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Provvedimento

Provvedimento del 20/12/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina dal 1° gennaio 2020 l’accesso alla DSU ISEE precompilata da parte del dichiarante, dei componenti delegati e dei CAF, definendo dati precompilati e precaricati, modalità di autenticazione, regole di delega e misure di protezione dei dati personali.

Accesso alla DSU ISEE precompilata da parte del dichiarante e dei soggetti delegati

Accesso alla dichiarazione ISEE precompilata

Il provvedimento congiunto INPS e Agenzia delle Entrate individua le modalità tecniche per l’accesso alla DSU precompilata ai fini del rilascio dell’ISEE, in attuazione della normativa primaria richiamata in premessa. La disciplina si applica dal 1° gennaio 2020 e riguarda sia l’accesso diretto del dichiarante sia quello tramite soggetti delegati e CAF.

Quadro normativo di riferimento

Il testo richiama il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, che disciplina l’ISEE e la DSU, nonché il D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, che ha introdotto la precompilazione della DSU da parte dell’INPS in cooperazione con l’Agenzia delle Entrate. Sono richiamati anche i successivi interventi normativi che hanno modificato tale disciplina, oltre al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 agosto 2019, che ha individuato le modalità tecniche di accesso. Il provvedimento è adottato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, inclusi Regolamento (UE) 2016/679, D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e Codice dell’amministrazione digitale.

Definizioni rilevanti

Ai fini del provvedimento vengono definiti, tra gli altri:

  • ISEE, come Indicatore della Situazione Economica Equivalente;
  • DSU precompilata, come dichiarazione sostitutiva unica resa disponibile al dichiarante per il rilascio dell’ISEE;
  • SII, sistema informativo dell’ISEE gestito dall’INPS;
  • precompilazione, cioè l’inserimento nella DSU di informazioni non autodichiarate disponibili nell’Anagrafe tributaria e negli archivi INPS;
  • precaricamento, cioè l’inserimento di dati autodichiarati presenti nell’ultima DSU disponibile nel SII;
  • dichiarante, soggetto che sottoscrive la DSU;
  • componente, soggetto del nucleo familiare che non sottoscrive la DSU;
  • area autenticata INPS e area autenticata Agenzia delle Entrate, utilizzate per la gestione telematica della DSU precompilata;
  • CAF, centri di assistenza fiscale;
  • Allegato A, contenente le specifiche tecniche per l’accesso alla DSU precompilata.

Soggetti ammessi all’accesso

Dal 1° gennaio 2020 l’accesso alla DSU precompilata è consentito a tutti i soggetti che ne facciano richiesta, direttamente oppure tramite soggetti delegati ai sensi della disciplina sulla delega. Il sistema consente quindi la gestione sia in forma autonoma da parte del cittadino sia con assistenza di terzi autorizzati.

Dati precompilati dall’INPS

L’INPS, utilizzando le informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria e nei propri archivi, precompila nella DSU, dal 1° gennaio 2020, le seguenti informazioni:

  • reddito complessivo IRPEF e altri redditi previsti dalla DSU;
  • spese sanitarie desumibili dall’Anagrafe tributaria;
  • informazioni sul contratto di locazione, con canone annuo ed estremi di registrazione, solo in presenza delle condizioni specifiche previste dal provvedimento;
  • informazioni sul patrimonio immobiliare detenuto in Italia;
  • informazioni sul patrimonio mobiliare detenuto in Italia, incluse saldi finali e giacenze medie;
  • trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati dall’INPS non inclusi nel reddito IRPEF, con esclusione di quelli percepiti in ragione della disabilità.

La DSU precompilata può essere accettata o modificata, salvo i trattamenti erogati dall’INPS di cui sopra e i dati fiscali già dichiarati, per i quali prevale il valore già dichiarato. I dati relativi a redditi e patrimoni vengono aggiornati ogni anno, dal 1° gennaio, assumendo come riferimento il secondo anno precedente.

