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Messaggio

Messaggio numero 828 del 24-02-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento informa che il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti è prorogato anche per nascite e adozioni/affidamenti avvenuti nel 2017. Restano ferme durata, termini di fruizione e modalità operative già disciplinate, mentre il congedo facoltativo non è prorogato per l’anno 2017 e non deve essere né richiesto all’INPS né esposto in Uniemens.

Proroga congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti nel 2017

Proroga del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti

Il documento comunica che, ai sensi dell’art. 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti è stato prorogato anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2017. La comunicazione riepiloga inoltre le modalità di fruizione e gli adempimenti connessi, distinguendo tra lavoratori con indennità pagata direttamente dall’INPS e lavoratori con indennità anticipate dal datore di lavoro.

Ambito di applicazione e durata

Il congedo obbligatorio riguarda i padri lavoratori dipendenti e spetta per eventi di nascita, adozione o affidamento avvenuti nel 2017. La misura è pari a due giorni, utilizzabili anche in via non continuativa.

La fruizione deve avvenire entro i cinque mesi di vita del minore oppure entro i cinque mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia, nel caso di adozione o affidamento nazionale o internazionale.

Disciplina applicabile

Al congedo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Il documento richiama anche la circolare INPS n. 40 del 14 marzo 2013 per gli aspetti operativi non modificati.

Modalità di presentazione della domanda e comunicazioni

Per la presentazione della domanda vengono richiamate le istruzioni già fornite con la circolare 40/2013. In particolare:

  • devono presentare domanda all’Istituto solo i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS;
  • i lavoratori per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro non devono presentare domanda all’INPS, ma devono comunicare per iscritto al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo.

In tali casi, i datori di lavoro comunicano all’INPS le giornate di congedo fruite tramite il flusso Uniemens, secondo quanto previsto dal messaggio Hermes n. 6499 del 18 aprile 2013.

Congedo facoltativo per i padri

Il documento precisa che il congedo facoltativo per i padri non è prorogato per l’anno 2017. Di conseguenza, non può essere fruito né indennizzato dall’Istituto.

Per tutto l’anno solare 2017:

  • non possono essere presentate domande all’INPS per il congedo facoltativo;
  • non devono essere esposte in Uniemens giornate di assenza con causale MA9;
  • non devono essere esposti importi da porre a conguaglio con causale L061.

Rinvii finali

Per ulteriori approfondimenti il documento rinvia alla circolare INPS n. 40/2013, confermando che le indicazioni operative ivi contenute restano il riferimento per la gestione del congedo obbligatorio prorogato.

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