Provvedimento del 30/12/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento modifica il precedente n. 106701/2018 introducendo termini graduali per l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati a carburante, con decorrenze differenziate in base ai litri erogati nel 2018 e una possibilità di trasmissione trimestrale per chi liquida l’IVA trimestralmente.
Modifiche ai termini di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per benzina e gasolio
Modifiche alle regole tecniche per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi carburanti
Il provvedimento interviene sul precedente provvedimento del 28 maggio 2018, n. 106701, relativo alle regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio destinati a carburanti per motori. L’intervento definisce termini graduali di avvio dell’obbligo, differenziati in base all’ammontare di carburante erogato nel 2018 per singolo impianto, e introduce una semplificazione per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale.
Contenuto delle modifiche al provvedimento del 28 maggio 2018
Il testo sostituisce i punti 2.2 e 2.3 del provvedimento originario e aggiunge un nuovo punto 2.4, oltre a introdurre il punto 4.2.
Le nuove regole stabiliscono che:
- la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni di cui al punto 1.1 sono obbligatorie dal 1° gennaio 2020 per gli impianti che nel 2018 hanno erogato complessivamente più di 3 milioni di litri di benzina e gasolio destinati a carburanti per motori;
- per tali soggetti, i dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 devono essere trasmessi entro il 30 aprile 2020;
- per i dati dei corrispettivi relativi ai mesi da aprile 2020 in poi si applicano le disposizioni del punto 4.1 del provvedimento originario;
- la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica diventano obbligatorie dal 1° luglio 2020 per gli impianti che nel 2018 hanno erogato complessivamente più di 1,5 milioni di litri;
- per tutti i soggetti che non rientrano nei precedenti punti 2.1, 2.2 e 2.3, il termine ultimo di avvio dell’obbligo è fissato al 1° gennaio 2021.
Frequenza della trasmissione dei dati
Viene inoltre previsto che, per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza trimestrale, la trasmissione delle informazioni di cui al punto 1.1 possa essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Si tratta di una facoltà che riduce la frequenza di invio da mensile a trimestrale.
Motivazioni dell’intervento
La motivazione richiama l’articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha modificato l’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introducendo l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati a carburanti per motori.
Il provvedimento sottolinea che la norma primaria demanda a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e sentito il Ministero dello sviluppo economico, l’individuazione di termini graduali per l’adempimento, anche in ragione del grado di automazione degli impianti.
L’atto precisa che, a seguito del confronto con le associazioni di categoria e delle criticità tecniche segnalate in fase di avvio, sono stati definiti termini differenziati per soggetto in relazione alla quantità di benzina e gasolio erogata nel 2018. Viene inoltre richiamata l’esigenza di coordinamento con le disposizioni dell’articolo 18, comma 10, del DPR 16 ottobre 1973, n. 600, consentendo la trasmissione trimestrale ai soggetti che liquidano l’IVA con cadenza trimestrale.
Parere e pubblicazione
Il Ministero dello sviluppo economico, con nota n. 28281 del 23 dicembre 2019, ha espresso parere positivo sul provvedimento.
Si precisa infine che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 67, comma 1, e 68, comma 1;
- Statuto dell’Agenzia delle entrate, articoli 5, comma 1, e 6, comma 1;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, articolo 2, comma 1;
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
- DPR 16 ottobre 1973, n. 600;
- decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
- legge 27 luglio 2000, n. 212;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- legge 11 marzo 2014, n. 23, articolo 9, comma 1, lettera g);
- decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- regolamento UE 2016/679;
- legge 4 agosto 2017, n. 124;
- legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Testo integrale
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