Messaggio numero 794 del 23-02-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa comunicazione illustra le nuove scadenze per la domanda di riconoscimento del beneficio pensionistico per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, introdotte dalla legge di bilancio 2017. Indica i termini del 1° marzo 2017 e 1° maggio 2017 in base al perfezionamento dei requisiti, le conseguenze del ritardo nella presentazione e le modalità di invio della domanda all’INPS tramite procedura telematica o modulo AP45.
Accesso anticipato al pensionamento per lavorazioni faticose e pesanti (legge n. 232/2016)
Accesso anticipato al pensionamento per lavorazioni particolarmente faticose e pesanti
Il documento richiama le disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016. Le norme riguardano l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge n. 214 del 2011.
Ambito normativo e decorrenza delle modifiche
Con effetto dal 1° gennaio 2017, l’articolo 1, comma 206, lettera d), della legge n. 232 del 2016 ha modificato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011. La modifica incide sui termini entro cui il lavoratore deve presentare la domanda di accesso al beneficio e la relativa documentazione per ottenere il riconoscimento del diritto.
Termini per la presentazione della domanda
Ai fini dell’accesso al beneficio, la domanda deve essere trasmessa entro termini differenti in funzione del momento in cui maturano i requisiti pensionistici:
- entro il 1° marzo 2017, se i prescritti requisiti sono perfezionati entro il 31 dicembre 2017;
- entro il 1° maggio 2017, se i prescritti requisiti sono perfezionati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
Effetti della presentazione oltre i termini
Il documento richiama quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 67 del 2011: la presentazione della domanda oltre i termini indicati comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato. Il differimento varia in base al ritardo nella presentazione:
- un mese, per ritardo inferiore o pari a un mese;
- due mesi, per ritardo superiore a un mese ma inferiore a tre mesi;
- tre mesi, per ritardo pari o superiore a tre mesi.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di certificazione per il riconoscimento del beneficio, unitamente alla documentazione necessaria, deve essere presentata alla competente struttura territoriale dell’INPS. Il documento specifica che l’invio deve avvenire tramite la procedura telematica messa a disposizione dei cittadini o degli enti di patronato, restando comunque possibile utilizzare il modulo AP45 disponibile sul sito www.inps.it, nella sezione moduli.
Indicazioni applicative future
Viene inoltre precisato che con successiva circolare saranno fornite le istruzioni operative per l’applicazione del decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dalla legge n. 232 del 2016.
Requisiti sostanziali richiamati
Il documento ricorda infine che, dal 1° gennaio 2017, possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato senza attendere l’apertura della cosiddetta finestra mobile gli addetti che abbiano svolto lavorazioni particolarmente faticose e pesanti per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa oppure per almeno metà della vita lavorativa complessiva. Per tali soggetti, in via transitoria, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni dal 2019 al 2025.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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