Provvedimento del 20/12/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento aggiorna le specifiche e le procedure per i Registratori Telematici e per i Registratori di cassa adattati, introducendo una disciplina transitoria fino al 30 giugno 2020 per dichiarare la conformità ai nuovi requisiti, e fissando dal 1° luglio 2020 l’uso esclusivo delle nuove specifiche tecniche. Prevede inoltre la possibilità di approvare, fino al 31 dicembre 2022, modifiche necessarie all’adeguamento di registratori di cassa già immatricolati con modello scaduto.
Modifiche alle regole sui corrispettivi telematici e sull’adeguamento dei registratori
Modifiche al provvedimento sui corrispettivi telematici
Il documento modifica il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, già modificato dal provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019, in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. L’intervento riguarda sia i Registratori Telematici sia i Registratori di cassa adattati, con una disciplina transitoria per l’adeguamento alle nuove specifiche tecniche.
Ambito delle modifiche introdotte
Le modifiche intervenute riguardano quattro principali profili:
- l’utilizzo dei Registratori di cassa già approvati e la possibilità di adattamento;
- la dichiarazione di conformità di modelli di Registratore Telematico/Server RT già approvati;
- i termini per la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi;
- il passaggio alle nuove specifiche tecniche di trasmissione dei dati.
Registratori di cassa e adattamento per i corrispettivi telematici
Il nuovo testo del punto 1.4 prevede che i Registratori di cassa disciplinati dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e dall’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prodotti sulla base di un provvedimento di approvazione del modello in corso di validità al 1° gennaio 2017, possano essere utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, purché siano adattati secondo il punto 2.10 delle specifiche tecniche allegate.
È inoltre stabilito che:
- l’eventuale proroga di un provvedimento di approvazione del modello, se ancora valido al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento, non può superare un anno;
- tale proroga non è ulteriormente prorogabile;
- l’Agenzia delle entrate, sentita la Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali, può approvare in via transitoria le modifiche necessarie all’adeguamento dei Registratori di cassa adattati e già immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello;
- tale facoltà vale comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
Dichiarazione di conformità dei Registratori Telematici/Server RT già approvati
Sono introdotti i punti 1.5.1 e 1.5.2, che disciplinano la possibilità, fino al 30 giugno 2020, di dichiarare la conformità di modelli di Registratore Telematico/Server RT già approvati.
Conformità alle specifiche tecniche del provvedimento del 31 ottobre 2019
Per i modelli già approvati ai sensi del provvedimento, del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modifiche, nonché dei provvedimenti del 4 marzo 2002, 31 maggio 2002 e 28 luglio 2003, il produttore può, entro il 30 giugno 2020, inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione unica contenente:
- gli estremi del provvedimento di approvazione già adottato;
- la dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che il sistema è conforme alle specifiche tecniche del provvedimento n. 739122 del 31 ottobre 2019;
- la dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, che le modifiche apportate ai soli fini della conformità non compromettono il livello di garanzia fiscale.
Le comunicazioni sono trasmesse alla Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali. Dopo il parere della Commissione, l’Agenzia può chiedere al produttore di presentare obbligatoriamente, entro 30 giorni, il modello di Registratore Telematico all’esame della Commissione per verificare la conformità di quanto dichiarato, con pena di revoca dell’approvazione in caso di mancato adempimento.
Se la Commissione rileva la non conformità, l’Agenzia può chiedere al produttore di presentare entro 60 giorni una regolare istanza di variante con la prevista certificazione dell’intervento, pena la revoca del provvedimento di approvazione.
Inoltre, se il produttore presenta successivamente una richiesta di approvazione di variante, dal 1° luglio 2020 tale istanza deve contenere anche la richiesta di approvazione di quanto già dichiarato nella comunicazione iniziale.
Conformità alle specifiche tecniche del presente provvedimento
Il punto 1.5.2 introduce una disciplina analoga per la dichiarazione di conformità alle specifiche tecniche del presente provvedimento. Anche in questo caso, fino al 30 giugno 2020 il produttore può inviare una comunicazione unica che indichi:
- gli estremi del provvedimento di approvazione già adottato;
- la dichiarazione di conformità alle specifiche tecniche del presente provvedimento;
- la dichiarazione che le modifiche effettuate ai soli fini della conformità non incidono sul livello di garanzia fiscale.
Sono previste le stesse conseguenze procedurali:
- trasmissione alla Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali;
- possibile richiesta dell’Agenzia di presentare il modello entro 30 giorni per l’esame della Commissione;
- possibile richiesta di istanza di variante entro 60 giorni in caso di non conformità;
- revoca dell’approvazione in caso di mancato adempimento;
- obbligo, per eventuali istanze di variante presentate dal 1° luglio 2020, di includere anche la richiesta di approvazione di quanto dichiarato nella comunicazione.
Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri
Il nuovo punto 3.1 stabilisce che i soggetti passivi di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 devono memorizzare i dati dei corrispettivi giornalieri al momento dell’effettuazione dell’operazione, mediante il Registratore Telematico di cui al punto 1 e secondo le regole delle specifiche tecniche allegate.
La trasmissione telematica dei dati memorizzati dal Registratore Telematico/server RT può essere effettuata entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Specifiche tecniche applicabili dal 1° marzo 2020 e dal 1° luglio 2020
Il nuovo punto 4.2 introduce una fase di adeguamento tecnico dei registratori telematici.
È previsto che:
- dal 1° marzo 2020 sia possibile trasmettere i dati dei corrispettivi secondo le specifiche dell’allegato “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 6.0 - novembre 2017” oppure, in alternativa, secondo quelle dell’allegato “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 - marzo 2020”;
- dal 1° luglio 2020 i dati dei corrispettivi debbano essere trasmessi esclusivamente secondo l’allegato “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 - marzo 2020”.
Finalità del provvedimento
La motivazione del documento chiarisce che l’intervento serve ad adeguare il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici, consentendo ai produttori, fino al 30 giugno 2020, di dichiarare la conformità dei modelli già approvati alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria, introdotte dal provvedimento n. 739122 del 31 ottobre 2019, nonché ad altre modifiche tecniche del provvedimento del 28 ottobre 2016.
Il provvedimento mira anche a recepire proposte e segnalazioni provenienti da associazioni di categoria e operatori economici.
Inoltre, viene chiarita la finalità di consentire, in via transitoria e fino al 31 dicembre 2022, l’adeguamento di Registratori di cassa già immessi sul mercato e adattati a Registratore Telematico, anche quando il provvedimento di approvazione del modello sia scaduto.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 67 e 68;
- Statuto dell’Agenzia delle entrate, articoli 5 e 6;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, articolo 2;
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
- legge 27 luglio 2000, n. 212;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- legge 11 marzo 2014, n. 23, articolo 9, comma 1, lettera g);
- decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- Regolamento UE n. 2016/679;
- legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 540.
Pubblicazione e decorrenza
Il provvedimento specifica che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il documento è datato Roma, 20 dicembre 2019, e reca la firma del Direttore vicario dell’Agenzia, Aldo Polito.
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