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Circolare

Circolare numero 25 del 28-1-2002

Determinazione degli oneri relativi alla contribuzione figurativa utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come calcolare, alla scadenza della convenzione, l’onere relativo alla contribuzione figurativa utile solo al diritto a pensione per i lavoratori socialmente utili presso enti convenzionati con l’INPS. Distinguendo tra chi matura subito il diritto a pensione con il periodo convenzionato e gli altri soggetti, vengono indicate le modalità di calcolo dell’onere, il limite minimo della retribuzione di riferimento e gli adempimenti richiesti alle sedi per l’invio dei dati alla Direzione generale. Si ricorda inoltre che il versamento dell’onere deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta e che la contribuzione figurativa vale solo ai fini del perfezionamento dei requisiti pensionistici.

Determinazione dell’onere per la contribuzione figurativa dei lavoratori socialmente utili presso enti convenzionati INPS

Contribuzione figurativa per lavoratori socialmente utili presso enti convenzionati INPS

La circolare chiarisce le modalità di determinazione dell’onere relativo alla contribuzione figurativa prevista per i lavoratori che svolgono attività di lavoro socialmente utile presso enti che hanno stipulato apposita convenzione con l’INPS. L’intervento si colloca nel quadro della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 406 del 26.7.2000 e già richiamata dalla circolare n. 143 del 1.8.2000, integrando le istruzioni operative già fornite con la circolare n. 215 del 22.12.2000.

Ambito di applicazione e finalità della contribuzione

La disciplina riguarda il punto 6 della convenzione e attiene alla determinazione degli oneri per la contribuzione figurativa utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione. La circolare precisa che tale contribuzione ha una funzione esclusivamente pensionistica: serve cioè a far maturare i requisiti per il pensionamento, senza ulteriori effetti non espressamente previsti.

Criteri di calcolo dell’onere

L’onere deve essere determinato alla scadenza della convenzione, distinguendo due ipotesi:

  • soggetti che acquisiscono il diritto a pensione con il periodo di attività oggetto della convenzione;
  • altri soggetti.

Per i soggetti che maturano immediatamente il diritto a pensione, l’onere si calcola moltiplicando la misura annua della pensione liquidata per il coefficiente di una rendita temporanea anticipata, frazionata in rate mensili con 13ª differita. Il coefficiente va determinato sulla base delle basi tecniche utilizzate per la costruzione della tariffa dei riscatti, in applicazione dell’art. 13 della legge n. 1338/1962.

Per gli altri soggetti, l’onere va calcolato con le modalità previste per l’applicazione dell’art. 13 della legge n. 1338/1962, tenendo conto, se del caso, delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 184 del 1997, come richiamato dalla circolare n. 162 del 19.7.1997, punto 3.

Retribuzione di riferimento

Ai fini del calcolo dell’onere, la retribuzione di riferimento non può essere inferiore al minimale vigente nell’anno di riferimento. Si tratta di un limite minimo inderogabile da considerare nel determinare la base economica del calcolo.

Adempimenti richiesti alle sedi e alla Direzione generale

La circolare informa che è in studio la possibilità di fornire alle sedi i coefficienti necessari, così da consentire alle stesse di definire autonomamente i rapporti con gli enti convenzionati. Nell’immediato, però, per rispettare i tempi stabiliti dalla convenzione, le sedi devono trasmettere alla Direzione Generale – Coordinamento Statistico–Attuariale:

  • l’elenco aggiornato dei lavoratori che svolgono attività di lavoro socialmente utile presso enti convenzionati con l’INPS;
  • l’estratto contributivo di ciascun lavoratore;
  • l’evidenziazione della contribuzione già accreditata;
  • l’indicazione della contribuzione figurativa oggetto della convenzione;
  • la specificazione dei lavoratori che acquisiscono immediatamente il diritto a pensione.

Termini di pagamento

L’onere deve essere versato dagli enti convenzionati entro trenta giorni dalla richiesta dell’Istituto. La circolare richiama le sedi sull’esigenza di rispettare tale termine, in coerenza con le tempistiche previste dalla convenzione.

Punti principali

Oggetto della circolare e richiamo alla disciplina precedente

La circolare integra le istruzioni già fornite con la n. 215 del 22.12.2000 in tema di pagamento dell’assegno spettante ai lavoratori impegnati in attività di lavoro socialmente utile presso enti convenzionati con l’INPS. Il riferimento operativo è la convenzione approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 406 del 26.7.2000 e trasmessa con circolare n. 143 del 1.8.2000.

Determinazione dell’onere per la contribuzione figurativa

Per il punto 6 della convenzione, l’onere relativo alla contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto a pensione deve essere determinato alla scadenza della convenzione, distinguendo tra due categorie: soggetti che maturano il diritto a pensione con il periodo di attività oggetto della convenzione e altri soggetti. Per il primo gruppo l’onere si calcola moltiplicando la misura annua della pensione liquidata per il coefficiente di una rendita temporanea anticipata frazionata in rate mensili con 13ª differita, secondo le basi tecniche della tariffa dei riscatti ex art. 13 della legge n. 1338/1962. Per il secondo gruppo si applicano le modalità previste per l’art. 13 della medesima legge, tenendo conto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 184/1997.

Retribuzione di riferimento e limite minimo

La retribuzione da assumere come base per il calcolo dell’onere non può essere inferiore al minimale vigente nell’anno di riferimento.

Adempimenti delle sedi e trasmissione dei dati

È comunicato che è in studio la possibilità di mettere a disposizione delle sedi interessate i coefficienti necessari per consentire una gestione autonoma dei rapporti con gli enti convenzionati. In attesa di tale soluzione, per rispettare i tempi della convenzione, l’elenco aggiornato dei lavoratori LSU presso enti convenzionati con l’INPS, corredato dell’estratto contributivo, deve essere trasmesso alla Direzione Generale – Coordinamento Statistico–Attuariale, evidenziando sia la contribuzione già accreditata sia quella figurativa oggetto della convenzione. Deve inoltre essere indicato quali lavoratori acquisiscono immediatamente il diritto a pensione.

Versamento dell’onere e finalità della contribuzione figurativa

L’onere deve essere versato dagli enti convenzionati entro trenta giorni dalla richiesta dell’Istituto. La circolare richiama infine l’attenzione sul fatto che, ai sensi dell’art. 6 della convenzione, la contribuzione figurativa in questione è utile esclusivamente per l’acquisizione dei requisiti per il diritto a pensionamento e non per ulteriori finalità.

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