Messaggio numero 824 del 24-02-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce l’ambito della rottamazione ex art. 6 del d.l. 193/2016, le somme da versare e quelle escluse, i termini della procedura e, soprattutto, gli effetti della mera presentazione della domanda sulla verifica della regolarità contributiva: la regolarità non può essere attestata fino al pagamento della prima rata o dell’importo dovuto, mentre resta riconosciuta per le rateazioni già attive alla data di entrata in vigore del decreto.
Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione e riflessi sulla regolarità contributiva (DURC)
Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione e impatto sul DURC
Il documento esamina l’art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, con particolare attenzione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione negli anni dal 2000 al 2016. Viene inoltre affrontato il tema degli effetti della domanda di adesione sulla verifica della regolarità contributiva, alla luce del d.m. 30 gennaio 2015 e dei chiarimenti ministeriali e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Ambito della definizione agevolata e somme interessate
L’art. 6 disciplina la cd. rottamazione dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo 2000-2016. Il beneficio consente di estinguere il debito senza corrispondere alcune componenti accessorie, mentre altre somme restano dovute integralmente.
Sono escluse dalla corresponsione:
- le sanzioni comprese nei carichi;
- gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Restano invece da versare integralmente, ai fini dell’accesso alla definizione:
- le somme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di capitale e interessi, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 6.
Chiarimenti sulle somme aggiuntive previdenziali
Con riferimento ai carichi di competenza dell’Istituto, il documento richiama l’interpretazione proposta dagli enti previdenziali e condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con parere del 16 gennaio 2017, prot. n. 242.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota del 9 febbraio 2017, prot. n. 1740, ha precisato che:
- le somme aggiuntive previste dall’art. 116, comma 8, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono ricomprese tra le somme per le quali è ammessa la non corresponsione ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 193/2016;
- invece, gli interessi calcolati nella misura degli interessi di mora ai sensi dell’art. 116, comma 9, della stessa legge n. 388/2000, dovuti dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, rientrano tra le somme della lettera a) del comma 1 dell’art. 6 e devono quindi essere pagati insieme ai contributi dovuti.
Procedura, termini e modalità di pagamento
L’art. 6 prevede un procedimento scandito da termini precisi.
La dichiarazione di volontà di avvalersi della definizione agevolata doveva essere presentata entro il 31 marzo 2017.
Il pagamento delle somme dovute poteva avvenire:
- in unica soluzione;
- oppure in forma rateale, con rate di pari ammontare, per un massimo di tre rate nel 2017 e due nel 2018.
Sulle rate decorrono gli interessi dal 1° agosto 2017.
Entro il 31 maggio 2017 l’Agente della Riscossione deve comunicare ai debitori:
- l’ammontare complessivo delle somme dovute;
- l’importo delle singole rate;
- il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.
Effetti dell’inadempimento e perfezionamento della definizione
Il documento evidenzia che la definizione agevolata si perfeziona solo con:
- il versamento integrale delle somme dovute, se il pagamento avviene in unica soluzione;
- oppure con il pagamento della prima rata, se si è scelta la rateazione.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini ordinari di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.
La presentazione della dichiarazione comporta la sospensione:
- dei termini di prescrizione e decadenza con riferimento ai soli crediti oggetto della dichiarazione;
- delle azioni esecutive da parte degli Agenti della Riscossione fino alla conclusione del procedimento.
Regolarità contributiva e Documento Unico di Regolarità Contributiva
La questione centrale affrontata dal documento riguarda la possibilità di attestare la regolarità contributiva durante il periodo intercorrente tra la presentazione della dichiarazione di adesione e il perfezionamento della rottamazione.
Il riferimento normativo è il d.m. 30 gennaio 2015, che ha dato attuazione all’art. 4 del d.l. 20 marzo 2014, n. 34, in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva. In particolare, il decreto consente l’attestazione della regolarità anche in caso di:
- sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b).
Tuttavia, il documento conclude che la sospensione prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193/2016 riguarda solo la possibilità di procedere esecutivamente per il recupero dei crediti da parte degli Agenti della Riscossione e non integra la fattispecie di sospensione dei pagamenti rilevante ai fini del DURC.
Ne consegue che:
- la mera presentazione della dichiarazione di adesione non consente di attestare la regolarità contributiva;
- fino alla comunicazione delle somme dovute e, in caso di pagamento rateale, fino al versamento della prima rata, non può considerarsi perfezionata la definizione;
- solo dal pagamento della prima rata, o dal pagamento integrale in unica soluzione, può riconoscersi l’effetto estintivo e la conseguente regolarità, in coerenza con il regime delle rateizzazioni di cui all’art. 3, comma 2, lett. a), del d.m. 30 gennaio 2015.
Orientamento condiviso da Ministero del Lavoro e Ispettorato Nazionale del Lavoro
La ricostruzione è stata sottoposta alla Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in accordo con Inail, con nota del 20 dicembre 2016.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con comunicazione del 13 febbraio 2017, prot. INL_DCVIG.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0000122.09-01-2017, ha confermato la soluzione interpretativa degli Istituti previdenziali, affermando che:
- non è possibile attestare la regolarità contributiva sulla base della sola presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
- la regolarità può essere attestata sin dal pagamento della prima rata, analogamente a quanto previsto per le rateazioni contemplate dal d.m. 30 gennaio 2015.
Effetti pratici per il contribuente
Il documento ritiene ammissibile considerare, in tali casi, avviato un percorso di regolarizzazione del contribuente con riguardo alle partite debitorie oggetto della definizione agevolata, fino all’eventuale comunicazione dell’Agente della Riscossione di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una rata.
Se il contribuente non rispetta le rate o paga in misura inferiore o in ritardo, perde i benefici previsti dall’art. 6 del d.l. n. 193/2016.
Rateazioni già in corso alla data di entrata in vigore del decreto
Infine, il documento precisa che, per i crediti per i quali alla data di entrata in vigore del decreto legge era già attiva una rateazione presso gli Agenti della Riscossione, continua a essere riconosciuta la regolarità contributiva fino a eventuale revoca della dilazione concessa.
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