L.R. Basilicata 15/2000
Nuove modalità di calcolo di parametri urbanistico-edilizi finalizzati a migliorare la qualità funzionale degli edifici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 15/2000 consente di non computare, entro limiti prefissati, gli spessori aggiuntivi di tamponamenti, murature portanti e solai ai fini di volumetria, rapporto di copertura, altezze e distanze, per nuove costruzioni e interventi su edifici esistenti. Prevede relazione tecnica, grafici e, per gli edifici in muratura, parere preventivo comunale di fattibilità. Non contiene una scadenza espressa, ma la disciplina riguarda interventi edilizi collegati al risparmio energetico.
Calcolo agevolato di volumetrie, altezze e distanze per interventi edilizi orientati al risparmio energetico
Nuove modalità di calcolo dei parametri edilizi per il risparmio energetico
La legge regionale della Basilicata disciplina criteri speciali di computo di volumetrie, rapporti di copertura, altezze e distanze quando gli spessori degli elementi costruttivi vengono aumentati per migliorare la qualità funzionale degli edifici e favorire l’attuazione delle norme sul risparmio energetico. La disciplina opera nel territorio regionale e prevale su norme e regolamenti comunali più restrittivi.
Ambito di applicazione
La legge si applica:
- alle nuove costruzioni;
- agli interventi edilizi di qualsiasi tipo sugli edifici esistenti, comprese le manutenzioni straordinarie, con esclusione di quelle ordinarie.
L’agevolazione riguarda in particolare gli aumenti di spessore dei tamponamenti perimetrali e delle strutture portanti verticali e orizzontali, quando funzionali al contenimento energetico e al miglioramento della qualità dell’edificio.
Criteri di calcolo di volumi, coperture, altezze e distanze
Gli spessori degli elementi edilizi strutturali e sovrastrutturali eccedenti i 30 cm non si computano:
- fino a un massimo di ulteriori 25 cm per tamponamenti perimetrali, murature portanti esterne e coperture a falda o a terrazzo;
- fino a un massimo di ulteriori 15 cm per i solai piani intermedi.
I medesimi criteri valgono anche per il calcolo delle altezze massime e delle distanze dai confini, tra edifici e dalle strade, fermo restando il rispetto delle prescrizioni minime previste dalla legislazione statale.
Interventi su edifici esistenti e tutela dei valori architettonici
Per gli edifici esistenti le regole di computo si applicano ai soli spessori da aggiungere a quelli già presenti e solo nei limiti quantitativi previsti. L’operatività della norma è subordinata alla compatibilità con la salvaguardia di facciate, falde, murature ed elementi costruttivi e decorativi di pregio storico e artistico.
Per gli edifici esistenti in muratura, gli interventi finalizzati al miglioramento della coibentazione termica e/o acustica richiedono il preventivo parere di fattibilità del Comune competente, che deve verificare che le opere non alterino i caratteri decorativi, architettonici, storici e culturali dell’edificio.
Vincolo sugli spessori realizzati
Chi realizza lavori avvalendosi di queste disposizioni non può successivamente chiedere o effettuare riduzioni degli spessori complessivi così ottenuti, salvo che si applichino integralmente le regole ordinarie sul computo dei volumi e dei rapporti di copertura nel rispetto dei limiti massimi previsti da tali norme.
Documentazione necessaria
Per ottenere i provvedimenti autorizzativi o la concessione edilizia, il richiedente deve allegare una relazione tecnica conforme alla normativa statale sul contenimento dei consumi energetici, completa di calcoli e di grafici dimostrativi, con sezioni complessive dell’edificio e particolari costruttivi in scala adeguata, che diventano parte integrante del progetto.
Per gli interventi su edifici in muratura, alla richiesta di parere preventivo deve essere allegata anche una documentazione fotografica o grafica minima idonea a valutare la fattibilità degli interventi. Ottenuto il parere favorevole, il richiedente deve presentare la successiva documentazione progettuale prevista per il titolo edilizio.
Regime temporale e attualità della disciplina
Il testo non indica un termine finale di efficacia né un regime transitorio. La disciplina è strutturata come regola tecnica generale per gli interventi edilizi regionali, ma nella prassi risulta oggi di interesse limitato rispetto a successive evoluzioni della normativa edilizia ed energetica.
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