Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 767 del 21-02-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento disciplina la sospensione delle ritenute alla fonte sulle prestazioni erogate dall’INPS ai soggetti residenti nei Comuni colpiti dal sisma del 2016, con indicazione dei beneficiari, delle istanze da presentare, delle modalità di applicazione e dei criteri per il rimborso e la ripresa della riscossione entro il 16 dicembre 2017.

Sospensione delle ritenute IRPEF INPS per i soggetti colpiti dal sisma 2016

Sospensione delle ritenute IRPEF per i soggetti colpiti dal sisma 2016

Il documento illustra l’applicazione, da parte dell’INPS quale sostituto d’imposta, della sospensione delle ritenute alla fonte prevista dall’art. 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla legge di conversione n. 229/2016 e dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8. La misura riguarda alcune categorie di prestazioni assoggettate a IRPEF e stabilisce le condizioni soggettive, le modalità operative e il termine per la ripresa della riscossione.

Quadro normativo di riferimento

La sospensione delle ritenute nasce dall’art. 48 del decreto-legge n. 189/2016, che ha introdotto i commi 1-bis e 1-ter in materia di proroga e sospensione di termini tributari e contributivi.

In origine:

  • il comma 1-bis prevedeva che i sostituti d’imposta domiciliati fiscalmente nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 non operassero le ritenute alla fonte, su richiesta degli interessati, dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017;
  • il comma 1-ter limitava l’applicazione, per i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, ai soli soggetti danneggiati ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto.

Successivamente, il decreto-legge n. 8/2017 ha modificato il comma 1-bis prevedendo che:

  • i sostituti d’imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, non operino le ritenute alla fonte, su richiesta degli interessati residenti nei Comuni degli allegati 1 e 2, dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017;
  • la sospensione si applica alle ritenute previste dagli artt. 23, 24 e 29 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni;
  • non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

Lo stesso decreto-legge n. 8/2017 ha inoltre modificato il comma 11 dell’art. 48, disponendo che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni avvenga entro il 16 dicembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Soggetti interessati e condizioni per beneficiare della sospensione

La sospensione delle ritenute alla fonte, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017, si applica ai soggetti sostituiti dall’INPS che presentino apposita istanza e dichiarino di trovarsi in una delle situazioni previste dal documento.

Le situazioni considerate sono tre:

  • aver avuto, alla data del 24 agosto 2016, la residenza in uno dei Comuni colpiti dal sisma indicati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 189/2016;
  • aver avuto, alla data del 26 e del 30 ottobre 2016, la residenza in uno dei Comuni colpiti dal sisma indicati nell’allegato 2 del decreto-legge n. 189/2016;
  • aver avuto, a far data dal 24 agosto 2016, la residenza nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e aver subito, a causa degli eventi sismici, danni da cui sia derivata l’inagibilità del fabbricato o della casa di abitazione o dello studio professionale o dell’azienda.

Il testo elenca in modo puntuale i Comuni ricompresi negli allegati 1 e 2, suddivisi per regione e sub-ambito territoriale.

Prestazioni INPS interessate

L’INPS specifica che la procedura riguarda tre tipologie di prestazioni, per le quali l’Istituto svolge il ruolo di sostituto d’imposta:

  • pensioni o assegni equiparati di cui all’art. 49 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
  • prestazioni a sostegno del reddito;
  • retribuzioni.

Domande e modalità di presentazione

L’Istituto informa che sta predisponendo una procedura web per l’acquisizione delle domande di sospensione.

Nel frattempo:

  • deve essere utilizzato il modello allegato, contenente le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
  • il modello deve essere inoltrato alle Strutture territoriali competenti dell’INPS.

Il documento precisa inoltre che, qualora siano già state presentate istanze alle strutture territoriali in seguito alla legge di conversione n. 229/2016 del decreto-legge n. 189/2016, tali domande non possono essere acquisite, poiché devono essere ripresentate secondo la normativa vigente.

Modalità di applicazione della sospensione

La sospensione è disposta previa istruttoria delle istanze presentate e opera:

  • a favore del soggetto richiedente direttamente sulla prestazione, oppure su ciascuna prestazione in caso di plurititolarità;
  • con riferimento alle prestazioni assoggettate a ritenute IRPEF di cui il soggetto risulti titolare;
  • a decorrere dalla prima rata utile successiva alla data di presentazione della domanda;
  • fino al mese di novembre 2017.

Ritenute già operate e rimborsi

Il documento chiarisce che, in coerenza con la previsione normativa secondo cui non si fa luogo a rimborso di quanto già versato:

  • le ritenute relative a prestazioni già pagate ai beneficiari, o comunque già estratte alla data della domanda, ma non ancora versate all’Agenzia delle Entrate a tale data, saranno oggetto di rimborso sulla prima rata utile;
  • le imposte trattenute e già versate all’Agenzia delle Entrate non daranno luogo a rimborso.

Ripresa della riscossione e recupero dei tributi sospesi

La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione deve avvenire entro il 16 dicembre 2017, senza sanzioni né interessi.

Operativamente:

  • le trattenute sospese ed eventualmente rimborsate devono essere prelevate in unica soluzione sulle prestazioni in pagamento entro il 16 dicembre 2017;
  • nei casi di incapienza, resta fermo l’obbligo dei sostituiti di versare i residui debiti d’imposta direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Sintesi operativa

Il documento definisce quindi una disciplina agevolativa temporanea per i soggetti colpiti dal sisma del 2016, consentendo la sospensione delle ritenute IRPEF su specifiche prestazioni INPS, previa istanza e verifica dei requisiti di residenza o di danno subito. La misura opera fino a novembre 2017, mentre il recupero delle somme sospese deve essere completato entro il 16 dicembre 2017, senza sanzioni o interessi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.