Provvedimento del 24/02/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento estende, in prima applicazione, l’uso del modello F24 ai pagamenti dovuti per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta, includendo tributi speciali catastali, sanzioni, oneri accessori e interessi. Esclude la compensazione di eventuali crediti derivanti da versamenti eccedenti e rinvia a una successiva risoluzione per i codici tributo e le istruzioni di compilazione.
Estensione del modello F24 ai tributi catastali e alle somme dovute per rendita presunta d'ufficio
Estensione delle modalità di versamento unitario ai tributi catastali e alla rendita presunta d'ufficio
Il provvedimento disciplina l’attivazione, per le entrate di competenza dell’Agenzia del Territorio, del modello di versamento unitario F24 per specifiche somme connesse all’attribuzione d’ufficio della rendita presunta. L’intervento si colloca nel quadro dell’estensione delle modalità di pagamento previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come già ampliato dal decreto ministeriale 8 novembre 2011.
Presupposto normativo e finalità
Il documento richiama la disciplina del versamento unitario contenuta nell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997 e la previsione della lettera h-ter del comma 2, che consente l’estensione delle modalità di versamento e compensazione ad altre entrate individuate con decreto ministeriale. In applicazione di tale meccanismo, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 novembre 2011 ha esteso il sistema anche ai tributi speciali catastali, ai relativi accessori, interessi e sanzioni, nonché alle somme dovute per l’inosservanza della normativa catastale da riscuotersi a cura dell’Agenzia del Territorio.
Il presente provvedimento dà attuazione a tale estensione per i pagamenti relativi all’attribuzione d’ufficio della rendita presunta prevista dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Ambito di applicazione
In fase di prima applicazione, il modello F24 è utilizzato per il pagamento delle somme dovute per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, di cui all’articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 78/2010.
La disposizione riguarda esclusivamente le entrate di competenza dell’Agenzia del Territorio e prevede espressamente che non sia possibile utilizzare in compensazione eventuali crediti derivanti da versamenti eccedenti delle somme dovute.
Tipologie di somme pagabili con F24
Nell’ambito della disciplina introdotta, il modello F24 è utilizzato per il pagamento di:
- tributi speciali catastali, come individuati dal Titolo III della Tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, come sostituito, da ultimo, dalla Tabella 2 allegata al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
- sanzioni amministrative, ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 e dell’articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249;
- oneri accessori, ai sensi dell’articolo 3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 19 aprile 2011;
- interessi.
Codici tributo e istruzioni operative
Il provvedimento stabilisce che una successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate istituisca i codici tributo da utilizzare esclusivamente per i pagamenti sopra indicati e fornisca le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.
Rapporti con la disciplina previgente
Le nuove modalità di versamento si aggiungono, per i tributi speciali catastali, gli interessi e le sanzioni, a quelle già previste dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Il documento evidenzia quindi un regime di coesistenza tra le modalità già esistenti e l’ulteriore canale di pagamento tramite F24.
Aspetti organizzativi e convenzionali
Le modalità di trasmissione dei flussi informativi, il rimborso delle spese relative alle operazioni di riscossione e la ripartizione delle somme affluite sono demandati a una convenzione da stipulare tra l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia del Territorio.
Riferimenti e pubblicazione
Il provvedimento richiama, tra i riferimenti normativi essenziali, il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, il decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, n. 1390, gli statuti e i regolamenti di amministrazione delle due Agenzie, nonché il d.lgs. n. 241/1997 e il decreto ministeriale 8 novembre 2011.
La pubblicazione sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia del Territorio è dichiarata equivalente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 24 febbraio 2012.
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