Dati precaricati su richiesta del dichiarante

Su richiesta del dichiarante, l’INPS precarica anche dati contenuti nell’ultima DSU presente nel SII, al solo fine di agevolare la compilazione. Si tratta di:

  • dati anagrafici del dichiarante e degli altri componenti del nucleo familiare, compresa la relazione con il dichiarante;
  • dati della casa di abitazione;
  • assegni corrisposti per il coniuge, compresi quelli per il mantenimento dei figli;
  • altri assegni per il mantenimento dei figli;
  • disabilità e non autosufficienza;
  • autoveicoli e altri beni durevoli.

Tali dati, anche se precaricati, devono essere modificati o integrati se variati o non corretti. Se non esiste alcuna DSU nel SII, questi dati devono essere inseriti integralmente dal dichiarante. La sottoscrizione della DSU comporta responsabilità anche penale per il dichiarante ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Accesso diretto del dichiarante

Il dichiarante accede alla DSU precompilata tramite l’area autenticata INPS, anche attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate, usando uno dei seguenti sistemi di autenticazione:

  • credenziali dispositive INPS;
  • credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, non disponibili nella fase di sperimentazione;
  • SPID livello 2 o superiore;
  • CNS;
  • CIE 3.0.

Una volta autenticato, il dichiarante:

  • seleziona la tipologia di DSU in base alla prestazione e alla composizione del nucleo;
  • inserisce il nucleo familiare se non opta per il precaricamento;
  • indica, per i componenti maggiorenni, gli elementi richiesti per i riscontri;
  • compila i modelli base;
  • visualizza i dati precaricati, se richiesto;
  • li modifica o integra, se necessario;
  • sottoscrive la DSU, dopo la quale alcuni dati non possono più essere modificati;
  • stampa la ricevuta con il protocollo telematico attribuito dall’INPS e le informazioni sul nucleo.

Elementi di riscontro per l’accesso

Per accedere alle informazioni precompilate, il dichiarante munito di delega indica per ciascun componente maggiorenne alcuni elementi di riscontro, differenziati in base al valore complessivo del patrimonio mobiliare del singolo componente al 31 dicembre dell’annualità rilevante ai fini ISEE. Sono previste tre tipologie di riscontro:

  • indicazione dell’esistenza o meno di rapporti, se il patrimonio mobiliare è inferiore a 10.000 euro;
  • indicazione del saldo contabile di uno dei depositi o conti correnti, oppure del valore di una forma di patrimonio mobiliare, se il patrimonio mobiliare è pari o superiore a 10.000 euro;
  • indicazione dell’importo della dichiarazione dei redditi risultante dal modello 730-3 o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche, oppure dell’assenza di dichiarazione.

L’Agenzia delle Entrate restituisce all’INPS l’esito dei riscontri e, se positivo, i dati utili alla predisposizione della DSU precompilata, compresi quelli patrimoniali. L’INPS utilizza tali dati per la predisposizione della DSU e per il controllo delle difformità; se il dichiarante non completa le operazioni richieste, i dati vengono cancellati dopo tre mesi.

Esiti del riscontro e operatività della DSU

In base all’esito dei riscontri:

  • in caso di esito positivo, sono precompilate tutte le informazioni previste;
  • in caso di esito negativo, la DSU precompilata non è resa disponibile e il dichiarante può presentare la DSU nella modalità non precompilata, con possibilità di nuovo accesso fino a due volte, escluso il primo inserimento, per indicare i dati corretti.

Se il riscontro è positivo, il dichiarante può visualizzare le informazioni precompilate e precaricate, accettarle o modificarle, compilare i dati autodichiarati, sottoscrivere la DSU e visualizzare/stampare DSU e attestazione ISEE.

Informazione agli utenti e facoltà di inibizione

Nelle aree autenticata INPS e Agenzia delle Entrate ogni utente è informato del trattamento dei propri dati personali ai fini della DSU precompilata, del soggetto richiedente e dell’eventuale CAF che abbia acquisito la DSU.

Ogni componente maggiorenne può in ogni momento inibire l’utilizzo dei propri dati per la DSU precompilata o per l’attestazione ISEE nel caso di DSU non precompilata. L’inibizione può essere esercitata:

  • tramite apposita funzionalità nell’area autenticata INPS, accessibile anche dal portale dell’Agenzia delle Entrate;
  • presso le sedi dell’Istituto;
  • secondo i canali previsti nel sito istituzionale INPS, anche mediante apposito modulo.

