Sentenza del 09/02/2015 n. 731 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Imposte sul reddito - IRPEF - Incentivo all'esodo - Aliquota agevolata -Rimborso-Termine-Dalla sentenza Corte di Giustizia Europea - Esclusione-Entro 48 mesi dal pagamento dell'imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda di rimborso è stata dichiarata tardiva. Il termine decadenziale di 48 mesi decorre dalla data in cui le somme sono state versate o trattenute, e non dalla data della successiva sentenza della Corte di Giustizia UE che abbia accertato l'illegittimità del prelievo. Poiché l'istanza era stata presentata oltre quattro anni dal pagamento delle ritenute, il contribuente non ha ottenuto il rimborso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'aliquota agevolata applicata all'incentivo all'esodo fosse illegittima alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-207/04 e chiedeva la restituzione delle maggiori imposte trattenute alla fonte. La questione riguardava la decorrenza del termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973: secondo il contribuente, il termine avrebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione della sentenza europea, che aveva reso conoscibile il presupposto del rimborso; secondo l'Amministrazione, invece, decorreva dal versamento dell'imposta.
Norme richiamate
Art. 19, comma 4-bis, TUIR
La disposizione riguardava il regime fiscale applicabile alle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo. La controversia traeva origine dall'applicazione di tale disciplina e dall'aliquota ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione Europea.
Art. 38 del D.P.R. n. 602/1973
Il termine decadenziale per chiedere il rimborso delle imposte sui redditi decorre dal versamento delle somme di cui si chiede la restituzione. La successiva pronuncia giurisprudenziale che accerti l'illegittimità del prelievo non fa decorrere un nuovo termine né riapre quello già scaduto.
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, causa C-207/04
La pronuncia ha costituito il presupposto sostanziale per contestare l'illegittimità del prelievo applicato all'incentivo all'esodo, ma non ha modificato le regole nazionali sulla decadenza dal diritto di chiedere il rimborso.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 13676/2014
Ha affermato che il termine per la richiesta di rimborso decorre dal pagamento dell'imposta e non dalla pronuncia successiva che riconosca l'erroneità o l'illegittimità del prelievo.
Massime di principio
- Per le istanze di rimborso delle imposte sui redditi, occorre calcolare il termine decadenziale dalla data del versamento o della ritenuta, salvo specifiche disposizioni contrarie.
- Una sentenza successiva, anche della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che riconosca l'illegittimità di un tributo normalmente non riapre i termini già scaduti per chiedere il rimborso.
- L'esistenza di un nuovo orientamento giurisprudenziale può fondare la contestazione sostanziale del prelievo, ma non elimina automaticamente gli oneri temporali e decadenziali previsti dalla legge nazionale.
- Per tutelare il diritto alla restituzione, è prudente presentare l'istanza entro 48 mesi dal pagamento o dalla ritenuta, senza attendere l'esito di future pronunce giudiziarie.
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