 (Istituzione del Parco naturale di Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane) e L.R. 7 gennaio 1998 n. 2 (Istituzione dell'Ente di gestione del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 9/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 9/2000 modifica due leggi istitutive di parchi regionali, sostituendo in entrambi i casi la durata di “cinque” anni con “sei” per gli organi previsti. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. Basilicata del 25 febbraio 2000.

Proroga a sei anni della durata degli organi di due enti parco lucani

Proroga della durata degli organi di due enti parco

La legge regionale della Basilicata interviene su due discipline istitutive di aree protette, limitandosi a prorogare di un anno la durata prevista per alcuni organi. Il contenuto è puntuale e riguarda esclusivamente il territorio regionale lucano.

Modifiche alla legge sul Parco naturale di Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane

Viene modificata la legge regionale 24 novembre 1997, n. 47, relativa all’istituzione del Parco naturale di Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane.

  • Nell’articolo 9, comma 1, la durata originariamente fissata in “cinque” anni è sostituita con “sei”.
  • La modifica riguarda quindi il termine di durata degli organi contemplati dalla disposizione richiamata.

Modifiche alla legge sull’Ente di gestione del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano

La legge interviene anche sulla legge regionale 7 gennaio 1998, n. 2, istitutiva dell’Ente di gestione del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano.

  • Nell’articolo 6, comma 1, la durata indicata come “cinque” anni è sostituita con “sei”.
  • Anche in questo caso la modifica ha natura meramente temporale e incide sulla durata degli organi previsti dalla norma.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente.

  • Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Rilevanza pratica

L’atto ha carattere ormai storico e incide solo sulla durata di organi riferiti a discipline del 1997 e del 1998, con effetti esauriti nel tempo. Per tale ragione, pur essendo una modifica normativa formale, appare oggi privo di concreta utilità applicativa e va considerato obsoleto.

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