Se l’inibizione interviene prima della richiesta di accesso alla DSU, l’INPS non richiede all’Agenzia delle Entrate i riscontri. Se interviene dopo, la DSU precompilata non viene predisposta e i dati non ancora elaborati sono cancellati.

Delega dichiarata dal dichiarante

Il dichiarante autodichiara di aver acquisito la delega degli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare e assume responsabilità anche penale per tale dichiarazione. Inoltre, si impegna a informare i componenti del nucleo sul trattamento dei loro dati personali nell’ambito della DSU precompilata.

Per ciascun componente maggiorenne il dichiarante indica anche codice fiscale, numero della tessera sanitaria e data di scadenza, dati verificati dall’INPS presso il Sistema Tessera Sanitaria.

Accesso da parte del CAF

Il CAF che assiste il dichiarante accede alla DSU precompilata previa acquisizione della delega. L’accesso può avvenire in modalità on line o in cooperazione applicativa. Dopo l’accesso ai sistemi INPS, il CAF svolge le stesse operazioni previste per il dichiarante, con applicazione anche a quest’ultimo delle regole sulla delega e sui riscontri.

Se è stata esercitata l’inibizione da parte di un componente, la DSU precompilata non viene resa disponibile.

Contenuto, forma e conservazione della delega al CAF

La delega per la singola DSU precompilata deve essere acquisita dal CAF entro 30 giorni precedenti la sottoscrizione e deve essere accompagnata da copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante e dei componenti del nucleo familiare, in formato cartaceo o elettronico. Se la delega è elettronica, deve essere sottoscritta con una delle forme previste dall’art. 20 del D.Lgs. 82/2005.

La delega contiene:

  • dati anagrafici, codice fiscale e data di conferimento per ciascun componente;
  • autorizzazione all’accesso, accettazione, modifica e trasmissione dei dati della DSU precompilata;
  • periodo di validità della DSU;
  • autorizzazione all’accesso alla “lista dichiarazioni” per verificare eventuali altre DSU riferite al nucleo familiare e per acquisire numeri di protocollo utili al calcolo di particolari indicatori.

I CAF trasmettono all’INPS i codici hash dei file contenenti le copie delle deleghe e dei documenti, oppure dei file delle deleghe elettroniche registrati nei propri sistemi; tale misura diventa operativa al termine di una fase sperimentale di tre mesi. La revoca della delega segue le stesse modalità della delega originaria.

Il CAF conserva per cinque anni le deleghe e le copie dei documenti di identità, individua uno o più responsabili della gestione e annota giornalmente le deleghe in un registro cronologico con numero progressivo, data, dati anagrafici e fiscali dei deleganti ed estremi dei documenti d’identità.

Controlli INPS e conseguenze delle irregolarità

L’INPS controlla le deleghe acquisite dai CAF, che devono essere prodotte all’Istituto insieme alla DSU e ai documenti di riconoscimento. La verifica avviene in contraddittorio con il CAF. In caso di irregolarità accertata possono essere applicate penali, ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria e del Garante per la protezione dei dati personali, nonché l’eventuale risarcimento del danno ulteriore.

Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è svolto da soggetti qualificati come titolari del trattamento. Le attività avvengono nel rispetto dei principi e dei requisiti di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

INPS e Agenzia delle Entrate collaborano per agevolare l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE. Le istanze devono essere presentate:

Il trattamento deve garantire adeguata sicurezza delle informazioni e un livello di sicurezza proporzionato al rischio, mediante misure tecniche e organizzative idonee a prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti, perdita, distruzione o danno accidentali. L’accesso alle informazioni è riservato a responsabili o persone autorizzate al trattamento, sotto istruzioni precise e dettagliate del titolare.

Sono inoltre indicati i contatti dei Responsabili della protezione dei dati:

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal provvedimento, si rinvia al disciplinare tecnico approvato con decreto direttoriale INPS n. 5 del 9 marzo 2015, che resta il riferimento residuale per gli aspetti non regolati dal testo.

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