Cassazione Civile, Ordinanza n. 13326/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, per il periodo d'imposta 2007, un maggior reddito d'impresa ai fini IRAP e IVA, applicando lo studio di settore relativo all'attività di commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e la biancheria per la casa. I giudici di merito hanno ritenuto che vi fossero elementi ulteriori rispetto al solo scostamento dallo studio di settore, in particolare l'abnorme spesa per lavoro dipendente e la sproporzione tra incremento del magazzino e reddito dichiarato, da cui hanno desunto indizi gravi, precisi e concordanti di una anomala situazione di ricavi e hanno osservato che il contribuente non aveva fornito spiegazioni logiche e puntuali sulla bassa redditività dell'impresa. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 62-sexies, comma 3, d.l. 331/1993, sostenendo in via di diritto l'erroneità dell'impostazione accertativa; con il secondo ha dedotto che non vi sarebbero state le gravi incongruenze richieste dalla norma, assumendo che lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi da studio di settore fosse solo del 15%.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso. Il primo è stato ritenuto aspecifico perché formulato in termini astratti di diritto senza confrontarsi con la sentenza impugnata, senza individuare il capo censurato e senza spiegare le ragioni concrete di critica. Il secondo è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre argomentazioni di merito sullo scostamento percentuale, senza aggredire l'accertamento fattuale della CTR, che aveva fondato la decisione non sul solo scostamento dallo studio di settore, ma su un più ampio compendio probatorio non specificamente contestato. La Corte ha quindi rilevato che lo studio di settore aveva svolto nel caso concreto una funzione di mera quantificazione dell'evasione, mentre la ratio decidendi poggiava su ulteriori elementi indiziari rimasti intatti. Ne è seguita la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge deve essere specifica e deve confrontarsi con la decisione impugnata; non è sufficiente un'esposizione astratta di principi senza critica puntuale della sentenza.
art. 62-sexies, comma 3, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. in l. 29 ottobre 1993, n. 427
Lo scostamento dallo studio di settore non è, nel caso esaminato, l'unico fondamento dell'accertamento, che può essere sorretto anche da ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La soccombenza comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione di legge deve essere specifica e deve misurarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; un motivo che resti astratto o apodittico è inammissibile.
- Quando l'accertamento tributario è fondato su studi di settore, il relativo scostamento non deve essere valutato isolatamente: la decisione può reggersi su un complesso di elementi fattuali ulteriori che corroborano la presunzione di ricavi non dichiarati.
- Se il giudice di merito fonda la propria decisione su una pluralità di indizi e il ricorrente non li contesta specificamente, la censura che attacca solo uno degli elementi del ragionamento decisorio è inammissibile.
- La funzione dello studio di settore può essere meramente quantificatoria dell'evasione, quando la prova dell'anomalia reddituale discende anche da altri dati contabili e probatori non scalfiti dal contribuente.
Come è indicizzato
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