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Provvedimento

Provvedimento interdirigenziale del 24/02/12

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento estende, in prima applicazione, l’uso del modello F24 ai pagamenti dovuti per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta, includendo tributi speciali catastali, sanzioni, oneri accessori e interessi, senza possibilità di compensazione. I codici tributo saranno definiti con successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.

Estensione del modello F24 ai tributi speciali catastali e oneri connessi alla rendita presunta

Estensione del modello F24 per la rendita presunta

Il provvedimento dispone, per le entrate di competenza dell’Agenzia del Territorio, l’estensione delle modalità di versamento unitario previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In prima applicazione, il modello F24 viene reso utilizzabile per i pagamenti connessi all’attribuzione d’ufficio della rendita presunta, con esclusione della compensazione di eventuali crediti derivanti da versamenti eccedenti.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda le somme dovute per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta da iscrivere transitoriamente in catasto, prevista dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Nel perimetro applicativo rientrano:

  • tributi speciali catastali;
  • sanzioni amministrative;
  • oneri accessori;
  • interessi.

Modalità di versamento e limiti operativi

Il modello F24 è utilizzato esclusivamente per i pagamenti indicati dal provvedimento. È espressamente esclusa la possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti derivanti da versamenti eccedenti delle somme dovute per tali operazioni.

Le modalità di versamento introdotte si aggiungono, per i tributi speciali catastali, gli interessi e le sanzioni, a quelle già previste dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Codici tributo e istruzioni di compilazione

Il provvedimento non individua direttamente i codici tributo. Stabilisce invece che essi saranno istituiti con successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, la quale fornirà anche le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.

Motivazioni e finalità

La misura si inserisce nel quadro di semplificazione degli adempimenti e di modernizzazione dei sistemi di gestione dei versamenti. Il provvedimento richiama:

  • l’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, che disciplina i versamenti unitari;
  • la lettera h-ter del comma 2 del medesimo articolo, che consente l’estensione delle modalità di versamento e compensazione ad altre entrate individuate con decreto ministeriale;
  • il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 novembre 2011, che ha esteso tali modalità anche ai tributi speciali catastali e ai relativi accessori, interessi, sanzioni e ad altre somme dovute per inosservanza della normativa catastale.

Il documento sottolinea che il versamento unificato mediante F24 consente una maggiore efficienza nella gestione del sistema tributario e rappresenta un ulteriore passo verso la semplificazione degli adempimenti fiscali per i contribuenti.

Aspetti organizzativi e convenzione tra Agenzie

Le modalità di trasmissione dei flussi informativi, il rimborso delle spese relative alle operazioni di riscossione e la ripartizione delle somme affluite sono demandati a una convenzione da stipulare tra l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia del Territorio.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle attribuzioni dei Direttori delle Agenzie;
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, n. 1390;
  • statuto e regolamenti di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia del Territorio;
  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 novembre 2011.

Pubblicazione e data

Il provvedimento è datato Roma, 24 febbraio 2012. La pubblicazione sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia del Territorio vale come pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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